Normativa e prassi

1 Giugno 2021

Procedura esecutiva immobiliare, il debitore può compensare l’Iva

In una procedura esecutiva immobiliare è corretto il comportamento della società fallita che ha assolto gli obblighi Iva conseguenti all’alienazione dei beni immobili pignorati, emettendo fattura e compensando l’Iva a debito con il credito Iva emergente dalla dichiarazione relativa 2018, sempre nel presupposto che il credito non fosse stato chiesto a rimborso. Di conseguenza, il professionista delegato alla vendita, verificata la correttezza del versamento mediante compensazione, è legittimato a riversare al debitore esecutato l’Iva incassata per la vendita degli immobili oggetto di pignoramento. È quanto chiarito dall’Agenzia con la risposta n. 387 del 1° giugno 2021.

L’istante fa sapere che la società fallita, nuovamente attiva, ha emesso le fatture relative alle vendite degli immobili per le quali ha esercitato l’opzione per l’imposizione Iva e ha dichiarato di avere un credito Iva proveniente dalla dichiarazione 2018 presentata dal curatore fallimentare. Ha quindi compensato l’Iva dovuta sulle vendite immobiliari con tale credito trasmettendo al professionista istante, delegato alla vendita/custode giudiziario, i modelli F24 quietanzati e chiedendo il pagamento dell’importo incassato dalla procedura a titolo di Iva.
L’istante, quindi, chiede di sapere se tale iter è corretto, considerando assolti correttamente gli adempimenti Iva conseguenti alla vendita degli immobili oggetto di pignoramento, e se è legittimato a riversare alla società esecutata l’imposta incassata.

L’Agenzia rileva che le misure della procedura esecutiva immobiliare sono finalizzate a garantire funzionalità dell’iter e a tutelare gli interessi dell’erario nel caso in cui il debitore non si dimostri collaborativo, individuando nel professionista delegato alla vendite la persona tenuta agli adempimenti Iva, pur operando in nome e per conto della società fallita.
Non è escluso però che il debitore esecutato collaborativo possa spontaneamente farsi carico di tali adempimenti e che, in qualità di soggetto passivo possa compensare tramite F24 l’eccedenza Iva maturata, ferma restando la responsabilità del professionista delegato che è tenuto a vigilare sulla correttezza del versamento (vedi anche risoluzione n. 84/2006).

Quindi, nel caso in questione, la società ha correttamente assolto gli obblighi Iva conseguenti alla vendita degli immobili pignorati, emettendo fattura e compensando l’imposta con il credito Iva emergente dalla dichiarazione 2018, a patto che non sia stata presentata richiesta di rimborso.

L’Agenzia ricorda, inoltre, che per la compensazione verticale/interna di Iva su Iva non c’è l’obbligo di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito, adempimento invece necessario per le compensazioni orizzontali. L’istante, quindi, verificata la correttezza del versamento mediante compensazione, è legittimato a riversare al debitore esecutato l’Iva incassata relativa alla vendita degli immobili relativi alla procedura esecutiva.

Procedura esecutiva immobiliare, il debitore può compensare l’Iva

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