Normativa e prassi

23 Settembre 2021

Nuovi modelli per rendicontare il cinque per mille dal 2020 in poi

Modulistica rinnovata e standardizzata per gli enti del Terzo settore e gli altri tenuti a predisporre il rendiconto sull’utilizzo del cinque per mille assegnatogli. I nuovi modelli, approvati con decreto direttoriale del 22 settembre 2021 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali insieme alle relative linee guida, utilizzabili a partire dalla rendicontazione per il 2020, sono disponibili sul sito dello stesso ministero alla pagina “Rendicontazione del contributo”.

L’approvazione è arrivata in ossequio al contenuto dell’articolo 16 del Dpcm del 23 luglio 2020, il quale ha completato il lungo processo normativo del cinque per mille, disciplinando le modalità e i termini per l’accesso al riparto del beneficio, semplificando la procedura di accreditamento degli enti beneficiari e razionalizzando gli adempimenti a carico degli stessi. Lo stesso provvedimento, inoltre, ha regolamentato le modalità e i termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi annuali e dell’elenco permanente, nonché le modalità di riparto del contributo e di rendicontazione delle somme erogate agli enti beneficiari (nelle more della piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, sono gli enti del volontariato e le altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e le altre associazioni e le fondazioni riconosciute, indicati nell’articolo 1, comma 1, lettera a) del richiamato Dpcm), prevedendo per gli stessi, un triplice ordine di obblighi, graduato in base alle dimensioni economiche del contributo:
1) un obbligo generale di redazione e conservazione di un apposito rendiconto e della relativa relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite
2) un obbligo specifico, per un delimitato bacino di enti beneficiari, di trasmissione del rendiconto e della relazione all’amministrazione erogatrice
3) un obbligo ulteriore di pubblicità del rendiconto e della relazione.

Naturalmente la nuova modulistica andrà utilizzata dagli enti che percepiscono il contributo del cinque per mille erogato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Cosa cambia
Fermo restando che tutti i beneficiari, indipendentemente dall’ammontare dell’importo percepito, hanno l’obbligo di redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo, diversamente dal passato, questi non sono più tenuti a trasmettere i giustificativi di spesa, ma devono solo conservarli in originale presso la propria sede per 10 anni, insieme al rendiconto e alla relazione illustrativa. Tra le altre novità, risaltano inoltre il divieto di inviare documentazione con modalità diverse da quelle telematiche, l’obbligo per i beneficiari di contributi pari o superiori a 20mila euro di trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione, e il rendiconto sul proprio sito se pari o superiori a 20mila euro e il divieto di erogazioni in contanti a soggetti diversi dalle persone fisiche.

L’adempimento
Il rendiconto, datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente, e la relazione illustrativa devono essere trasmessi, insieme alla copia del documento di identità del legale rappresentante all’indirizzo di posta elettronica certificata rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it, indicando nell’oggetto il codice fiscale dell’ente, la denominazione, una dicitura indicativa del contenuto (ad esempio, “rendiconto”, “integrazione al rendiconto”, “accantonamento”, eccetera) e l’anno finanziario di riferimento.
I rendiconti trasmessi a mezzo posta non verranno presi in considerazione.
Nell’ipotesi in cui il beneficiario debba rendicontare due o più annualità finanziarie del contributo è tenuto a inviare le relative documentazioni con inoltri separati per ciascuna annualità.

Come anticipato, entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto, i destinatari del contributo devono pubblicare sul proprio sito gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa: tale obbligo, che non si estende ai giustificativi di spesa, riguarda soltanto gli enti che hanno percepito un contributo pari o superiore a 20mila euro. Questi, entro i successivi 7 giorni, devono dare notizia dell’avvenuta pubblicazione all’amministrazione erogatrice, sempre utilizzando lo stesso indirizzo Pec.

Il rendiconto
Il “riepilogo” approvato con il decreto in argomento, da compilare in modalità digitale, è suddiviso in tre parti distinte. La prima “Scheda anagrafica e informazioni generali” deve contenere la denominazione sociale e il codice fiscale del beneficiario, la sua sede legale e operativa, i suoi recapiti telefonici, gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata, il nominativo e il codice fiscale del legale rappresentante, l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, l’importo percepito e la relativa data di percezione.
Nella seconda “Rendiconto spese sostenute” va riportato l’importo complessivo delle spese sostenute dall’ente per le risorse umane, il funzionamento, l’acquisto di beni e servizi, le attività di interesse generale, la realizzazione di progetti pluriennali con una durata massima di tre anni.
All’interno della terza parte “Elenco giustificativi di spesa” trova posto l’elenco (anche in forma tabellare) relativo ai giustificativi di spesa a supporto degli importi inseriti. In particolare, per ogni giustificativo, è necessario riportare: il numero identificativo del documento giustificativo, la data di emissione (ove presente), la tipologia, l’importo imputato al cinque per mille e la data del pagamento.
A tal proposito, le nuove linee guida ricordano che i giustificativi di spesa, a differenza dal recente passato, non dovranno essere più né pubblicati né inviati, neanche in copia.

La relazione illustrativa
La relazione illustrativa dovrà essere predisposta in forma discorsiva e contenere una prima parte con una breve presentazione dell’ente, con l’indicazione delle attività di interesse generale che esso svolge, e una seconda finalizzata a rappresentare in maniera sintetica, chiara e trasparente le informazioni necessarie a dar conto delle attività concretamente svolte con le somme ricevute a titolo di cinque per mille. Le spese dovranno essere effettive, comprovabili, tracciabili, contabilizzate, legittime ed effettivamente sostenute entro i 12 mesi successivi alla data di percezione del contributo, fatto salvo per gli eventuali importi inseriti fra gli accantonamenti. Per questi il tempo relativo all’impiego delle somme è esteso, come previsto dal Dpcm 23 luglio 2020, da 24 a 36 mesi. Peraltro, non si deve più allegare il verbale di accantonamento.

Infine, nelle linee guida, il ministero ricorda che, in caso mancata pubblicazione, lo stesso diffida il beneficiario a effettuare la pubblicazione entro il termine di 30 giorni (articolo 16, comma 6, del Dpcm 23 luglio 2020); in caso di inerzia provvede all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito.

Nuovi modelli per rendicontare il cinque per mille dal 2020 in poi

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