21 Settembre 2021
Contributi e indennità Covid, detassazione ad ampio raggio
Con la risposta n. 618 del 20 settembre 2021, l’Agenzia delle entrate riepiloga, in modo puntuale, l’eventuale tassazione e la collocazione nella dichiarazione dei redditi delle diverse misure agevolative erogate a una piccola media impresa nel corso del 2020, confermando, in sostanza, quanto già chiarito nei propri documenti operativi e di prassi. In particolare, l’amministrazione chiarisce che in dichiarazione vanno indicate le agevolazioni per cui sono previsti specifici codici aiuto.
Una signora, titolare di una ditta individuale, chiede all’Agenzia quale sia il corretto comportamento, in sede dichiarativa e d’imposizione fiscale, da tenere in relazione agli indennizzi, erogati a livello statale e regionale nel corso della pandemia. In particolare, l’istante, nel 2020, ha beneficiato dei seguenti “aiuti”:
– contributo a fondo perduto dell’Agenzia entrate (articolo 25 del decreto “Rilancio”)
– bonus Inps (articolo 28 del decreto “Cura Italia)
– contributo a fondo perduto finalizzato a sostenere le micro-piccole-medie imprese nelle operazioni finanziarie connesse a esigenze di liquidità
– contributo a fondo perduto per lo sviluppo della piattaforma e-commerce, erogato dall’unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
– bonus canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (articoli 27 e 28 del decreto “Rilancio”)
– credito d’imposta sulle commissioni dei pagamenti elettronici (articolo 22 del Dl n. 124/2019).
L’Agenzia offre un’ampia panoramica normativa e tecnica sui contributi in esame e, nel dettaglio, spiega che riguardo il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto legge n. 34/2020, il comma 7, espressamente, dispone “Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”. Analoga disposizione è prevista per il bonus affitti, al comma 6 dell’articolo 28 del Dl “Rilancio”, e per le commissioni Pos, al comma 4 dell’articolo 22 del decreto legge n. 124/2019. Per tali misure, a parere dell’Agenzia, non sussiste alcun dubbio interpretativo.
Fatte le premesse e fermo restando il principio generale secondo cui concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef/Ires e del valore della produzione ai fini Irap tutti i contributi per i quali la disciplina non prevede esplicitamente la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, l’Agenzia ribadisce che, ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto “Ristori”, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati:
a) in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica, anche se diversi da quelli esistenti prima della pandemia
b) da chiunque erogati
c) spettanti agli esercenti impresa, arte o professione e ai lavoratori autonomi
d) indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.
Ebbene, in linea di principio, l’Agenzia ritiene che gli indennizzi di qualsiasi natura erogati, che soddisfino contestualmente i sopradetti requisiti, rientrano nell’ambito applicativo della disposizione del decreto “Ristori”.
Riguardo la compilazione dei modelli dichiarativi, l’Agenzia, rinviando alle relative istruzioni presenti sul sito istituzionale, ricorda che nella “Tabella codici aiuti di Stato“, in calce alle istruzioni dei modelli Redditi, sono espressamente ricompresi:
– codice 20 – Contributo a fondo perduto i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” articolo 25, Dl n. 34/2020
– codice 60 – Credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda articolo 28, Dl n. 34/2020
– codice 58 – Credito d’imposta Commissioni per pagamenti elettronici articolo 22, Dl n. 124/2019.
Secondo l’Agenzia, non sussiste alcun dubbio interpretativo riguardo a tali misure.
Al riguardo, si rimanda a quanto chiarito sul sito internet dell’Agenzia nelle Faq dedicate.
In relazione agli altri sussidi citati nella domanda, l’Agenzia richiama l’articolo 1-bis del Dl n. 73/2021, che ha abrogato il comma 2 dell’articolo 10-bis del Dl n. 137/2020, il quale prevedeva che la detassazione degli indennizzi fosse subordinata al Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, e rinvia all’avvertenza pubblicata sul proprio sito, in cui è stato chiarito che “[…] I soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono, quindi, indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di lavoro autonomo, nei modelli REDDITI, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP (i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 5del d.lgs. n. 446 del 1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16). Inoltre, i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP).[…]”.
In merito ad altre misure, l’Agenzia rinvia agli enti eroganti e precisa che è esclusa dall’area di applicazione dell’interpello la parte dell’istanza relativa alla riconducibilità di un determinato sussidio nel novero degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati. In sostanza, la richiesta configura un parere tecnico che esula dall’interpello, richiedendo, invece, specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale, di competenza di altre amministrazioni (cfr. circolari nn. 9/2016 e 31/2020).
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