27 Agosto 2021
Divisione ereditaria, via libera alla scissione parziale asimmetrica
Con la risposta n. 555/2021 l’Agenzia delle entrate conferma che le operazioni di ripartizione delle quote societarie realizzata per mezzo della divisione del compendio ereditario seguita dalla scissione societaria parziale asimmetrica non proporzionale non determinano abuso del diritto, configurandosi come operazioni fisiologiche atte a consentire ai soci la prosecuzione autonoma delle attività dell’impresa a loro più congeniali. In ogni caso, l’operazione non deve rientrare in un più complesso disegno unitario finalizzato alla formazione di “società contenitori”, e non operative, e alla successiva rivendita o donazione delle quote delle società, con il fine di aggirare le norme che regolano la tassazione ordinaria delle plusvalenze conseguite nell’ambito del reddito d’impresa.
L’articolata operazione straordinaria è rappresentata da un socio (A) di una società agricola unipersonale Alfa Srl, la quale era interamente detenuta dalla madre fino al momento del suo decesso, avvenuto nel 2016. Per effetto della successione, la quota totalitaria di partecipazione nella società Alfa Srl è stata trasferita come unica quota indivisa, insieme ad alcuni ulteriori beni immobili, ai tre eredi figli soci A, B e C. I tre fratelli, per diverse esigenze, hanno progettato un’operazione di divisione globale del patrimonio ereditario comune seguita dalla scissione parziale asimmetrica non proporzionale di Alfa Srl in favore di una Srl unipersonale di nuova costituzione, Beta Srl. In esito alla scissione i soci B ed A avranno ognuno una partecipazione totalitaria rispettivamente, nella società scissa unipersonale e nella società beneficiaria unipersonale Beta Srl.
Nello specifico, l’operazione è così svolta:
1) i tre figli hanno raggiunto un accordo in base al quale il compendio ereditario, che comprendeva altri beni oltre alla partecipazione in Alfa Srl, viene suddiviso con ripartizione tra gli eredi soci A, B e C, e viene attribuito un conguaglio in denaro da parte del socio B in favore del socio C (che non è interessato a essere coinvolto nella società). Per effetto di tale accordo la comunione ereditaria tra i figli soci A, B e C verrebbe suddivisa assegnando le quote di Alfa Srl ai soci A e B. L’istante precisa che l’assegnazione delle partecipazioni e il pagamento del conguaglio avranno l’effetto di attribuire un valore analogo alle quote destinate a ciascun erede.
2) la società unipersonale Alfa Srl sarà oggetto di scissione parziale asimmetrica non proporzionale, con attribuzione del ramo immobiliare alla newco Beta Srl unipersonale (interamente partecipata dal socio A) e permanenza degli asset relativi all’attività agricola in capo alla società scissa, interamente partecipata dal socio B. Nell’istanza viene precisato che i soci non cederanno le proprie partecipazioni nella scissa e nella beneficiaria e l’operazione avverrà in regime di neutralità e senza beneficiare di rivalutazioni di beni.
La divisione è stata, pertanto, configurata in modo tale da assegnare a ciascun comunista i beni che allo stesso maggiormente interessano.
L’Agenzia ritiene che le operazioni prospettate non comportano il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario. Le operazioni di ripartizione delle quote societarie realizzata per mezzo della divisione del compendio ereditario e di scissione societaria appaiono, infatti, operazioni fisiologiche finalizzate a consentire lo scioglimento del socio C dal vincolo della comunione indivisa in società cui non ha interesse a partecipare e a permettere ai soci A e B la prosecuzione autonoma delle attività d’impresa a loro più congeniali.
In particolare, con riferimento alla divisione ereditaria, considerato che, a fronte del maggior valore di beni che il socio B riceve dalla divisione ereditaria, è prevista l’attribuzione di un conguaglio a carico di quest’ultimo, in favore del socio C, si determina un’attribuzione a uno dei condividenti effettuata in eccedenza rispetto alla massa. L’importo corrisposto equivale al corrispettivo percepito a fronte della cessione di parte dei beni corrispondenti alla quota spettante al socio C sulla massa comune, da assoggettare a tassazione, in base all’articolo 67 del Tuir. Quanto alla scissione parziale asimmetrica, questa è fiscalmente neutrale, ai sensi dell’articolo 173 del Tuir, e il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.
L’Agenzia precisa, in ogni caso, che la complessiva operazione di riorganizzazione aziendale non deve essere volta alla mera assegnazione dei beni delle società interessate ai rispettivi soci A e B, attraverso la creazione di società “contenitore” non connotate da alcuna operatività, ma deve caratterizzarsi come operazione finalizzata all’esercizio separato delle attività, senza sottrazione degli asset al regime dei beni di impresa.
Le operazioni rappresentate, conclude l’amministrazione finanziaria, dovranno essere effettuate in ossequio alle disposizioni normative contenute nell’articolo 173 del Tuir e a quelle che disciplinano la fiscalità d’impresa e dei soci (persone fisiche).
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