Normativa e prassi

23 Giugno 2021

Esenzione Irap da “Rilancio” per la società costituita nel 2019

La società nata il 1° ottobre 2019, che ha stabilito una durata di 15 mesi per il primo esercizio sociale, con primo esercizio “a cavallo” (dalla costituzione al 31 dicembre 2020), non deve effettuare i versamenti dell’Irap in scadenza a giugno 2021, ossia il versamento del saldo relativo al periodo d’imposta 1° ottobre 2019 – 31 dicembre 2020 e la prima rata di acconto relativo al periodo d’imposta 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021. La ratio dell’articolo 24 del Dl “Rilancio”, quella cioè di sostenere imprese e professionisti colpiti dalla crisi causata dall’emergenza sanitaria, porta a ritenere applicabile la disposizione agevolativa anche alle attività avviate nel 2019, che certamente non possono aver conseguito ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso all’entrata in vigore del Dl in argomento (19 maggio 2020).

È quanto conferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 425 del 22 giugno 2021, sulla base dei chiarimenti già forniti con la risoluzione n. 28/2020 in merito all’applicazione della norma e con specifico riferimento ai contribuenti che esercitano la propria attività in periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare (vedi articolo “Dl “Rilancio”, cancellazione Irap valida se l’esercizio è “a cavallo””). Norma che, nel dettaglio, stabilisce che:
1. Non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 […]; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.
2. Il comma 1 si applica» con alcune eccezioni «esclusivamente ai soggetti […] con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello incorso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge”.
Nell’occasione, l’amministrazione finanziaria ha infatti chiarito che tale disposizione vale anche per gli operatori con esercizio “a cavallo”.

Per completezza, con la risposta in esame, l’Agenzia ricorda, tra l’altro che, “per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, i versamenti devono avvenire entro l”ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta – saldo periodo precedente e I^ rata dell’acconto – e l”ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta – II^ rata dell’acconto” (ex articolo 17, Dpr n. 435/2001) e che, naturalmente, per l’istante non sono dovuti.

In sostanza, nel caso in esame, l’istante dovrà considerare come periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 il primo esercizio sociale, che va dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2020, e non sarà tenuto a effettuare i versamenti in scadenza a giugno 2021, ovvero il versamento del saldo relativo al periodo d’imposta 1° ottobre 2019 – 31 dicembre 2020 e del primo acconto relativo al periodo d’imposta 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

Infine, l’Agenzia avverte che, essendo l’esenzione in argomento qualificabile come aiuto di Stato, la società dovrà compilare il rigo IS201 del modello Irap 2021, con l’indicazione del codice aiuto generico 999 (paragrafo 1.1.4, circolare n. 25/2020).

Esenzione Irap da “Rilancio” per la società costituita nel 2019

Ultimi articoli

Normativa e prassi 3 Maggio 2024

Integratori alimentari con Iva al 10%, serve la classificazione delle Dogane

L’aliquota Iva ridotta, pari al 10%, non può applicarsi in via generalizzata alle vendite di integratori alimentari, essendo riconosciuta solo se i prodotti sono classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui al regolamento Cee 2658/87, allegato 1.

Normativa e prassi 3 Maggio 2024

Depositi fiscali e recupero Iva, che fare per il surplus d’imposta

L’azienda che acquista gasolio per autotrazione immesso in un deposito fiscale, senza addebito Iva al momento della transizione, in base al regime introdotto dalla legge di bilancio 2018, e provvede al versamento cumulativo dell’imposta sulla stima delle estrazioni previste, recupera l’eventuale eccedenza Iva nei periodi successivi fino a esaurimento del credito.

Attualità 3 Maggio 2024

Attenzione allo “smishing”, falsi rimborsi che corrono via sms

È in circolazione una nuova forma di false comunicazioni dell’Agenzia delle entrate costruite ad arte da malintenzionati per acquisire illecitamente dei dati.

Attualità 2 Maggio 2024

Definizione agevolata dei pvc, modello fac-simile dell’Agenzia

A partire dai verbali emessi dalle Entrate o dalla Guardia di finanza a decorrere dallo scorso 30 aprile, il contribuente che riceve un processo verbale di constatazione può scegliere di definire il suo contenuto integrale con sanzioni particolarmente ridotte, secondo il nuovo istituto previsto dall’articolo 5-quater del Dlgs n.

torna all'inizio del contenuto