7 Ottobre 2021
Donazione fondi a parenti stretti: con continuità d’impresa, esentasse
È esente dall’imposta sulle donazioni e successoni, la donazione, da parte del padre titolare, dei fondi rustici ai due figli, che in qualità di coltivatori diretti organizzati in forma di società semplice, di fatto, continuano l’attività di gestione dell’impresa agricola. È tutto nella norma, afferma l’Agenzia nella risposta n. 671 del 6 ottobre 2021.
A chiedere la conferma di rientrare nel perimetro della disposizione agevolativa, uno dei due donatari che, in società con il fratello, attualmente detiene in affitto i fondi del padre e, attraverso la società, manda avanti l’impresa agricola. Entrambi i soci sono iscritti alla previdenza agricola e la società alla sezione speciale del Registro delle imprese con la qualifica di società semplice e di impresa agricola. In particolare, il genitore intende donare ai figli i fondi rustici, in modo che gli stessi possano subentrare nel contratto di affitto in essere e, comunque, continuare a concedere loro stessi (in qualità di proprietari) in affitto gli stessi fondi alla società di cui sono soci. La preoccupazione dell’istante è che l’operazione possa essere considerata un trasferimento d’azienda in senso tecnico, ossia di un complesso di beni organizzati dall’imprenditore (deceduto o donante) per l’esercizio dell’impresa agricola (articolo 2555 del codice civile) e non rientrare nel beneficio fiscale.
La norma agevolativa (articolo 14, comma 1, della legge n. 441/1998), osserva l’Agenzia, stabilisce che “Al fine di favorire la continuità dell’impresa agricola, anche se condotta in forma di società di persone, gli atti relativi ai beni costituenti l’azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant’altro strumentale all’attività aziendale oggetto di successione o di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo (…) e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa qualora i soggetti interessati siano:
a) coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto quaranta anni, iscritti alle relative gestioni previdenziali, o a condizione che si iscrivano entro tre anni dal trasferimento
b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni a condizione che acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale entro ventiquattro mesi dal trasferimento, iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni”.
E ancora (articolo 14, comma 2), “che le agevolazioni sono concesse a decorrere dal 1999, a condizione che i soggetti di cui al medesimo comma si obblighino a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno sei anni”.
In particolare, sotto il profilo soggettivo, possono usufruire dell’agevolazione, così come precisato dalla circolare n. 109/2000, i trasferimenti per successione e donazione tra soggetti, ascendenti e discendenti, legati da un vincolo di parentela in linea retta entro il terzo grado.
Nel caso alla sua attenzione, i beni oggetto della donazione, cioè i fondi rustici con sovrastanti fabbricati rurali, sono di fatto utilizzati dall’impresa agricola costituita sotto forma di società semplice dai figli del donante entrambi imprenditori agricoli professionali, i quali sono unici soci e amministratori della stessa società semplice. In sostanza i donatari, che non hanno ancora compiuto quarant’anni, continuano l’attività di gestione dell’impresa agricola sui fondi rustici, la cui titolarità era rimasta in capo al genitore. Ebbene, gli descritti atti di donazione traslando la titolarità dei
fondi rustici, quali beni strumentali, direttamente in capo ai figli (soci della società semplice agricola), agevolano la prosecuzione dell’attività agricola da loro già esercitata per il tramite della società semplice.
Sulla base di tali argomentazioni, l’Agenzia ritiene che, sotto il profilo oggettivo, i beni oggetto della donazione, nonostante sia cessata l’attività di impresa da parte del donante, non abbiano perso la natura di beni strumentali per l’esercizio dell’attività di impresa agricola esercitata dai figli beneficiari. E inoltre, che la condizione della coltivazione diretta del fondo da parte di un imprenditore agricolo può ritenersi soddisfatta anche quando lo stesso stipula un contratto di affitto con una società di persone di cui lo stesso è socio.
La conclusione è che nel caso concreto può essere riconosciuto il regime di favore di cui all’articolo 14, comma 1, della legge n. 441/1998.
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