Normativa e prassi

6 Agosto 2021

Navi da diporto e in alto mare, primi chiarimenti delle Entrate

Con la risoluzione n. 54/E del 6 agosto 2021, l’Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti per agevolare la presentazione telematica della dichiarazione per beneficiare della non imponibilità dell’Iva, prevista dall’articolo 1, commi 708 – 712, della legge di bilancio 2021, che attesti il possesso dei requisiti per coloro che intendono avvalersi della facoltà di effettuare l’acquisto di navi adibite alla navigazione in alto mare e/o beni e servizi alle stesse riferibili senza applicazione dell’Iva (articolo 8-bis del decreto Iva) e per gli utilizzatori che intendono fruire di prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto (articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del citato decreto). Le novità introdotte dalla legge n. 178/2020 sono state attuate con il provvedimento del 15 giugno 2021 del direttore dell’Agenzia e si applicano alle operazioni effettuate dal sessantesimo giorno successivo all’adozione di tale atto direttoriale (ossia dal 14 agosto 2021), vedi articolo “Imbarcazioni da diporto e in alto mare, online il modello di comunicazione”.
In particolare, ricordiamo, il provvedimento del 15 giugno scorso ha approvato il modello di dichiarazione della percentuale di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, nel territorio dell’Ue, di imbarcazioni da diporto e per la dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare, da presentarsi dal committente delle prestazioni o da colui che intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell’Iva.

La dichiarazione, che deve contenere puntuali informazioni come i dati identificativi dell’imbarcazione o quelli del contratto avente ad oggetto i servizi di locazione, può essere presentata direttamente dal dichiarante (committente, armatore, proprietario dell’imbarcazione, comandante o soggetto che abbia la responsabilità gestionale effettiva della nave) o, per conto di questi, da un intermediario delegato incaricato. Una volta presentata la dichiarazione, esclusivamente mediante i canali telematici Entratel/Fisconline dell’Agenzia, verrà rilasciata una ricevuta telematica con indicazione del numero di protocollo di ricezione.
Gli estremi del protocollo telematico di ricezione della dichiarazione devono essere riportati nella fattura emessa dal cedente/prestatore riferita all’operazione oggetto di dichiarazione.
Gli estremi del protocollo telematico di ricezione e i dati della dichiarazione sono resi disponibili, dopo il rilascio della ricevuta telematica, sia al soggetto dichiarante sia, per la parte dei dati ad esso riferiti, al cedente/prestatore indicato nella dichiarazione stessa, nella rispettiva area riservata del sito internet delle Entrate.

Il dichiarante può presentare un’unica dichiarazione
– anche relativa a più navi (Sezione 1 – dati della nave), indicando il codice del Paese di iscrizione, il numero di iscrizione o, in alternativa, il numero Imo (International maritime organization) con il nome della nave
– indicando nella Sezione II i dati identificativi dei fornitori ricollegati alla specifica nave (da indicare una sola volta anche se il fornitore è lo stesso per più operazioni).

Disegnata la cornice normativa e di prassi di riferimento, la risoluzione odierna fornisce specifiche delucidazioni su alcune casistiche dell’adempimento dichiarativo.

Non residenti, non stabiliti, non identificati nel territorio dello Stato
Modalità di trasmissione della dichiarazione ad hoc per i non residenti, senza rappresentante fiscale o identificazione diretta. L’Agenzia, per accorciare i tempi di presentazione, ferma restando la possibilità di effettuare l’adempimento con le modalità previste dal provvedimento del 15 giugno 2021, previo rilascio del codice fiscale direttamente o attraverso un intermediario delegato, prevede, solo per tali soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati in Italia, la possibilità di trasmettere la comunicazione inviando copia scansionata del modello di dichiarazione, sottoscritto con firma autografa, insieme a copia di un valido  documento di identità, al Centro operativo di Pescara (Cop) all’indirizzo cop.pescara@agenziaentrate.it, specificando obbligatoriamente nell’oggetto del messaggio DICHIARAZIONE “NAUTICA” ALTERNATIVA AL PROVVEDIMENTO 15 GIUGNO 2021.

Il Cop comunicherà – allo stesso indirizzo email da cui è pervenuta la dichiarazione – il numero di protocollo di ricezione di quest’ultima. Di conseguenza, il dichiarante deve inviare una copia della documentazione (dichiarazione sottoscritta e documento) anche al cedente/prestatore, specificando il numero di protocollo di ricezione comunicato dal Cop. Inoltre, il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione dovrà essere riportato nella fattura in luogo del protocollo della dichiarazione telematica.

Fornitori indiretti
Riguardo ai casi in cui il regime di non imponibilità sia invocato non solo dai fornitori diretti ma anche con riferimento a prestazioni di servizi e/o cessioni di beni non effettuate direttamente nei confronti del dichiarante o i casi di operazioni di bunkeraggio navale (fornitori indiretti), la risoluzione ricorda che il dichiarante, a prescindere dal fatto che sia o meno residente, stabilito o identificato in Italia, deve presentare la dichiarazione indicando i dati dei soli fornitori diretti nella Sezione II del Quadro B, ai quali la dichiarazione viene resa disponibile. Il fornitore, ricevuta la copia della dichiarazione, dovrà a sua volta trasmetterla, con indicazione del relativo protocollo rilasciato dall’Agenzia, ai propri cedenti o prestatori, a cui spetta la non imponibilità Iva. Ciascun fornitore, diretto o indiretto, precisa il documento di prassi, è tenuto a indicare il protocollo della dichiarazione rilasciato dall’Agenzia delle entrate nelle fatture emesse.

Navi in costruzione: dichiarazione di utilizzo del mezzo di trasporto per la navigazione in alto mare
In relazione alla presentazione della dichiarazione per le imbarcazioni in corso di costruzione, tenuto conto che la verifica a consuntivo della condizione della navigazione in alto mare non può essere effettuata, come richiesto dalla norma, entro la fine dell’anno solare in cui è stata inoltrata la dichiarazione stessa, l’Agenzia ritiene che i committenti/dichiaranti presentano la dichiarazione
– indicando – per identificare che la nave è in costruzione – nella casella 2 (numero di iscrizione della nave) il codice convenzionale 9999999
– lasciando vuota la casella 1 (Paese di iscrizione)
– compilando la casella 3 (nome della nave) con un numero progressivo (1, 2, 3…) quando la dichiarazione si riferisce a più imbarcazioni in costruzione dello stesso dichiarante, ferma restando la necessità di barrare le caselle 7 e 10.

Al riguardo, l’Agenzia fa presente che la condizione dell’effettivo uso della nave per la navigazione in alto mare, ai sensi dell’articolo 8-bis del Dpr n. 633/1972, deve essere accertata alla fine dell’anno solare di primo utilizzo (varo o messa in servizio) della nave.

Navi da diporto e in alto mare, primi chiarimenti delle Entrate

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