Normativa e prassi

17 Maggio 2021

Scritture in modalità elettronica, il corretto assolvimento del Bollo

Le regole per l’assolvimento dell’imposta di bollo per registri e libri contabili tenuti con sistemi informatici prevedono l’utilizzo esclusivo della modalità telematica, vale a dire il versamento tramite F24, con il codice tributo 2501 denominato “imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”. L’imposta, inoltre, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.
Sono i chiarimenti contenuti nella risposta n. 346 del 17 maggio 2021 dell’Agenzia delle entrate.

In linea generale, precisa l’Agenzia, ai fini civilistici l’articolo 2214 del codice civile prevede l’applicazione del Bollo per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili. In relazione all’assolvimento dell’imposta occorre distinguere se la tenuta di tali libri sia meccanografica con trascrizione su supporto cartaceo o se tali scritture, come nel caso in esame, siano tenute in modalità informatica. Nel primo caso le regole erano contenute nella tabella della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 642/1972, che prevedeva l’imposta di bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine o frazione di pagina (32 euro nel caso in cui non sia dovuta la tassa annuale vidimazione), prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o su nuovo blocco di pagine, assolta mediante pagamento a intermediario convenzionato con l’Agenzia, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno, o ai soggetti autorizzati tramite modello F23 con il codice tributo 458T denominato “imposta di bollo su libri e registri – all. A, Parte I, art. 16, DPR 642/72“.

Nel secondo caso, invece, rappresentato nell’istanza di interpello, le previsioni da applicare sono quelle contenute nell’articolo 6 del decreto ministeriale 17 giugno 2014 (“Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto”).
Il comma 1 dell’articolo 6 di tale Dm, in sintesi, stabilisce che l’imposta sia versata tramite modello di pagamento F24 (articolo 17, Dlgs n. 241/1997), con il codice tributo 2501 denominato “imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo6 del decreto 17 giugno 2014”, istituito con la risoluzione n. 106/2014.
Il successivo comma 2 dell’articolo 6 prevede, inoltre, un pagamento in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Infine, il successivo comma 3 dispone che tale imposta da versare per i libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

Scritture in modalità elettronica, il corretto assolvimento del Bollo

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