Normativa e prassi

28 Luglio 2021

Regime forfetario accessibile se il reddito è in primis italiano

La contribuente che usufruiva del regime dei minimi in Italia e sposta la sua residenza un altro Paese Ue continuando a produrre almeno il 75% del suo reddito complessivo nel nostro Paese può applicare il regime forfetario non rilevando, in tal caso, la causa ostativa connessa alla residenza.
 
La vicenda oggetto dalla risposta n. 519 del 28 luglio 2021 riguarda una professionista che svolge la propria attività ricevendo incarichi soprattutto in Italia. Fino a parte del 2020 risiedeva in Italia e applicava, sotto il profilo fiscale, il regime dei nuovi minimi (articolo 1, commi 96 eseguenti della legge n. 244/2007). Il regime è stato abrogato a partire dal 2016, ma chi ne usufruiva può continuare a beneficiarne fino all’età di 35 anni.
Nel corso del 2020 l’istante si è trasferita in un altro Stato Ue, e tenuto conto che la maggior parte dei propri compensi continuerà a essere made in Italy, chiede quale sia il corretto comportamento da adottare alla luce della nuova situazione.
 
La contribuente propone due strade.
La prima comporta la chiusura dell’attuale partita Iva, conseguente rinuncia al regime dei minimi e identificazione diretta con apertura di una nuova partita Iva. In tal caso la contribuente ritiene di poter applicare il regime forfetario accessibile, come chiarito dalla circolare n. 9/2019, ai cittadini che residenti in uno degli Stati dell’Unione europea, producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
L’altra strada percorribile, secondo la professionista, consiste nella nomina di un rappresentante fiscale, mantenimento dell’attuale partita Iva e applicazione del regime dei minimi fino al compimento dei 35 anni di età.
 
L’Agenzia delle entrate ripercorre, come di consueto, gli ambiti applicativi e normativi del regime oggetto dell’interpello. In questo caso, quindi, l’approfondimento riguarda il regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014), introdotto, a determinate condizioni, a favore degli esercenti attività di impresa, arti o professione. Il trattamento agevolativo ha esteso il suo raggio applicativo a opera dalla legge di bilancio 2019 (circolare n. 9/2019, vedi articolo “Regime forfetario “allargato”: ecco la circolare sciogli-dubbi”), ulteriori modifiche sono arrivate con la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 692, legge n. 160/2019).
 
Ai fini dell’interpello interessa, tuttavia, il paletto che chiude la porta dell’agevolazione ai non residenti, ma lascia una finestra aperta a chi ha la residenza in uno Stato Ue o aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo che assicura un adeguato scambio di informazioni, a patto che il contribuente produca in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto (lettera b), comma 57 dell’articolo 1, legge n. 190/20149).
La causa ostativa su riportata non ha subito modifiche e resta, quindi, confermata la precisazione fornita con la circolare n. 10/2016 che consente “anche i soggetti residenti in uno Stato Membro o in un Paese aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, che svolgono un’attività prevalente nel nostro Stato di aderirvi, superando, quindi, la preclusione contemplata dal regime fiscale di vantaggio”.
 
L’istante, riassume l’Agenzia, ha trasferito la propria residenza in un altro Paese dell’Unione ma continua a svolgere la propria professione prevalentemente in Italia. Prima di lasciare il nostro Paese usufruiva del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, in vigore fino al 2014. Chi lo applicava prima della sua cessazione, poteva continuare a beneficiarne fino al completamento del quinquennio agevolato o fino al compimento del trentacinquesimo anno di età se successivo alla scadenza del quinquennio.
 
In definitiva, alla luce de notizie fornite nell’interpello, se l’istante è residente in un Paese dell’Unione e produce in Italia almeno il 75% dei suoi redditi potrà, dal 2021, applicare il regime forfetario anche in presenza degli altri requisiti previsti dalla norma nonostante abbia lasciato il Paese.

Regime forfetario accessibile se il reddito è in primis italiano

Ultimi articoli

Attualità 18 Settembre 2026

Call center per la precompilata: apertura extra sabato 19 settembre

Domani dalle 9 alle 13 gli esperti dell’Agenzia offriranno assistenza telefonica ai cittadini su consultazione, compilazione e invio online della dichiarazione dei redditi La stagione della precompilata entra nella sua fase finale.

Attualità 18 Settembre 2026

Sale cinematografiche, via alle domande per il tax credit 2025

Dal 21 settembre al 20 ottobre 2026 gli esercenti possono richiedere il credito di imposta sui costi sostenuti per il potenziamento dell’offerta cinematografica Si apre la sessione per accedere al credito d’imposta destinato al funzionamento delle sale cinematografiche.

Attualità 18 Settembre 2026

Accise, bollo auto e autotrasporto, pubblicato il decreto-legge n. 162/2026

Il provvedimento punta a sostenere famiglie, automobilisti, autotrasportatori e lavoratori frontalieri in una fase ancora segnata dal caro energia Dall’esenzione del bollo auto, per gran parte dei veicoli, al taglio temporaneo delle accise sul diesel, fino al sostegno economico per le aree di confine con la Svizzera.

Normativa e prassi 17 Settembre 2026

Data center, la private cage rileva come servizio legato all’immobile

La collocazione fisica dei server determina la territorialità in base alla geolocalizzazione dell’immobile, le prestazioni accessorie incidono sul trattamento fiscale applicabile Quando all’uso esclusivo di un’area delimitata all’interno di una data center italiano si aggiungono i servizi di fornitura elettrica, climatizzazione, interconnessione e sicurezza, la disponibilità della porzione immobiliare determina la territorialità dell’operazione, senza comportarne l’esenzione ai fini Iva.

torna all'inizio del contenuto