Normativa e prassi

3 Novembre 2021

Accordi preventivi bi/multilaterali, fissate le commissioni per accedervi

Con il provvedimento del 2 novembre 2021, firmato dal direttore Ruffini, l’Agenzia quantifica la misura delle commissioni dovute dalle imprese con attività internazionale, che puntano ad accedere alla procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi bilaterali o multilaterali e che, per tale motivo, devono presentare una specifica istanza all’ufficio Risoluzione e prevenzione controversie internazionali – divisione Contribuenti – della direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale, settore Controllo delle entrate, seguendo le indicazioni fornite, nel 2016, in materia di accordi preventivi (vedi articolo “Imprese con attività internazionale: istruzioni per gli accordi preventivi”).

Va detto, infatti, che l’articolo 31-ter del Dpr n. 600/1973, ai commi 3-bis e 3-ter, inseriti dall’ultimo Bilancio (articolo 1, comma 1101, legge n. 178/2020), prevede, tra l’altro, che l’ammissibilità delle richieste sia subordinata al versamento di una commissione da parte dall’impresa con attività internazionale istante, diversificata in funzione del fatturato complessivo del gruppo a cui appartiene l’impresa richiedente. Si tratta, in sostanza, di una compartecipazione del contribuente alle spese sostenute dall’Agenzia delle entrate per la gestione delle istanze di un accordo preventivo bilaterale o multilaterale.

In base alle accennate disposizioni, inoltre, il provvedimento odierno detta le modalità per il pagamento del contributo.

L’istanza
Per accedere alla procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi bilaterali o di accordi preventivi multilaterali, le imprese con attività internazionale presentano una domanda redatta in carta libera, che può essere inviata all’ufficio via Pec, all’indirizzo dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it o, in alternativa, tramite raccomandata con avviso di ricevimento e, ancora, mediante consegna diretta all’ufficio, che nello stesso momento rilascia la ricevuta di ricevimento. In particolare, negli ultimi due casi, copia dell’istanza e della relativa documentazione devono essere prodotte anche in formato elettronico o, in alternativa, inviate all’indirizzo e-mail dc.gci.controversieinternazionali@agenziaentrate.it.

La “taglia” della commissione
La misura del contributo è pari a:

  • 10mila euro, qualora il fatturato complessivo del gruppo al quale appartiene l’impresa con attività internazionale istante è inferiore a 100 milioni di euro
  • 30mila euro, se detto fatturato è compreso tra 100 e 750 milioni di euro
  • 50mila euro, quando lo stesso fatturato supera i 750 milioni di euro.

Per la determinazione del fatturato complessivo del gruppo è necessario fare riferimento all’ultimo bilancio consolidato disponibile alla data di presentazione dell’istanza.
Sempre riguardo alla misura della commissione, il provvedimento poi stabilisce che, in caso di richiesta di rinnovo di un accordo preventivo bilaterale o multilaterale, la stessa è dimezzata.
Sul numero di contributi dovuti, nell’ipotesi di presentazione di più istanze di accordo preventivo bilaterale o multilaterale, aventi a oggetto le medesime operazioni con Stati diversi, inoltre, precisa che l’impresa con attività internazionale richiedente deve versare una commissione per ciascuna istanza bilaterale o per ciascuno Stato estero controparte dell’istanza multilaterale.

La commissione “alla cassa”
Il contributo deve essere versato prima della presentazione dell’istanza, alla quale va allegata la ricevuta di pagamento, tramite modello F23. E, se la domanda è respinta, viene rimborsato.

Accordi preventivi bi/multilaterali, fissate le commissioni per accedervi

Ultimi articoli

Normativa e prassi 10 Novembre 2025

Global minimum tax in Italia: fissati i nuovi adempimenti

L’Agenzia delle entrate, con appositi provvedimento e risoluzione, approverà il modello di pagamento, definendo le istruzioni per la compilazione, e istituirà i codici tributo per il versamento dell’imposta Lo scorso venerdì 7 novembre 2025, è stato pubblicato il decreto del vice ministro dell’Economia e delle Finanze, con le “Diposizioni attuative degli obblighi dichiarativi e di versamento in materia di imposizione integrativa”.

Normativa e prassi 7 Novembre 2025

Immobili, le indennità di servitù dal 2024 rientrano nei redditi diversi

La nuova formulazione della norma di riferimento impone la tassazione delle somme percepite per la costituzione di diritti reali di godimento, anche se derivanti da esigenze di pubblica utilità L’indennità di servitù, corrisposta a titolo di saldo in relazione alla costituzione del diritto reale di godimento, come nel caso di una linea elettrica a servizio di un immobile ubicato in un’area interessata da un esproprio finalizzato alla realizzazione di un progetto di pubblica utilità, va tassata come reddito diverso.

Normativa e prassi 7 Novembre 2025

Liquidazione Iva di gruppo, focus sull’esonero dalla garanzia

In una risposta ad interpello l’Agenzia fa luce sui requisiti per fruirne con riguardo alle eccedenze di imposta a credito compensate tra le società che fanno parte del perimetro di liquidazione Con una risposta a un interpello, l’Agenzia fornisce chiarimenti sui requisiti per l’esonero dalla presentazione della garanzia per le eccedenze di credito Iva utilizzate in compensazione nell’ambito della liquidazione dell’Iva di gruppo (articolo 73 comma 3 del Dpr n.

Attualità 7 Novembre 2025

False comunicazioni dell’Agenzia anche a tema rimborsi

In caso di dubbi sulla veridicità delle comunicazioni ricevute apparentemente dalle Entrate, è sempre consigliabile consultare la pagina apposita sul sito istituzionale o rivolgersi all’assistenza Con l’avviso del 7 novembre, è descritta una falsa comunicazione in circolazione che, sfruttando illecitamente il logo dell’Agenzia delle entrate, informerebbe su un presunto rimborso fiscale €1495,39.

torna all'inizio del contenuto