Normativa e prassi

12 Maggio 2021

“Cashback”: uno sconto che non configura alcun reddito

Una società che realizza degli accordi di affiliazione di marketing con diverse società di e-commerce in base ai quali pubblica sul proprio Portale inserzioni per l’acquisto di beni e/o servizi offerti dalle stesse cui associa uno “sconto” fruibile sotto forma di Cashback, non dovrà assoggettare ad alcuna imposizione tali somme, non rientrando in nessuna categoria reddituale prevista dal Tuir. Il chiarimento arriva con la risposta dell’Agenzia n. 338 del 12 maggio 2021.

In sintesi, l’istante è una società che opera nel settore del commercio elettronico, attraverso il proprio sito internet mediante il quale garantisce la presenza di inserzioni di beni e servizi in vendita su piattaforme esterne, gestite da terzi. L’istante fa presente che agli utenti registrati al suo Portale viene offerta la possibilità di effettuare gli acquisti sui siti affiliati, ottenendo una percentuale di sconto fruibile in modalità Cashback che sarà riconosciuto, cumulativamente, per più acquisti effettuati anche su siti diversi.

Si tratta in sostanza di una vera e propria forma di incentivo delle vendite dei siti di e-commerce effettuate tramite il Portale, offrendo ai clienti la possibilità di recuperare una quota della spesa sostenuta.
L’Agenzia, quindi, in linea con quanto prospettato dalla società istante, ritiene che il Cashback vada inquadrato nell’ambito degli sconti commerciali, in quanto l’importo rimborsato all’utente ha una funzione di incentivo all’acquisto, riducendo indirettamente il prezzo lordo pagato dal cliente.

Di conseguenza, non essendo configurabile alcuna corresponsione di reddito, la società istante non dovrà operare alcuna ritenuta alla fonte sugli importi erogati.

“Cashback”: uno sconto che non configura alcun reddito

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