1 Giugno 2021
Dl Sostegni bis – 3: in estate ritorna il “bonus sanificazione”
Istituito un credito d’imposta del 30%, fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, in favore degli operatori economici, degli enti non commerciali e delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, per l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19. Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate dovrà definirà le modalità attuative della norma, anche al fine del rispetto del limite complessivo di spesa, fissato in 200 milioni di euro.
L’istituzione del nuovo “bonus sanificazione” arriva con l’articolo 32 del Dl n. 73/2021.
I soggetti beneficiari
Destinatari della misura agevolativa sono gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali (compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del prescritto codice identificativo (articolo 13-quater, comma 4, Dl n. 34/2019); vi rientrano, pertanto, anche i privati proprietari di un immobile utilizzato per affitti brevi (ad esempio, bed and breakfast e case vacanze).
Le spese ammissibili
Sono comprese nel perimetro di applicazione della disposizione, cioè tra i costi ammissibili al credito d’imposta, le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per:
- sanificare gli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa o istituzionale e gli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività
- la somministrazione di tamponi ai lavoratori impiegati nelle attività lavorative o istituzionali
- l’acquisto di detergenti e disinfettanti
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere, occhiali, tute, calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea
- l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione
- l’acquisto di dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi), incluse le eventuali spese di installazione.
Entità e caratteristiche del bonus
Il credito d’imposta spetta, fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro, in misura pari al 30% delle spese ammissibili sostenute nei tre mesi su indicati.
È utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenute (quindi, per i “contribuenti solari”, nella dichiarazione presentata nel 2022 per l’anno d’imposta 2021). In alternativa, può essere sfruttato in compensazione tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs n. 471/1997), senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo dei crediti (articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007, e articolo 34, legge n. 388/2000).
Non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (articolo 61, Tuir) e dei componenti negativi (articolo 109, comma 5, Tuir).
I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta verranno stabiliti con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, anche al fine del rispetto del tetto di risorse messe a disposizione (200 milioni di euro).
Il precedente del 2020
Una misura analoga, finalizzata a incentivare la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, ha già operato nel 2020, introdotta dal decreto “Rilancio” (articolo 125, Dl n. 34/2020), con modalità attuative definite dal provvedimento del 10 luglio 2020. In quell’occasione era stato previsto un credito d’imposta, sempre nel limite di 60mila euro per beneficiario, in misura pari al 60% delle spese sostenute. Tuttavia, tenuto conto dell’ammontare complessivo dei crediti indicati nelle comunicazioni di accesso all’agevolazione e del limite di spesa stanziato, il bonus effettivamente spettante è stato inizialmente ridimensionato al 15,6423% di quanto richiesto (provvedimento dell’11 settembre 2020), percentuale poi innalzata al 47,1617% a seguito di un sostanzioso incremento delle risorse disponibili (provvedimento del 16 dicembre 2020).
continua
La prima puntata è stata pubblicata venerdì 28 maggio
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 31 maggio
Ultimi articoli
Normativa e prassi 11 Ottobre 2024
Adempimento collaborativo, tavolo tecnico tra Agenzia e Oic
Istituito un tavolo tecnico tra l’Agenzia delle entrate e l’organismo italiano di contabilità (Oic).
Dati e statistiche 10 Ottobre 2024
Rapporto sui mutui ipotecari: focus sulle grandi città
Il “Rapporto mutui ipotecari 2024“, monografia a cadenza annuale curata dall’Osservatorio del mercato immobiliare giunta alla settima edizione, e disponibile da oggi sul sito dell’Agenzia delle entrate, fornisce un contributo finalizzato alla miglior comprensione delle dinamiche connesse sia all’origine che alla destinazione dei capitali estratti dal credito ipotecario sugli immobili: come consuetudine un capitolo del rapporto è dedicato ai dati di consuntivo, relativi alle otto maggiori città per popolazione in cui sono ubicati gli immobili concessi a garanzia del credito.
Dati e statistiche 10 Ottobre 2024
2023, cresce l’uso di mutui ipotecari non associati ad acquisti immobiliari
È disponibile, sul sito dell’Agenzia delle entrate, il “Rapporto mutui ipotecari 2024“, pubblicazione a cura dell’Osservatorio del mercato immobiliare, che riporta le analisi sui finanziamenti immobiliari e fornisce alcune importanti informazioni, riferite all’anno 2023, sulla destinazione di utilizzo degli stessi finanziamenti.
Dati e statistiche 10 Ottobre 2024
Mutui ipotecari sottoscritti: il punto dell’Omi sul 2023
L’Omi presenta tutte le principali informazioni dei 330 mila atti di mutuo ipotecario sottoscritti nel 2023.