Normativa e prassi

16 Settembre 2021

Smart working per la società estera: il regime “impatriati” non è contrario

Con la risposta n. 596 del 16 settembre 2021, l’Agenzia delle entrate chiarisce che il cittadino italiano iscritto all’Aire, dipendente di una società statunitense, può usufruire del regime speciale per lavoratori “impatriati” se rientra in Italia continuando a svolgere l’attività in modalità smart working per la stessa azienda straniera. Avendo una figlia minorenne potrà, inoltre, continuare ad applicare il beneficio per altri cinque anni con un taglio sui redditi del 50 per cento.

L’istante ha lasciato il nostro Paese nel 2013, dal 2019 è iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire). Dal 2017 è anche papà di una bimba. La società estera gli ha concesso di lavorare a distanza per un periodo di almeno due anni e lui ha intenzione di trasferirsi, da quest’anno, in Italia, con tutta la famiglia.
Il contribuente chiede se potrà beneficiare dal 2021 del regime fiscale di favore introdotto per attrarre dall’estero lavoratori dipendenti a autonomi, e usufruire del suo prolungamento per altri cinque anni, oltre ai cinque ordinari, come previsto in caso di figli minorenni.

La disposizione cui fa riferimento l’istante (articolo 16, Dlgs n. 147/2015, come modificato dall’articolo 5 del decreto “Crescita”, in vigore dal 1° maggio 2019, modificato a suo volta dal collegato alla legge di bilancio 2020) prevede che i redditi prodotti in Italia dai lavoratori che spostano dall’estero la loro residenza nello Stato concorrano soltanto nella misura del 30% alla formazione dell’imponibile Irpef complessivo.
L’Agenzia riporta sinteticamente in quali casi spetta l’agevolazione e ricorda, tra l’altro, che possono usufruire del regime gli iscritti all’Aire, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra Ue con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale:

  • in possesso di un titolo di laurea e a condizione che abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
  • abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi due anni o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Il trattamento agevolato può essere applicato per cinque anni a decorrere dall’anno d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza. È inoltre rinnovabile, a determinate condizione, per un altro quinquennio.
L’Agenzia, con la circolare n. 33/2020, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione del bonus alla luce dei cambiamenti che lo hanno interessato e, in particolare, nei casi in cui il cambio di residenza è avvenuto a partire dal 30 aprile. 2019 (vedi articolo “Regime fiscale impatriati: i chiarimenti dell’Agenzia”).
Ai fini dell’interpello, la suddetta circolare ha precisato che l’articolo 16 modificato, non richiede che l’attività del lavoratore sia svolta per un’impresa operante in Italia, di conseguenza, possono beneficiare del taglio dell’imponibile prodotto nello Stato anche i dipendenti di aziende o enti esteri o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).

L’Agenzia ritiene, pertanto, che l’istante possa applicare l’agevolazione dall’anno in cui rientra in Italia, ossia dal 2021, e per i successivi quattro periodi di imposta. Avendo un figlio minorenne potrà, inoltre, come prevede il comma 3-bis della disposizione, continuare a beneficiare dello sconto fiscale per altri cinque anni con tassazione del reddito agevolato nella misura ridotta del 50 per cento.

Smart working per la società estera: il regime “impatriati” non è contrario

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