Normativa e prassi

14 Settembre 2021

Letti di terapia intensiva senza Iva se inclusi nei codici doganali dell’Adm

Gli acquisti di letti ospedalieri destinati alla terapia intensiva potranno rientrare nel regime agevolato di esenzione Iva previsto dal decreto “Rilancio”, se classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare n. 12/D/2020 dell’Adm. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 583 del 14 settembre 2021.
 
Il quesito, in particolare, è stato posto da un’associazione impegnata nella lotta contro la pandemia da Covid-19 che ha acquistato e successivamente donato a una struttura sanitaria sei letti di terapia intensiva. L’associazione istante chiede se per tali acquisti trova applicazione la disciplina che prevede l’esenzione dall’Iva senza limitazioni alla detrazione per le cessioni dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica, effettuate entro il 31 dicembre 2020 (articolo 124 del Dl n. 34/2020).
 
L’Agenzia ricorda che il decreto “Rilancio” ha previsto l’esenzione Iva per le cessioni dei beni effettuate entro il 31 dicembre 2020 e l’applicazione dell’aliquota Iva del 5% per quelle effettuate a partire dal 1° gennaio 2021.
 
Al riguardo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la circolare n. 12/D del 30 maggio 2020, ha fornito dei primi chiarimenti sulla disciplina in commento e, ai fini dell’importazione dei beni, ha anche individuato i codici di classifica doganale delle merci destinate all’agevolazione, cui è stato associato in Taric il Codice Addizionale Q101 da indicare, fino al 31 dicembre 2020, nella casella 33 del Dau, il “Documento amministrativo unico” utilizzato per la dichiarazione doganale.
 
L’Agenzia, ricorda, inoltre, la circolare n. 26/2020, secondo cui gli stessi beni fanno parte dell’elenco, indicativo e non esaustivo, allegato alla decisione della Commissione Ue n. 2020/491 del 3 aprile 2020, che autorizza gli Stati membri a importare determinate merci, senza l’applicazione di dazi e Iva, per il periodo che va dal 30 gennaio 2020 al 31 luglio 2020. Si tratta, in sintesi, di quei beni ritenuti sia dalla normativa comunitaria che italiana necessari a contrastare il diffondersi delle pandemie.
 
Di conseguenza, analogamente a quanto previsto per le importazioni, le cessioni dei beni in esame, per fruire del regime agevolato, devono rispettare questa finalità sanitaria.
 
Va evidenziato che la stessa circolare n. 26/2020, riguardo ai codici doganali forniti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha precisato che i beni agevolabili elencati dal decreto “Rilancio”, rappresentano una cerchia più ristretta rispetto a quelli individuati dai codici Taric nella circolare n.12/2020 dell’Adm.
 
In conclusione, alla luce del quadro interpretativo delineato e considerato che la norma del decreto “Rilancio” in esame, come chiarito anche dalla circolare n. 26/2020, è finalizzata a contrastare la diffusione di tutte le pandemie da virus, l’Agenzia ritiene che i letti ospedalieri di terapia intensiva possano rientrare nel regime agevolato di esenzione Iva, a patto che siano classificabili nei codici doganali richiamati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nella circolare 12/D del 30 maggio 2020.

Letti di terapia intensiva senza Iva se inclusi nei codici doganali dell’Adm

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