27 Maggio 2021
Immobile conferito in un fondo, Registro e imposte ipotacastali fissi
Il conferimento di un fabbricato a favore di un fondo immobiliare comporta, al pari dell’alienazione, il trasferimento dell’immobile avente, come contropartita, l’attribuzione di quote del fondo immobiliare alla conferente. Tale operazione, di conseguenza, può fruire delle imposte di registro e ipotacastali fisse, nella misura di 200 euro ciascuna.
E’ il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 376 del 27 maggio 2021.
L’istante, una società che ha acquistato un complesso edilizio da demolire, ricostruire e rivendere, fa presente che, una volta completati i lavori di demolizione e costruzione, procederà al trasferimento mediante conferimento del nuovo fabbricato ad un Fondo Oicr immobiliare alternativo riservato di tipo chiuso. Chiede, quindi, se tale conferimento del nuovo fabbricato, una volta conclusi i lavori di ristrutturazione, può configurarsi a tutti gli effetti quale “alienazione” e scontare quindi i tributi in misura fissa, secondo le previsioni dell’articolo 7, comma 1 del Dl n. 34/2019.
La società evidenzia che, dal punto di vista giuridico-legale, anche il conferimento comporta il trasferimento della proprietà dell’immobile e la conseguente intestazione catastale del complesso immobiliare in capo al conferitario, configurandosi a tutti gli effetti come alienazione, ed è in linea con la ratio legis di incentivare il patrimonio immobiliare trasformando i vecchi edifici con immobili antisismici e aventi migliori caratteristiche energetiche.
Secondo l’Agenzia, condividendo quanto prospettato anche dall’istante, nel termine “alienazione” indicato nell’articolo 7 del Dl n. 34/2019, possono essere ricompresi anche gli apporti di immobili ai fondi immobiliari.
L’Agenzia ricorda, infatti, i chiarimenti forniti dalla circolare n. 47/2003 sul regime fiscale dei fondi comuni di investimento immobiliare (Dl n. 351/2001). Il documento di prassi prevede che per gli apporti trovi applicazione, ai fini delle imposte sui redditi, la disciplina delle cessioni a titolo oneroso. Anche in riferimento alle imposte di registro, ipoteca e catasto è stata ribadita la sostanziale equiparazione dei conferimenti immobiliari alle vendite immobiliari. Di conseguenza, l’atto di acquisto del fabbricato da demolire e ricostruire, in conformità alle misure antisismiche e con il conseguimento delle classi energetiche previste dalla normativa, può fruire delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
L’Agenzia precisa, infine, che tale agevolazione non vale per gli immobili che non siano “interi fabbricati”, come ad esempio i trasferimenti di terreni o aree edificabili, non inclusi nella norma di favore.
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