30 Luglio 2021
Dal Sostegni bis convertito – 5: cashback sospeso per un semestre
Oltre a sancire lo stop per sei mesi del programma finalizzato a incentivare l’uso di carte di credito e bancomat, i commi da 1 a 9 dell’articolo 11-bis del Dl n. 73/2021, riproducendo i contenuti dell’articolo 1 dell’abrogato Dl n. 99/2021 (“decreto Lavoro e imprese”), provvedono anche a ridefinire i tempi per l’accredito dei rimborsi super; a tal proposito, viene fissata al 30 novembre di ciascuno dei due anni interessati dalla disciplina premiale (2021 e 2022) la data ultima per l’erogazione delle somme spettanti in riferimento al singolo periodo agevolato. Le risorse risparmiate con la sospensione temporanea (circa 1.500 milioni di euro) saranno utilizzate per concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali.
Il programma cashback
L’operazione cashback, che rientra nel “piano Italia Cashless” per ridurre l’uso del contante e favorire il tracciamento dei pagamenti, è stata varata con la legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 288 a 290, legge n. 160/2019) e, poi, perfezionata con il decreto Mef 156/2020, che ha stabilito le modalità di attuazione della disciplina, dettando le regole e i criteri per l’attribuzione di misure premiali nei confronti delle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che, al di fuori dall’esercizio di attività d’impresa o professione, effettuano acquisti con strumenti di pagamento elettronici (vedi “Cashback: arrivano in GU condizioni e regole di accesso”).
Le norme prevedono che, a chi volontariamente aderisce al programma (attraverso l’App IO o altri canali convenzionati) spetta, per ogni acquisto pagato in via elettronica, un rimborso in denaro pari al 10% dell’importo speso, fino a un massimo di 150 euro per transazione (quelle di ammontare superiore, concorrono comunque per 150 euro). L’operazione cashback è articolata in tre periodi (1° gennaio – 30 giugno 2021; 1° luglio – 31 dicembre 2021; 1° gennaio – 30 giugno 2022), per ognuno dei quali, ai fini dell’accesso al rimborso (determinato su un valore complessivo di transazioni non superiore a 1.500 euro), occorre aver fatto almeno 50 acquisti con carte di credito o bancomat. Esiste, poi, un’altra categoria di premi, rappresentata da un rimborso speciale di 1.500 euro per i primi 100mila partecipanti che, in ciascuno dei periodi, totalizzano il maggior numero di transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici. L’erogazione di entrambe le tipologie di rimborsi è programmata nei 60 giorni successivi al termine di ciascun periodo. Le somme ricevute non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale né concorrono a formare il reddito di chi le percepisce.
Le novità del “Sostegni bis”
Al quadro appena descritto, il Dl n. 73/2021 ha apportato alcune significative modifiche. Queste le più rilevanti:
- per il secondo periodo dell’operazione cashback, ossia il semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, sono sospesi sia i rimborsi “ordinari” del 10% sia quelli “speciali” di 1.500 euro
- l’erogazione dei rimborsi speciali per i pagamenti effettuati nel primo semestre 2021 e nel primo semestre 2022 avverrà, non più nei 60 giorni dopo la fine di ciascun periodo, ma entro, rispettivamente, il 30 novembre 2021 e il 30 novembre 2022, sulla base della graduatoria definitiva stilata dopo la scadenza del termine fissato per le decisione sui reclami da parte di Consap Spa (Concessionaria servizi assicurativi pubblici), la società cui il Mef ha affidato le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi e ogni altra attività strumentale e accessoria, inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie
- i reclami contro la mancata o inesatta contabilizzazione – nella App IO o nei sistemi messi a disposizione dagli altri canali convenzionati – del rimborso (“ordinario” o “speciale”) riferito al primo semestre 2021 e al primo semestre 2022 (quindi, non più contro il mancato o inesatto accredito del rimborso, com’era invece stabilito precedentemente) dovranno essere presentati alla Consap a partire dal quindicesimo giorno successivo al termine del periodo di riferimento (pertanto, rispettivamente, dal 15 luglio 2021 e dal 15 luglio 2022) ed entro il successivo 29 agosto (prima, invece, erano previsti 120 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento). Consap dovrà decidere in merito entro 30 giorni dalla scadenza del termine per presentare il reclamo, non più entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.
continua
La prima puntata è stata pubblicata venerdì 23 luglio
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 26 luglio
La terza puntata è stata pubblicata martedì 27 luglio
La quarta puntata è stata pubblicata mercoledì 28 luglio
Ultimi articoli
Attualità 24 Luglio 2026
Dichiarazione Iva 2026 tardiva: valida se inviata entro il 29 luglio
La non tempestività comporta l’applicazione di una sanzione pari a 250 euro, ma con il ravvedimento operoso il contribuente può ridurla a un decimo del minimo, versando quindi solo 25 euro Per la presentazione della dichiarazione Iva 2026 relativa all’anno d’imposta 2025, il termine scaduto lo scorso 30 aprile non rappresenta l’ultima chance.
Attualità 24 Luglio 2026
Genitori e altri rappresentanti: come accedono alla precompilata
Tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno e genitori di figli minorenni possono gestire online la dichiarazione dei propri rappresentati.
Normativa e prassi 23 Luglio 2026
Global minimum tax, codici tributo per regolarizzare con ravvedimento
L’Agenzia fornisce le modalità di versamento spontaneo per gli operatori che intendono rimediare a inadempienze sugli obblighi informativi e dichiarativi della disciplina L’Agenzia delle entrate completa il quadro operativo della Global minimum tax introducendo i codici tributo necessari per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni dovute in caso di ravvedimento operoso delle violazioni relative agli obblighi informativi e dichiarativi previsti dal decreto legislativo n.
Normativa e prassi 23 Luglio 2026
Nuovi codici tributo per Iva, Isi e imposta sugli aerotaxi
Consentono di versare, tramite F24 e F24 Elide, le somme dovuto per imposte, interessi e sanzioni a seguito di atti di recupero Istituiti, con la risoluzione n.