Normativa e prassi

24 Giugno 2021

Cfp “Sostegni”: incassi dei distributori al netto del prezzo pagato al fornitore

L’ammontare dei ricavi o compensi dei distributori di carburante, da confrontare con il limite previsto per accedere al contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni” (articolo 1, Dl n. 41/2021), deve essere determinato al netto del prezzo corrisposto al fornitore, secondo le modalità descritte all’articolo 18, comma 10, del Dpr n. 600/1973.

In sostanza, osserva l’Agenzia delle entrate, in due identiche risposte (n. 440 e n. 441 del 24 giugno 2021) a due quesiti dello stesso tenore, le indicazioni contenute nella circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, in occasione del Cfp “Rilancio”, continuano a essere valide.
Al riguardo, ricorda che, con la stessa, ha precisato che “per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audio videomagnetici, e per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi e beni di monopolio, sempre ai fini della determinazione del summenzionato limite, si ritiene sia necessario fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In sintesi, …., al fine di rispettare la ratio della disposizione normativa volta a determinare l’ambito di applicazione del contributo a fondo perduto COVID-19, l’ammontare dei ricavi o compensi da confrontare con la soglia in commento deve essere determinata al netto del prezzo corrisposto al fornitore”.

Successivamente, con la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, poi, ha ulteriormente precisato che “il rinvio nella Circolare n. 15/E citata alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è stato operato esclusivamente ai fini della determinazione della soglia massima di ricavi o compensi per l’accesso al contributo”.

La conclusione è supportata anche dalla circolare n. 5/E del 14 maggio scorso, secondo la quale “ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, in coerenza con la ratio del «CFP COVID-19 decreto sostegni» restano immutate le esigenze di semplificazione già menzionate nella circolare n. 15/E de l2020”.

Nelle istruzioni per la compilazione del modello di “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto Decreto Sostegni”, inoltre, si legge che: “Ai fini della compilazione dei campi riferiti all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, occorre dapprima determinare l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 e nell’anno 2020. A tal fine valgono le seguenti indicazioni: … – per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA”.

Insomma, la prassi è tutta concorde nel sostenere la tesi secondo cui, anche ai fini del calcolo delle soglie di cui al comma 5 dell’articolo 1 del decreto “Sostegni”, i rivenditori di carburante devono fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, del Dpr n. 600/1973. Quindi, per determinare l’ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel 2019 e nel 2020, devono considerare la nozione di fatturato descritta nei predetti documenti di prassi che, in relazione ai soggetti che operano nel comparto dei distributori di carburante, include il dato al netto del prezzo corrisposto al fornitore.

Cfp “Sostegni”: incassi dei distributori al netto del prezzo pagato al fornitore

Ultimi articoli

Normativa e prassi 2 Novembre 2026

Pensione estera e imposta al 7%, nel beneficio rientra anche il Tfr

L’accesso al regime agevolato apre la strada alla tassazione ridotta anche per altri redditi percepiti oltreconfine, comprese le somme di fine rapporto Una prestazione corrisposta da un datore di lavoro estero dopo la cessazione dell’impiego può assumere natura pensionistica e consentire l’accesso al regime previsto dall’articolo 24-ter del Tuir.

Attualità 2 Novembre 2026

Mese dell’educazione finanziaria, nel calendario anche Agenzia e AdeR

Nel mese di novembre, in tutta Italia ci saranno eventi gratuiti dedicati alla diffusione delle competenze economiche, finanziarie, assicurative e previdenziali L’Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione confermano anche quest’anno la propria partecipazione al Mese dell’Educazione Finanziaria 2026, la manifestazione promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin).

Attualità 2 Novembre 2026

False mail su comunicazioni fiscali: nuova campagna di phishing

È in circolazione un messaggio a nome di Agenzia delle entrate-Riscossione che informa la vittima di una finta notifica che la riguarda per indurla a cliccare un link malevolo L’Agenzia avvisa che stanno circolando dei falsi messaggi recapitati da “AgenziaEntrate Riscossione”, con indirizzo riscossione[@]agenzia[.

Analisi e commenti 30 Ottobre 2026

Dividendi e catene societarie: i confini della clausola antiabuso

Con una recente pronuncia, la Corte di giustizia europea è tornata sul tema dell’applicazione illegittima della direttiva madre-figlia e sulla nozione di “beneficiario effettivo” La cosiddetta“request for a preliminary ruling” è prevista dall’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e permette a un giudice nazionale di uno Stato membro di sospendere un processo in corso e chiedere alla Corte di giustizia dell’Unione europea (Cgue) di chiarire come si deve interpretare una norma del diritto dell’Unione europea.

torna all'inizio del contenuto