Normativa e prassi

1 Giugno 2021

Procedura esecutiva immobiliare, il debitore può compensare l’Iva

In una procedura esecutiva immobiliare è corretto il comportamento della società fallita che ha assolto gli obblighi Iva conseguenti all’alienazione dei beni immobili pignorati, emettendo fattura e compensando l’Iva a debito con il credito Iva emergente dalla dichiarazione relativa 2018, sempre nel presupposto che il credito non fosse stato chiesto a rimborso. Di conseguenza, il professionista delegato alla vendita, verificata la correttezza del versamento mediante compensazione, è legittimato a riversare al debitore esecutato l’Iva incassata per la vendita degli immobili oggetto di pignoramento. È quanto chiarito dall’Agenzia con la risposta n. 387 del 1° giugno 2021.

L’istante fa sapere che la società fallita, nuovamente attiva, ha emesso le fatture relative alle vendite degli immobili per le quali ha esercitato l’opzione per l’imposizione Iva e ha dichiarato di avere un credito Iva proveniente dalla dichiarazione 2018 presentata dal curatore fallimentare. Ha quindi compensato l’Iva dovuta sulle vendite immobiliari con tale credito trasmettendo al professionista istante, delegato alla vendita/custode giudiziario, i modelli F24 quietanzati e chiedendo il pagamento dell’importo incassato dalla procedura a titolo di Iva.
L’istante, quindi, chiede di sapere se tale iter è corretto, considerando assolti correttamente gli adempimenti Iva conseguenti alla vendita degli immobili oggetto di pignoramento, e se è legittimato a riversare alla società esecutata l’imposta incassata.

L’Agenzia rileva che le misure della procedura esecutiva immobiliare sono finalizzate a garantire funzionalità dell’iter e a tutelare gli interessi dell’erario nel caso in cui il debitore non si dimostri collaborativo, individuando nel professionista delegato alla vendite la persona tenuta agli adempimenti Iva, pur operando in nome e per conto della società fallita.
Non è escluso però che il debitore esecutato collaborativo possa spontaneamente farsi carico di tali adempimenti e che, in qualità di soggetto passivo possa compensare tramite F24 l’eccedenza Iva maturata, ferma restando la responsabilità del professionista delegato che è tenuto a vigilare sulla correttezza del versamento (vedi anche risoluzione n. 84/2006).

Quindi, nel caso in questione, la società ha correttamente assolto gli obblighi Iva conseguenti alla vendita degli immobili pignorati, emettendo fattura e compensando l’imposta con il credito Iva emergente dalla dichiarazione 2018, a patto che non sia stata presentata richiesta di rimborso.

L’Agenzia ricorda, inoltre, che per la compensazione verticale/interna di Iva su Iva non c’è l’obbligo di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito, adempimento invece necessario per le compensazioni orizzontali. L’istante, quindi, verificata la correttezza del versamento mediante compensazione, è legittimato a riversare al debitore esecutato l’Iva incassata relativa alla vendita degli immobili relativi alla procedura esecutiva.

Procedura esecutiva immobiliare, il debitore può compensare l’Iva

Ultimi articoli

Normativa e prassi 16 Dicembre 2025

L’Agenzia definisce modalità e tempi di riversamento dell’acconto Iva

Fissato, in accordo con il ministero dell’Economia e delle Finanze e la Banca d’Italia, un termine unico per gli intermediari, in deroga alle scadenze previste dalle convenzioni sui servizi di pagamento Banche, uffici postali, agenti della riscossione e gli altri istituti di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle entrate devono riversare all’Erario, entro le 14,50 del 31 dicembre 2025, le somme ricevute dai contribuenti con delega di pagamento, nei giorni 22, 23, 24 e 29 dicembre, a titolo di acconto Iva.

Normativa e prassi 16 Dicembre 2025

Tax credit librerie 2025, il Mic pubblica l’elenco dei beneficiari

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24 dal decimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del decreto contenente l’elenco degli ammessi al contributo Sono 1.

Attualità 16 Dicembre 2025

Sede Autorità doganale europea: a Bruxelles la candidatura di Roma

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Normativa e prassi 15 Dicembre 2025

Studi in Italia ma lavoro all’estero: sì alle agevolazioni “prima casa”

I cittadini che lavorano fuori confine non perdono lo sconto sull’imposta di Registro per l’acquisto di un’abitazione nel comune in cui hanno frequentato scuole e università L’Agenzia delle entrate, con la risposta n.

torna all'inizio del contenuto