Normativa e prassi

5 Luglio 2021

Senza Iva i servizi indispensabili al funzionamento dell’aeroporto

Corretto applicare il regime di non imponibilità Iva al noleggio/locazione di mezzi e macchinari utilizzati all’interno delle aree aeroportuali e ai servizi di manutenzione e assistenza tecnica per assicurare il funzionamento, l’ampliamento e l’ammodernamento degli stessi mezzi all’interno dello stesso luogo. Imponibili, invece, le forniture dei pezzi di ricambio.
Con la risposta n. 456 del 5 luglio 2021 l’Agenzia delle entrate risolve alcuni quesiti riguardanti il corretto trattamento Iva da applicare ai servizi di locazione, assistenza tecnica e manutenzione di macchinari e tecnologie per il movimento a terra, negli aeroporti, effettuati nei confronti delle società che gestiscono scali e/o di handling.
La società istante svolge, come attività prevalente, l’acquisto, la vendita, l’importazione e l’esportazione di prodotti e articoli nei settori delle forniture aeroportuali. In particolare, importa mezzi per la movimentazione di rampa (piattaforme di carico e scarico), autobus per il trasporto passeggeri all’interno dell’aeroporto e più in generale accessori e prodotti per il servizio aeroportuale.

Di recente ha anche iniziato a fornire i suddetti mezzi tramite noleggio/locazione non finanziaria, a breve/medio/lungo termine, senza modificare la propria natura commerciale e non cambiando il proprio oggetto sociale. L’azienda specifica che non sa se i macchinari saranno utilizzati per aeromobili che viaggiano su tratte nazionali e/o internazionali e/o per trasporto merci e/o passeggeri e che, in ogni caso, la fornitura avverrà sempre in un’area aeroportuale ben delimitata.
L’istante presterà, inoltre, servizi di assistenza tecnica, di manutenzione, comprensiva della fornitura delle relative parti di ricambio originali dei costruttori, sulle macchine e gli impianti venduti, effettuati tramite le proprie officine mobili situate all’interno degli scali.
Descritta la situazione, l’istante chiede  chiarimenti sul regime Iva applicabile:

  • alla fornitura di servizi di locazioni a breve/medio/lungo termine
  • alla fornitura di assistenza tecnica e manutenzione dei suddetti mezzi effettuate nei confronti delle società, residenti nel territorio, di gestione degli aeroporti e/o di handling.

La contribuente ritiene, inoltre, che le operazioni non fatturate in regime di non imponibilità Iva (articoli 8-bis, primo comma, lettera ebis) e 9, n. 6), del decreto Iva), concorrano alla formazione del plafond per il riconoscimento dello status di esportatore abituale.

La risposta dell’Agenzia delle entrate prende le mosse dall’articolo 9 (primo comma, n. 6) del decreto Iva che esenta, tra l’altro, dall’imposta tutti i servizi prestati all’interno di porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine necessari per il funzionamento e la manutenzione degli impianti o il movimento di beni o mezzi di trasporto. La norma è stata interpretata dall’articolo 3, comma 13 del Dl n. 190/1990, che ha specificato nel dettaglio i luoghi presso i quali devono essere effettuate le prestazioni ai fini dell’applicazione del regime di favore e i tipi di servizi agevolabili. Dalle due disposizioni emerge, in particolare, che ai fini della non imponibilità Iva, i servizi devono essere prestati nei confini di un luogo determinato (aeroporto, porto, stazione, eccetera) e devono essere direttamente riferibili al funzionamento e alla manutenzione degli impianti o all’attività di movimentazione di beni o di persone nonché di assistenza ai mezzi di trasporto, ordinariamente svolta nel luogo stesso (risoluzioni n. 176/2000 e n. 253/2007).
Gli interventi, inoltre, devono essere effettuati su impianti già esistenti, per assicurare il loro funzionamento, ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e riqualificazione.

Terminato l’inquadramento normativo, l’Agenzia delle entrate riprende l’interpello per stabilire se le operazioni svolte dall’istante rientrino in tali parametri.
I requisiti di non imponibilità, ritiene l’amministrazione, sono riscontrabili nei servizi di noleggio/locazione non finanziaria, a breve/medio/lungo termine descritti dal contribuente, in quanto, come dettato dalla norma, svolti all’interno di un’area aeroportuale ben determinata, direttamente riferibili al funzionamento e alla manutenzione degli impianti o all’attività di movimentazione di beni o di persone, nonché di assistenza ai mezzi di trasporto, ordinariamente svolta all’interno degli scali.
Pertanto tali prestazioni, in conformità con il parere espresso con la risoluzione n. 95/2020 (vedi articolo “Servizi portuali carico/scarico merci, valido il regime di non imponibilità Iva”) non sono rilevanti per l’Iva in base all’articolo 9, primo comma, n. 6), del Dpr n. 633/1972.
L’agevolazione non è però applicabile alle cessioni dei beni come, ad esempio, la fornitura delle parti di ricambio (risoluzione n. 247/2002).

Per quanto riguardo la rilevanza delle operazioni non fatturate per il riconoscimento del plafond ai fini dell’acquisizione dello status di esportatore abituale, secondo la norma di riferimento, in sostanza, gli operatori che effettuano servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali possono acquistare beni (con eccezione dei fabbricati e delle aree fabbricabili) e servizi senza applicazione dell’imposta, utilizzando il plafond, se effettuati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa. La condizione è soddisfatta nel caso in esame e, quindi, le operazioni non fatturate oggetto dell’interpello concorrono alla formazione del plafond.

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