Normativa e prassi

13 Luglio 2021

Benefici Zfu Sisma Centro Italia: online gli elenchi dei destinatari

Con un decreto firmato lo scorso 9 luglio e pubblicato sul sito del Mise ieri, 12 luglio 2021, il direttore generale per gli Incentivi alle imprese dello stesso ministero ha approvato gli elenchi (allegati 1, 2 e 3) dell’ampia platea dei possibili destinatari delle esenzioni fiscali e contributive concesse a imprese, professionisti e lavoratori autonomi che svolgono l’attività nella zona franca urbana Sisma Centro Italia (articolo 46, comma 2, Dl n. 50/2017) e che hanno presentato istanza di ammissione entro lo scorso 16 giugno (vedi articolo “Zfu Sisma Centro Italia, finestra 2021 aperta dal 20 maggio al 16 giugno”). Possibili, in quanto le agevolazioni previste in prima battuta fino al 2019, per coloro che operano all’interno dei Comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, e più volte prorogate, hanno assunto, via via, anche in considerazione della sovrapposizione della recente e non ancora sopita pandemia, carattere d’urgenza. Pertanto, alcuni richiedenti sono stati ammessi con riserva, quelli presenti negli allegati 2 e 3: ai primi è stata richiesta la trasmissione della documentazione necessaria per ottenere le informazioni antimafia dalla competente Prefettura, per i secondi, specifica il Mise, sono necessari invece ulteriori approfondimenti istruttori.

La necessità di approvare rapidamente gli elenchi dei beneficiari delle agevolazioni e consentire la fruizione di quanto concesso a partire dalla prima scadenza fiscale utile, infatti, trae origine dagli ultimi provvedimenti legislativi, come quello rinvenibile nell’articolo 57, comma 6, del Dl “Agosto” (decreto legge n. 104/2020) che ha prorogato il periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse per i periodi d’imposta 2021 e 2022 ed esteso i benefici alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2021 – con esclusione degli esercenti attività appartenenti alla categoria “F” della codifica Ateco 2007 che, al 24 agosto 2016, non avevano la sede legale o operativa nella richiamata zona franca urbana – e che ha stanziato, per l’intervento agevolativo ulteriori risorse, affidandone la distribuzione al Mise, insieme a quella delle eventuali economie emergenti dai precedenti stanziamenti. E ancora, nel Dl n. 76/2020 che, riguardo alle verifiche antimafia, dispone la ricorrenza del caso d’urgenza, sempre, fino al 30 giugno 2023, nei procedimenti avviati su istanza di parte, relativi all’erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati (articolo 96, Dlgs n. 159/2011). In altri termini, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti a esse assimilati, che hanno provveduto alla detta consultazione, devono immediatamente, anche in assenza dell’informazione antimafia, corrispondere le agevolazioni sotto condizione risolutiva.

Tanto premesso, il decreto in esame stabilisce che gli ammessi “con riserva” dell’allegato 2 devono trasmettere al ministero dello Sviluppo economico, entro e non oltre il 30 settembre 2021, la documentazione necessaria a consentire la richiesta delle informazioni antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica. Quelli dell’allegato 3, invece, dovranno attendere il completamento delle attività istruttorie sui contenuti delle dichiarazioni rese nell’istanza di accesso alle agevolazioni, nonché le risultanze riscontrate in seguito della registrazione dell’aiuto sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ovvero sul Sistema informativo agricolo nazionale. Per loro le agevolazioni saranno confermate, naturalmente, solo in caso di esito positivo delle verifiche.

Gli “eletti” alle agevolazioni, che comprendono l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’Irap, dall’Imu e l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per fruirne devono utilizzare il modello F24, da trasmettere esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate, riducendo gli importi da versare con lo stesso, secondo le modalità e i termini definiti con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2017 (vedi articolo “Zona franca sisma Centro Italia: le agevolazioni viaggiano in F24”).

Della pubblicazione del decreto, che costituisce comunicazione ufficiale per i presenti negli elenchi, sarà data presto notizia sulla GU.

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