1 Luglio 2021
Deposito telematico del lodo, il Bollo virtuale o in contrassegno
Con la risposta alla consulenza giuridica n. 9 del 1° luglio 2021 l’Agenzia chiarisce che per il deposito telematico del lodo l’imposta di bollo può essere assolta tramite modalità virtuale o contrassegno telematico, secondo quanto stabilito dall’articolo 3 del Dpr n. 642/1972, ma non mediante modello di versamento F24, previsto esclusivamente per libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari.
Il quesito, nello specifico, è sollevato da un’autorità che, in omaggio a quanto disposto dall’articolo 209, comma 13 del Codice dei contratti pubblici, che recita “Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d’ufficio ovvero con modalità informatiche e telematiche determinate dall’autorità”, ha adottato la delibera n. 48/2019 per fornire istruzioni per la formazione e il deposito telematico del lodo, indicazioni per le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo. La delibera stabilisce che per il deposito telematico del lodo “L’imposta di bollo dovrà essere assolta in modo virtuale, in applicazione dell’art.15 del d.P.R. n. 642/1972 e secondo le modalità attuative previste dai vigenti provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate (attualmente Risoluzione 12/E del 3 febbraio2015 e Circolare 16/E del 14 aprile 2015). In particolare, dovranno essere riportati sul documento la modalità di assolvimento virtuale dell’imposta di bollo e gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente”.
Tuttavia, precisa l’istante, si sono verificate problematiche riguardo l’assolvimento del Bollo in modo virtuale, poiché, a suo parere, la procedura delineata dall’articolo 15 del Dpr n. 642/1972 è complicata, in quanto è pensata per contribuenti che emettono un numero elevato di atti all’anno, tra i quali non possono ricomprendersi gli arbitri.
Per questa ragione, chiede all’Agenzia se per il deposito telematico del lodo l’imposta di bollo può essere assolta in alternativa alla modalità del contrassegno telematico o alla modalità virtuale stabilita dal predetto articolo 15, mediante l’utilizzo del modello di versamento F24, con indicazione del codice tributo dedicato.
L’Agenzia risponde di no, in quanto il lodo arbitrale non è uno dei documenti ricompresi nella norma di riferimento. A sostegno del suo parere, infatti, l’amministrazione finanziari ricorda che la possibilità di versare il Bollo mediante F24, con modalità esclusivamente telematica utilizzando il codice tributo 2501 istituito con la risoluzione n. 106/2014, è prevista solo per la casistica elencata dal Dm 17 giugno 2014, che disciplina le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie. L’Agenzia precisa che per documenti informatici fiscalmente rilevanti, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo nei modi previsti dal Dm, devono intendersi i libri e registri di cui all’articolo 16,lettera a), della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 642/1972 e le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr (cfr. risoluzione n. 43/2015).
Dunque, l’Agenzia ritiene per il deposito telematico del lodo, l’imposta di bollo può essere assolta secondo l’articolo 3 del Dpr n. 642/1972, cioè tramite il contrassegno telematico o secondo la modalità virtuale.
Al riguardo, l’amministrazione ricorda che l’articolo 20, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr stabilisce che è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di 16 euro, per ogni foglio, per atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali. L’imposta viene corrisposta:
a) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.
Se l’utente assolve il Bollo in modo virtuale, deve presentare agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, ponendo in essere gli adempimenti richiesti dall’articolo 15 del Dpr n. 642/1972. Se invece non intende adottare la modalità virtuale, l’imposta di bollo deve essere assolta mediante versamento a un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, che rilascia l’apposito contrassegno. L’utente che assolve l’imposta mediante contrassegno, può provare l’assolvimento dell’imposta indicando nel documento inviato il codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario. Sara sua cura conservare il contrassegno utilizzato, entro il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento dall’ articolo 37 del Dpr n. 642/1972.
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