5 Agosto 2021
Cila-superbonus, un nuovo modello utilizzabile in tutto lo Stivale
Disponibile, sul sito del Dipartimento della funzione pubblica il nuovo modulo unificato da adottare a livello nazionale per la Comunicazione asseverata di inizio attività (Cila) ai fini del Superbonus 110%. La modulistica unificata, molto più leggera grazie ai tagli previsti dal decreto “Semplificazioni” (articolo 33, lettera c), Dl n. 77/2021), è stato approvata dalla Conferenza unificata ed è utilizzabile da oggi 5 agosto 2021.
Al riguardo, ricordiamo che il comma 13-ter dell’articolo 119 del decreto “Rilancio” stabilisce che:
– gli interventi, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila)
– nella Cila sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
– la presentazione della Cila non richiede l’attestazione dello stato legittimo (articolo 9-bis, comma 1-bis, del Dpr n. 380/2001).
La decadenza del beneficio fiscale può verificarsi esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della Cila
b) interventi realizzati in difformità dalla Cila
c) assenza, nella Cila, dell’attestazione dei dati sopra citati
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni o asseverazioni rese da tecnici abilitati.
I ritocchi alla disciplina, dunque, spianano la strada di accesso alla maxi detrazione restringendo al massimo le informazioni da fornire. Devono essere indicati soltanto gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile (come la data di rilascio), mentre per gli edifici costruiti con data antecedente al 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione.
Spicca l’uscita di scena della complessa attestazione di stato legittimo e diventa sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare.
Tagliata di netto anche la documentazione progettuale da allegare, visto che le necessarie asseverazioni del tecnico sono già trasmesse all’Enea. Alla luce delle nuove regole, l’elaborato progettuale da presentare deve contenere la descrizione, in forma sintetica, dell’intervento programmato. Grafici aggiuntivi saranno presentati solo se indispensabili per ulteriori chiarimenti. Per gli interventi di edilizia libera sarà sufficiente descrivere in breve, nel modello stesso, i lavori da realizzare.
La compilazione è comunque facilitata dalla tabella riepilogativa degli allegati alla Cila-Superbonus, che spiega anche quando le singole certificazioni sono necessarie. La legge prevede che i moduli approvati previa intesa o accordo sono livelli essenziali delle prestazioni, dunque obbligatori.
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