7 Novembre 2025
Liquidazione Iva di gruppo, focus sull’esonero dalla garanzia
In una risposta ad interpello l’Agenzia fa luce sui requisiti per fruirne con riguardo alle eccedenze di imposta a credito compensate tra le società che fanno parte del perimetro di liquidazione
Con una risposta a un interpello, l’Agenzia fornisce chiarimenti sui requisiti per l’esonero dalla presentazione della garanzia per le eccedenze di credito Iva utilizzate in compensazione nell’ambito della liquidazione dell’Iva di gruppo (articolo 73 comma 3 del Dpr n. 633/1972). Nello specifico, il caso sottoposto al parere dell’Agenzia delle entrate (risposta n. 288/2025) riguarda la liquidazione Iva di gruppo e l’utilizzo di eccedenze del credito Iva da parte della controllata italiana di una capogruppo olandese, con particolare riferimento all’esonero dalla presentazione della garanzia previsto dall’articolo 38-bis del Dpr 633/1972.
La società olandese fa sapere di aver costituito una stabile organizzazione in Italia nel 2015, cessata nel 2022, che non ha mai effettivamente svolto l’attività per cui era stata costituita, tanto che sono state trasmesse solo dichiarazioni Iva a zero, tranne che per la dichiarazione Iva 2022, relativa all’anno 2021, in cui è confluito il credito generatosi da importazioni effettuate in Italia dalla casa madre olandese, dal momento che l’Agenzia non ne aveva concesso il rimborso per via della presenza della stabile organizzazione italiana.
L’istante, in pratica, per evitare di garantire le eccedenze di credito Iva residue delle società del gruppo compensate nell’anno 2024, vorrebbe integrare la dichiarazione Iva 2025 con apposizione del visto di conformità e con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma. Vuole quindi sapere:
- i criteri per verificare la causa ostativa prevista per un’attività d’impresa che opera da meno di due anni, nel caso di compensazione delle proprie eccedenze di credito Iva nella liquidazione di gruppo (articolo 38bis, comma 4, lettera a), Dpr n. 633/1972)
- se è possibile evitare la presentazione di una garanzia trasmettendo una dichiarazione Iva integrativa con apposizione del visto di conformità entro i termini di accertamento (articolo 57 del Dpr n. 633/1972)
- le sanzioni dovute in caso di invio della dichiarazione Iva integrativa con visto di conformità entro i 90 giorni (articoli 2 e 8, Dpr n.322/1998), o in un momento successivo, ma comunque entro i termini di decadenza dell’attività di accertamento
- le modalità con cui debba certificare le condizioni previste dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 6, dell’articolo 38bis del Dpr n. 633/1972, ai fini dell’esonero dalla presentazione della garanzia.
L’articolo 38bis, comma 3, del decreto Iva, ricorda l’Agenzia, stabilisce che i rimborsi dei crediti Iva superiori a 30mila euro, richiesti da soggetti che non rientrano nelle ipotesi di rischio di cui al successivo comma 4, sono eseguiti senza obbligo di prestare garanzia con la presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza di rimborso (da cui emerge il credito) dotata di visto di conformità o della sottoscrizione alternativa articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del Dl 78/2009) insieme con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà su determinate caratteristiche soggettive del contribuente.
Il successivo comma 4, invece, descrive alcune ipotesi “di rischio” per cui è richiesta la garanzia. Tra queste vi è anche la situazione dei soggetti che esercitano un’attività d’impresa da meno di due anni diversi dalle start-up innovative.
Su questo punto, l’Agenzia non condivide il parere della società che ha presentato il quesito e cioè considerare la prima importazione effettuata in Italia dalla casa madre come data di inizio del computo dei due anni, precisando che in base a quanto indicato dalla stessa società l’importazione è “confluita nella dichiarazione IVA 2022, anno 2021, trasmessa utilizzando la partita IVA della stabile organizzazione italiana” con conseguente recupero della relativa imposta. Inoltre, il fatto che la stabile organizzazione non ha mai effettivamente operato, rappresenta proprio quell’elemento di rischio attenzionato dalla normativa Iva. Infine, viene precisato che nel caso di compensazione infragruppo, la verifica dei requisiti va effettuata alla data di presentazione della dichiarazione Iva.
Riguardo al secondo e terzo quesito l’Agenzia chiarisce che il contribuente può modificare la scelta effettuata nella dichiarazione Iva annuale riguardo al credito chiesto a rimborso. Tale modifica può avvenire mediante dichiarazione integrativa, a condizione che non siano stati avviati controlli, accessi o ispezioni da parte dell’Amministrazione finanziaria e non sia già conclusa la fase istruttoria del rimborso. Sul punto l’Agenzia ricorda che la prestazione della garanzia entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale Iva rappresenta elemento costitutivo di perfezionamento delle compensazioni Iva infragruppo. In caso di tardiva prestazione della garanzia, le compensazioni effettuate nel gruppo producono comunque i propri effetti, ma solo dalla data in cui l’obbligo (che, come già detto, ha natura costitutiva) è stato adempiuto (circolare n. 33/2016).
Riguardo al quarto quesito l’Agenzia, richiamando la circolare 35/2015, chiarisce che è ammesso il ricorso all’istituto dell’integrazione per dotare la dichiarazione annuale del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva originariamente omessi, così come è consentito correggere ed integrare le indicazioni rese sul presupposto per ottenere il rimborso o per la richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia non eseguite o eseguite non correttamente, purché siano rispettati modalità e termini temporali indicati dalla risoluzione n. 99/E dell’11 novembre 2014 a cui la risposta rimanda (vedi articolo Eccedenza di Iva infrannuale: la “prima” scelta è modificabile).
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