Normativa e prassi

15 Luglio 2021

Credito d’imposta sanificazione: il modello per la comunicazione

Definiti i criteri e le modalità di applicazione del nuovo bonus sanificazione riconosciuto per le spese relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2021 destinate alla bonifica degli ambienti e degli strumenti di lavoro e all’acquisto di dispositivi di protezione. Con provvedimento del 15 luglio 2021, siglato oggi dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, è approvato il modello per comunicare le spese sostenute, con le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione, e consentire, così, l’individuazione della quota fruibile.

Il bonus si rinnova
Il decreto Sostegni-bis (articolo 32 del Dl n. 73/2021) ripropone il bonus sanificazione (vedi articolo “Dl Sostegni bis – 3: in estate ritorna il “bonus sanificazione”), misura analoga a quella introdotta dall’articolo 125 del Dl “Rilancio” (vedi articolo “Sanificazione ambienti di lavoro: i criteri per fruire dei tax credit”). Il credito d’imposta, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, spetta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per i tamponi per il Covid-19, fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.
Il modello “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”, con le relative istruzioni, approvato con il provvedimento di oggi deve essere, quindi, utilizzato per comunicare all’Agenzia l’ammontare delle spese sostenute in questi tre mesi che danno diritto al credito d’imposta per la sanificazione, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile dello stesso, in proporzione alle risorse disponibili.
Potranno accedere allo sconto gli operatori economici, gli enti non commerciali – compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti – le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

Il credito d’imposta, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
  • in compensazione tramite F24 le cui istruzioni per la compilazione saranno impartite con successiva risoluzione.

Un successivo provvedimento dell’Agenzia, da emanare entro il 12 novembre 2021, al termine del periodo di presentazione delle istanze delle spese ammissibili, determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili, ai fini del rispetto del plafond di 200milioni di euro per l’anno in corso. La misura percentuale è ottenuta rapportando il detto limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti, come risultante dalle comunicazioni validamente presentate.

Comunicazione dal 4 ottobre 2021
Dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 i beneficiari, o i loro intermediari, dovranno trasmettere, esclusivamente online, all’Agenzia il modello approvato con il provvedimento di oggi, utilizzando i tradizionali canali telematici dell’Agenzia o l’apposito servizio web, disponibile nell’area riservata del sito. Il sistema rilascia, entro 5 giorni, una ricevuta che attesta la presa in carico o l’eventuale scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni, a seguito dei controlli formali dei dati inviati.
La finestra temporale vale anche per l’invio di una nuova comunicazione in sostituzione di quella precedente e per presentare, con le stesse modalità, la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

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