Normativa e prassi

3 Novembre 2021

Accordi preventivi bi/multilaterali, fissate le commissioni per accedervi

Con il provvedimento del 2 novembre 2021, firmato dal direttore Ruffini, l’Agenzia quantifica la misura delle commissioni dovute dalle imprese con attività internazionale, che puntano ad accedere alla procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi bilaterali o multilaterali e che, per tale motivo, devono presentare una specifica istanza all’ufficio Risoluzione e prevenzione controversie internazionali – divisione Contribuenti – della direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale, settore Controllo delle entrate, seguendo le indicazioni fornite, nel 2016, in materia di accordi preventivi (vedi articolo “Imprese con attività internazionale: istruzioni per gli accordi preventivi”).

Va detto, infatti, che l’articolo 31-ter del Dpr n. 600/1973, ai commi 3-bis e 3-ter, inseriti dall’ultimo Bilancio (articolo 1, comma 1101, legge n. 178/2020), prevede, tra l’altro, che l’ammissibilità delle richieste sia subordinata al versamento di una commissione da parte dall’impresa con attività internazionale istante, diversificata in funzione del fatturato complessivo del gruppo a cui appartiene l’impresa richiedente. Si tratta, in sostanza, di una compartecipazione del contribuente alle spese sostenute dall’Agenzia delle entrate per la gestione delle istanze di un accordo preventivo bilaterale o multilaterale.

In base alle accennate disposizioni, inoltre, il provvedimento odierno detta le modalità per il pagamento del contributo.

L’istanza
Per accedere alla procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi bilaterali o di accordi preventivi multilaterali, le imprese con attività internazionale presentano una domanda redatta in carta libera, che può essere inviata all’ufficio via Pec, all’indirizzo dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it o, in alternativa, tramite raccomandata con avviso di ricevimento e, ancora, mediante consegna diretta all’ufficio, che nello stesso momento rilascia la ricevuta di ricevimento. In particolare, negli ultimi due casi, copia dell’istanza e della relativa documentazione devono essere prodotte anche in formato elettronico o, in alternativa, inviate all’indirizzo e-mail dc.gci.controversieinternazionali@agenziaentrate.it.

La “taglia” della commissione
La misura del contributo è pari a:

  • 10mila euro, qualora il fatturato complessivo del gruppo al quale appartiene l’impresa con attività internazionale istante è inferiore a 100 milioni di euro
  • 30mila euro, se detto fatturato è compreso tra 100 e 750 milioni di euro
  • 50mila euro, quando lo stesso fatturato supera i 750 milioni di euro.

Per la determinazione del fatturato complessivo del gruppo è necessario fare riferimento all’ultimo bilancio consolidato disponibile alla data di presentazione dell’istanza.
Sempre riguardo alla misura della commissione, il provvedimento poi stabilisce che, in caso di richiesta di rinnovo di un accordo preventivo bilaterale o multilaterale, la stessa è dimezzata.
Sul numero di contributi dovuti, nell’ipotesi di presentazione di più istanze di accordo preventivo bilaterale o multilaterale, aventi a oggetto le medesime operazioni con Stati diversi, inoltre, precisa che l’impresa con attività internazionale richiedente deve versare una commissione per ciascuna istanza bilaterale o per ciascuno Stato estero controparte dell’istanza multilaterale.

La commissione “alla cassa”
Il contributo deve essere versato prima della presentazione dell’istanza, alla quale va allegata la ricevuta di pagamento, tramite modello F23. E, se la domanda è respinta, viene rimborsato.

Accordi preventivi bi/multilaterali, fissate le commissioni per accedervi

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Giugno 2026

Mancata o parziale dichiarazione Iva, arriva l’allerta e anche il rimedio

Al fine di promuovere l’adempimento spontaneo, l’Amministrazione informa e, nello stesso tempo, suggerisce come regolarizzare le eventuali violazioni anche con il ravvedimento operoso Arriva via Pec e, inoltre, alloggia sia nel “Cassetto fiscale” degli interessati sia nel portale “Fatture e Corrispettivi” la comunicazione con cui l’Agenzia delle entrate avvisa gli operatori Iva che, dopo la verifica delle e-fatture e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, risulta l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2025, ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a mille euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti effettuate nel medesimo periodo d’imposta e, infine, la mancata compilazione del quadro VJ in presenza di operazioni soggette a reverse charge.

Normativa e prassi 9 Giugno 2026

Il nuovo limite per la sostitutiva vale anche per i premi in benefit

Il nuovo tetto di 5mila euro deve considerarsi applicabile in tutti i casi in cui si utilizzano i premi di produttività agevolati, indipendentemente dalla forma in cui vengono erogati Premi di produttività: il nuovo limite di 5mila euro su cui applicare l’imposta sostitutiva dell’1%, prevista dall’ultima legge di bilancio, vale anche se detti premi, anziché in denaro, sono fruiti come benefit aziendali.

Normativa e prassi 8 Giugno 2026

Se il bonus edilizio spetta al 50% il successivo trasloco non conta

L’agevolazione maggiorata per interventi di ristrutturazione spetta se la casa è abitazione principale all’inizio dei lavori o, in alternativa, alla loro conclusione.

Normativa e prassi 8 Giugno 2026

Tettoia in legno come posto auto: regole precise per la detrazione Irpef

Va negato il beneficio sul reddito se è assente il vincolo di pertinenza all’abitazione principale nel titolo edilizio e se la capannina non è accatastata come autorimessa Con la risposta a interpello n.

torna all'inizio del contenuto