Normativa e prassi

29 Ottobre 2021

Bonus settore tessile e moda: comunicazioni da oggi 29 ottobre

Definiti i termini di presentazione della comunicazione per il Tax credit tessile. Le domande possono essere inviate a partire da oggi, 29 ottobre, fino al 22 novembre 2021 con riferimento al periodo d’imposta 2020. È prevista poi una seconda finestra, dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021. Il bonus sarà utilizzabile però solo una volta arrivata l’autorizzazione della Commissione Ue. I beneficiari dovranno trasmettere la comunicazione tramite l’apposito modello approvato con il provvedimento dell’11 ottobre 2021 (vedi articolo “Tax credit “Tessile, Moda e Accessori” pronte le istruzioni per la fruizione”). Il via libera arriva con un provvedimento siglato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini.

Tax credit tessile
Introdotto dall’articolo 48-bis del Dl Rilancio (Dl n. 34/2020), il credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa che operano nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in cui spetta l’indennizzo, limitatamente al periodo in corso all’entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021.
I beneficiari della misura di sostegno, individuati con il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 27 luglio 2021, sono gli esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori). Lo stesso decreto ministeriale ha indicato in una tabella le attività economiche ammissibili con il relativo codice Ateco.

Il provvedimento dell’11 ottobre 2021
Le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del bonus e il relativo modello per l’invio telematico, unitamente alle istruzioni, sono già stati definiti con il provvedimento dell’Agenzia dell’11 ottobre 2021. La comunicazione, in particolare, dovrà indicare l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio rispetto alla media del triennio precedente e potrà essere inviata direttamente dal beneficiario o da un intermediario. Tale provvedimento, inoltre, ha stabilito le regole di monitoraggio per l’utilizzo del tax credit e per il rispetto dei limiti di spesa, demandando a un successivo provvedimento la definizione dei termini di invio delle richieste.
Considerato il breve lasso di tempo per l’utilizzo del bonus, che deve essere fruito entro il periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (quindi entro il 31 dicembre 2021 per i crediti maturati nel 2020), il provvedimento odierno anticipa i tempi di emanazione annunciati che dovevano essere successivi all’autorizzazione della misura di aiuto da parte della Commissione Europea. In ogni caso l’utilizzo del bonus è consentito solo dopo il via libera Ue. Il provvedimento dell’Agenzia con cui sarà resa nota la percentuale del credito effettivamente fruibile, infatti, sarà emanato solo dopo l’autorizzazione della Commissione europea.
 

Bonus settore tessile e moda: comunicazioni da oggi 29 ottobre

Ultimi articoli

Attualità 10 Marzo 2026

Al via le iscrizioni al 5 per mille per gli enti dello sport dilettantistico

Le associazioni sportive di nuova costituzione, o che lo scorso anno non si sono iscritte o non possedevano i requisiti, hanno tempo fino al 10 aprile per inoltrare domanda di accesso al contributo Aperta la finestra temporale per le iscrizioni delle Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) al 5 per mille 2026.

Normativa e prassi 10 Marzo 2026

Piccola proprietà contadina, ok alle compartecipazioni “reali”

La decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina si verifica solo quando il contratto, in concreto, si risolve nella mera concessione in godimento del terreno, assimilabile a un affitto L’Agenzia delle entrate, con la risposta n.

Analisi e commenti 10 Marzo 2026

Legge di Bilancio 2026: novità per gli intermediari finanziari

Le modifiche al regime di deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela finalizzate a intercettare possibili perdite di valore, in linea con la normativa interna e Ue L’articolo 1, comma 56, della legge n.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

torna all'inizio del contenuto