29 Luglio 2021
Wallet utilizzabile ad ampio raggio, per l’Iva è un voucher multiuso
Le cessioni e le prestazioni di servizi pagate con un borsellino elettronico che consente di effettuare trasferimenti soggetti ad aliquote Iva differenti sono considerate realizzate quando avviene l’operazione e non all’emissione del buono, e devono essere documentate in quel momento con fattura o tramite memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi giornalieri. Questo, in sintesi, il chiarimento fornito all’Agenzia delle entrate con la risposta n. 523 del 29 luglio 2021.
L’istante è una società che opera nel settore dell’alimentazione e ristorazione e, tra l’altro, offre servizi di fast food, take away, vendita di prodotti alimentari confezionati o di altro genere presso gli shop corner (prodotti di market).
Un’apposita app consente ai clienti di registrarsi, di ordinare i prodotti e pagare online tramite carta elettronica o attraverso un borsellino elettronico (wallet) caricato precedentemente con carta elettronica, contanti o ticket restaurant.
La società consente, per ora, il pagamento tramite wallet soltanto per il fast food applicando, direttamente, al momento della ricarica, l’aliquota Iva del 10% prevista per tale servizio, a meno che non si utilizzino i ticket restaurant. Ha però in programma di estendere l’utilizzo del borsellino elettronico a tutte le modalità di vendita adottate.
In concreto il cliente, in questo modo, può ordinare tramite l’app tutti i prodotti offerti, anche di market, e acquistarli scegliendo il sistema che più gli piace tra fast food, takeaway o food delivery. Il pagamento avviene insieme all’ordine tramite carta elettronica o wallet passando per l’area riservata dell’utente presente sulla app. La “riserva” da spendere potrà essere alimentata online o presso le casse disponibili nei punti vendita della società.
L’istante precisa che è obbligato ad accettare il pagamento con borsellino elettronico e che il credito in esso presente non ha scadenze di utilizzo.
Il quesito della società riguarda il corretto trattamento Iva del borsellino elettronico nella sua nuova versione, configurabile, secondo la società, come buono-corrispettivo (voucher) multiuso visto che può essere utilizzato per beni e servizi con aliquote Iva differenti e/o forniti con modalità diverse, procedura che non consente di determinare la tassazione al momento della ricarica del wallet.
La disciplina Iva in materia di voucher è regolamentata in Italia dal Dlgs n. 141/2018 che ha modificato il decreto Iva recependo le indicazioni della direttiva Ue 2016/1065.
Caratteristiche essenziali e distintive del buono corrispettivo sono, in sintesi, l’obbligo di essere accettato dal fornitore come pagamento intero o parziale di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e l’indicazione dei beni/servizi disponibili per l’acquisto o, in alternativa, l’identità dei fornitori (articolo 6-bis, decreto Iva).
I voucher possono essere monouso o multiuso. Nel primo caso, già al momento dell’emissione del buono-corrispettivo è nota l’aliquota Iva applicabile, di conseguenza la cessione o la prestazione è considerata effettuata al momento del trasferimento del voucher. Il multiuso, invece, consente di effettuare operazioni soggette ad aliquote differenti e, quindi, l’imposta non può essere applicata contestualmente alla sua emissione. Di conseguenza “ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione” (comma 2, articolo 6-quater, decreto Iva).
In estrema sintesi, la differenza sta nel fatto che nel primo caso il voucher contiene già tutti gli elementi necessari a individuare la corretta applicazione dell’imposta, nel secondo no. Pertanto se il voucher è multiuso l’Iva diventerà esigibile soltanto quando i beni o i servizi sono ceduti o prestati.
Al riguardo, la relazione illustrativa al Dlgs n. 141/2018 ha precisato che “i trasferimenti (n.d.r. medio tempore) del buono corrispettivo multiuso non comportano anticipazione della cessione del bene o della prestazione di servizio e, pertanto, non assumono rilevanza ai fini IVA”.
L’Agenzia delle entrate ritiene che, effettivamente, le caratteristiche del borsellino elettronico emesso dall’istante corrispondano al voucher multiuso, perché al momento della sua emissione non sono determinate “la natura, qualità, quantità nonché l’IVA applicabile ai beni e servizi”, oggetto della fornitura. I servizi e le prestazioni in questione, quindi, devono essere considerate concluse al momento in cui il cliente acquista il prodotto e paga tramite il voucher/borsellino elettronico. A questo punto occorre documentare l’avvenuta operazione emettendo una fattura (elettronica) in base all’articolo 21 del decreto Iva (se richiesta dall’utente) oppure tramite memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi giornalieri.
Per completezza, l’Agenzia aggiunge che “l’articolo 7, comma 3, lettera u), del Regolamento di esecuzione (UE) n.282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011 esclude dalla qualificazione di servizio elettronico la «prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, (…), servizi di ristorazione, (…) o servizi affini», dovendosi considerare tali – secondo le “Note esplicative relative al luogo di prestazione dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici” pubblicate il 3 aprile 2014 dalla Commissione europea – quelli «erogati in via principale e abituale come parte delle attività svolte dai settori in questione»” (cfr anche principio di diritto n. 3/2020 – vedi articolo “App per ordinare cibo e bevande: non si sfugge alla trasmissione).
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