9 Giugno 2021
Bonus Ricerca e Sviluppo recuperato con la presentazione dell’integrativa
La società che non ha usufruito del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati nel 2015 e non li ha indicati nel modello Unico Sc 2016 non perde il diritto all’agevolazione perché automaticamente riconosciuta dal momento in cui l’investimento è stato realizzato. Il bonus potrà essere recuperato tramite la presentazione delle dichiarazioni dei redditi integrative per ciascuno degli anni in cui ciò sia ancora possibile.
Il chiarimento contenuto nella risposta n. 396 del 9 giugno 2021 dell’Agenzia delle entrate riguarda il credito d’imposta previsto, in prima battuta, dall’articolo 3 del Dl n. 145/2013, integralmente sostituto dall’articolo 1, comma 35, della legge n. 190/2014, per incentivare investimenti, da parte delle imprese, in attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, nella sua ultima versione, è applicabile per gli anni d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019. Il credito fiscale, ha stabilito il decreto Mef del 27 maggio 2015 attuativo della norma, deve essere indicato nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi all’anno in cui l’investimento agevolato era stato realizzato e in quelli successivi fino all’esaurimento della somma spettante. L’importo è utilizzabile soltanto in compensazione.
La società istante fa presente che, tuttora, non ha usufruito del bonus per le spese agevolabili sostenute nel 2015, non ha imputato il relativo componente positivo non tassabile nel bilancio d’esercizio dell’anno di competenza, non ha indicato il credito fruibile nel modello Unico Sc 2016 né nelle dichiarazioni degli anni successivi l’ultima delle quali relativa al 2019.
La contribuente chiede come poter beneficiare del credito d’imposta non utilizzato. La sua soluzione prevede tra l’altro: il rilascio di una certificazione contabile da parte da un revisore legale dei conti e l’imputazione del relativo componente positivo di reddito al bilancio nel bilancio 2020 come sopravvenienza attiva (ricavo di competenza di esercizi precedenti), la presentazione del modello integrativo Unico Sc con il quadro RU correttamente compilato entro il 28 febbraio 2022 usufruendo della proroga prevista dal decreto Rilancio per alcuni adempimenti, la presentazione di dichiarazioni integrative per gli anni successivi fino all’esaurirsi della somma attribuita.
Nel caso in cui non fosse possibile presentare l’integrativa relativa al 2015 perché decorsi i termini, il contribuente ritiene che per tale anno non debba essere versata la sanzione per la mancata compilazione del modello RU, ma che l’agevolazione sia ancora usufruibile, in compensazione, tramite le dichiarazioni relative agli anni 2016-2019, con sanzione ridotta secondo le modalità del ravvedimento operoso.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 13/2017, ha chiarito che né la norma istitutiva dell’agevolazione né il suo decreto attuativo hanno subordinato la spettanza e la fruizione del beneficio all’indicazione del credito nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. L’irregolarità va sanata, specifica lo stesso documento di prassi, tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa. La circolare aggiunge che in ogni caso la violazione è di natura formale a cui va applicata la sanzione da 250 e 2mila euro con possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso. Il credito non deve necessariamente rilevare nel bilancio, ma è necessaria la predisposizione di apposita documentazione contabile certificata da un revisore contabile entro l’approvazione del bilancio o entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti agevolabili.
Detto ciò, l’Agenzia conferma quanto già detto con la risposta n. 620/2020, e cioè che la proroga richiamata dall’istante, prevista, in emergenza Covid-19, dal decreto “Rilancio” (articolo 15, comma 1, Dl n. 34/2020) non riguarda la presentazione delle dichiarazioni integrative a favore del contribuente per il periodo d’imposta 2015, che resta fissato al 31 dicembre del quarto anno successivo. Di conseguenza, decorsi ormai i termini, non è più possibile presentare un’integrativa al modello Unico Sc 2016. Lo slittamento in materia di ravvedimento operoso, riferito in occasione di un videoforum, riguardava un caso in cui l’amministrazione aveva già constatato la violazione e il contribuente sanava la situazione mediante presentazione della dichiarazione integrativa a sfavore. Viceversa, i termini sono rimasti quelli ordinari per la dichiarazione integrativa che rettifica irregolarità non constatate nei termini di decadenza dal Fisco ed eventuali integrazioni a favore volte, come nel caso in commento, al riconoscimento di diritti ormai prescritti.
Viceversa, l’Agenzia conferma che né la norma né il decreto attuativo prevedono l’indicazione del
credito d’imposta nella dichiarazione annuale a pena di decadenza dal diritto all’agevolazione. “Dal suddetto adempimento” precisa l’Agenzia” “non dipende né il momento in cui sorge il diritto al credito d’imposta, né quello a partire dal quale è possibile la sua fruizione, stante l’automaticità del riconoscimento del credito stesso a seguito dell’effettuazione delle spese agevolate e dell’avvenuta predisposizione della apposita documentazione contabile a supporto richiesta dalla normativa”.
Pertanto, la mancata indicazione nel quadro RU del modello dichiarativo relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato (2015) ed in quelli successivi (fino all’anno nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo), non è in sé di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione.
Tuttavia, visto che la disciplina prevede la compilazione del quadro RU anche se ciò è ininfluente ai fini del diritto all’attribuzione del credito d’imposta, l’istante dovrà presentare una dichiarazione integrativa relativa agli anni per cui i termini non siano ancora prescritti, al fine di indicare nel quadro RU l’importo del credito spettante (maturato nel 2015), e versare, per ciascun periodo, la relativa sanzione avvalendosi del ravvedimento operoso. La società dovrà, inoltre, munirsi della necessaria documentazione contabile certificata da un revisore o di una società di revisione legale dei conti iscritti nel registro dei revisori legali che attesta le spese sostenute per interventi finalizzati ad attività di ricerca e sviluppo (circolare n. 13/2017).
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