Normativa e prassi

9 Giugno 2021

Esonero garanzia per rimborsi Iva: solo per fallimento e liquidazione coatta

La regola secondo cui i rimborsi Iva non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle garanzie (per un ammontare non superiore a 258.228,45 euro) non può applicarsi alla procedura di insolvenza avviata, nel caso in esame, dal tribunale di Amburgo nei confronti di una società tedesca con sede in Germania e identificata in Italia, ai fini Iva, tramite rappresentante fiscale. È la sintesi della risposta dell’Agenzia n. 395 del 9 giugno 2021.

L’istante, una società tedesca che produce, installa e ripara determinati beni in vari Paesi fra cui l’Italia, fa sapere che nel 2019 ha maturato un credito Iva dalle fatture passive legate all’acquisto di beni e servizi forniti da soggetti stabiliti in Italia, per i quali non opera il meccanismo del reverse charge. Lo stesso anno il tribunale di Amburgo ha attivato una procedura di insolvenza volta alla ristrutturazione della società, a seguito della quale lo stesso istante non ha potuto chiedere a rimborso un credito Iva superiore a 30mila euro in quanto non era in grado di rispettare le specifiche condizioni richieste dalla normativa, come l’ottenimento delle garanzie e l’apposizione del visto di conformità (articolo 38-bis del decreto Iva).

Di conseguenza, la società in esame, con la dichiarazione Iva 2020, ha potuto chiedere a rimborso soltanto la somma di 30mila euro portandosi a credito il restante importo. Alla luce dei fatti descritti, l’istante chiede se può avvalersi dell’esonero da garanzia previsto dall’articolo 74-bis, comma 3, del decreto Iva, secondo il quale “In deroga a quanto disposto dal primo comma dell’art. 38-bis, i rimborsi previsti nell’art. 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a lire cinquecento milioni (258.228,45 euro, n.d.r.)

L’Agenzia ricorda che la disposizione contenuta nel citato articolo 74-bis, avendo una portata agevolativa, non è suscettibile di estensione ad altre procedure diverse dal fallimento e dalla liquidazione coatta amministrativa. Tale principio è stato chiarito, fra l’altro, con la circolare n. 32/2014 e ribadito con la recente risposta all’interpello n. 535/2020 con cui l’Agenzia ha escluso l’applicazione dell’esonero da garanzia per un rimborso Iva richiesto in un caso di concordato preventivo.

Quindi, nel caso in esame, ciò che rileva non è la residenza della società ma l’eventuale assimilazione della procedura di insolvenza a cui è assoggettato ai casi di fallimento o liquidazione coatta.
L’Agenzia al riguardo precisa che non ci sono le condizioni per poter equiparare gli istituti considerando che il fallimento e la liquidazione sono finalizzate alla cessazione dell’attività di impresa, mentre la procedura avviata nei confronti dell’istante prevede che la figura manageriale della società rimanga in carica, sorvegliato da un commissario nominato dal tribunale, per condurre tutte le operazioni necessarie alla ristrutturazione dell’impresa stessa, prevedendo la cessazione solo nel caso in cui la procedura sia infruttuosa, quindi come una mera eventualità.

L’Agenzia, quindi, ritiene che nel caso prospettato dall’istante, in sede di rimborso Iva non ci siano le condizioni per poter applicare l’esonero dall’obbligo di prestare garanzia, secondo le previsioni dell’articolo 74-bis del decreto Iva.

Esonero garanzia per rimborsi Iva: solo per fallimento e liquidazione coatta

Ultimi articoli

Attualità 26 Aprile 2024

Invio delle dichiarazioni Iva 2024, c’è tempo fino al 30 aprile

Ancora pochi giorni per inviare all’Agenzia, nei termini ordinari, la dichiarazione Iva annuale 2024, relativa alle operazioni svolte nel 2023.

Attualità 26 Aprile 2024

Fusioni nei soggetti Ias adopter, neutralità e retrodatazione

Nell’ultimo periodo stiamo assistendo a un graduale allineamento dei principi contabili nazionali a quelli internazionali.

Analisi e commenti 25 Aprile 2024

Bilancio 2024 in pillole – 8 il contributo per il caro energia

La manovra 2024, all’interno delle misure stabilite per tutelare il potere d’acquisto delle famiglie, ha previsto, all’articolo 1, comma 14, lo stanziamento di circa 200 milioni di euro per il riconoscimento, di un contributo straordinario aggiuntivo da destinare, nel I trimestre 2024, in quota fissa e in base alle zone climatiche, ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico.

Attualità 24 Aprile 2024

Bonus sponsorizzazioni sportive 2022, disponibile online il primo elenco

Il Dipartimento per lo sport, dopo aver effettuato le necessarie verifiche con l’Agenzia delle entrate e con il Registro nazionale degli Aiuti di Stato, ha reso pubblico la prima lista dei beneficiari che nel 2022 hanno richiesto il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive.

torna all'inizio del contenuto