Attualità

14 Luglio 2021

E-commerce: per Oss e Ioss Iva senza compensazione

Di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il ministero dell’Economia e delle Finanze annuncia il decreto del 12 luglio 2021, a firma della direttrice generale delle Finanze, Fabrizia Lapecorella, che disciplina le modalità di riscossione dell’Iva versata dagli operatori italiani che aderiscono ai regimi speciali One Stop Shop (Oss) e Import One Stop Shop (Ioss), previsti dal Dlgs n. 83/2021 (vedi articolo “Iva e commercio elettronico, recepite le indicazioni Ue”) e quelle di ripartizione tra gli Stati membri di “consumo” dell’imposta versata.

Il decreto Mef modifica il precedente decreto del 20 aprile 2015 in funzione dell’entrata in vigore dei nuovi regimi speciali a partire dal 1° luglio 2021, anziché il 1° gennaio data inizialmente prevista e rinviata in conseguenza dell’emergenza pandemica. Di fatto, il nuovo provvedimento conferma le modalità previste per il regime speciale Moss (Mini One Stop Shop), estendendole ai nuovi regimi Oss e Ioss.

Per evitare che i soggetti passivi, che prestano servizi diversi da quelli di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a persone che non sono soggetti passivi, debbano essere identificati, ai fini dell’Iva, in ogni Stato membro in cui l’imposta su tali servizi è dovuta, è stato esteso a tali soggetti il Moss, che diventa Oss. Questi soggetti possono, quindi, identificarsi in un solo Stato membro e dichiarare e versare l’Iva nello Stato membro di identificazione.
Il regime speciale Oss è stato esteso anche alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e a alcune cessioni nazionali di beni (vendite domestiche di beni facilitate da piattaforme dove il venditore sottostante sia un soggetto extra-Ue) e un regime speciale analogo, il regime Ioss, è stato istituito per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi. I versamenti vengono effettuati con cadenza trimestrale per il regime Oss e con cadenza mensile per quello Ioss.

I nuovi regimi permettono, quindi, di assolvere l’Iva tramite il meccanismo dello sportello unico per alcune operazioni transfrontaliere:

  • per coloro che aderiscono all’Oss, riguarda le vendite a distanza intra-Ue di beni, prestazioni di servizi B2C effettuate in Stati membri diversi da quello del prestatore e a alcune cessioni nazionali effettuate dalle interfacce elettroniche
  • per quanti aderiscono all’Ioss, riguarda le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro.

Il decreto Mef conferma le modalità di versamento e ripartizione dell’Iva previste dal decreto del 20 aprile 2015 per il regime Moss da cui scaturiscono gli attuali regimi; di conseguenza il versamento dovuto dai soggetti passivi aderenti ai regimi Oss e Ioss deve essere effettuato senza possibilità di compensazione.
Quanti aderiscono ai nuovi regimi potranno effettuare il versamento dell’Iva:

  • con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate
  • mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle entrate.

L’imposta riscossa viene, quindi, ripartita tra gli Stati membri di “consumo” secondo quanto indicato nella dichiarazione presentata dal soggetto passivo, considerando l’imposta già attribuita a ciascuno Stato in base alla ripartizione di precedenti versamenti relativi allo stesso periodo; nel caso in cui il versamento sia inferiore all’imposta dovuta in base alla relativa dichiarazione, la ripartizione avviene proporzionalmente all’imposta dichiarata dal soggetto passivo per ciascuno Stato membro di “consumo”.
Qualora, invece, l’ammontare dei versamenti effettuati dal soggetto passivo risulti superiore all’imposta dovuta in base alla relativa dichiarazione, l’eccedenza verrà rimborsata entro trenta giorni sul conto corrente indicato. Sulle somme rimborsate maturano interessi a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data di ripartizione e la misura degli interessi è quella prevista dall’articolo 38-bis.3, comma 4, del Dpr n. 633/1972.

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