11 Maggio 2021
Exit tax: fuori dal regime Pex la holding trasferita all’estero
Con il principio di diritto n. 10 dell’11 maggio 2021 l’Agenzia chiarisce che in caso di delocalizzazione all’estero di un compendio aziendale, anche se costituito prevalentemente da partecipazioni, non si applica il regime di participation exemption (Pex) alle partecipazioni ricomprese in tale compendio. Le ragioni, per coerenza sistematica, vanno ricercate nel principio generale enucleato nella circolare n. 6/2006. In particolare, detta circolare ha chiarito che, nei casi di cessione del compendio aziendale, comprensivo anche di partecipazioni, “Il corrispettivo percepito per la cessione costituisce un valore riferito all’azienda intesa come unitario complesso di beni da cui origina una plusvalenza che non si può identificare con quella relativa alla cessione delle partecipazioni che ne fanno parte. Ne consegue che, così come concorrono alla determinazione dell’unica plusvalenza i beni merce (che, qualora fossero singolarmente ceduti, darebbero origine a ricavi), allo stesso modo anche l’eventuale plusvalenza relativa alle partecipazioni che si qualificano per l’esenzione ai sensi dell’articolo 87 del TUIR non può essere estrapolata, ma concorrerà a determinare la componente straordinaria di reddito riferibile all’intero complesso aziendale e sarà assoggettata a tassazione secondo le ordinarie regole previste dall’articolo 86 del TUIR”.
Il chiarimento segue la logica del più generale principio di unitarietà dell’azienda che, ai sensi dell’articolo 2555 del codice civile, è il “complesso dei beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” e in termini fiscali trova fondamento nell’articolo 86 del Tuir, nella parte in cui si fa riferimento sia alla plusvalenza derivante dalla cessione d’azienda come unitariamente determinata, sia alla permuta che ha per oggetto anche un complesso aziendale.
Tale principio, ricorda l’Agenzia, si applica non solo nel caso in cui la plusvalenza è generata da una cessione, ma in generale in presenza di qualsiasi circostanza realizzativa, inclusi il trasferimento all’estero della residenza dell’impresa commerciale e le altre fattispecie a quest’ultimo assimilate, relative all’azienda o a un ramo di essa.
Al riguardo, infatti, la disciplina della tassazione in uscita, contenuta nell’articolo 166 del Tuir, “rinnovato” dal Dlgs n. 142/2018 alla luce della direttiva Atad, la Ue n. 2016/1164, stabilisce che nell’ipotesi in cui il collegamento col territorio dello Stato si recida in relazione a un complesso aziendale, la plusvalenza è unitariamente determinata e pari alla differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività non confluite nel patrimonio di una stabile organizzazione.
La nozione di plusvalenza unitariamente intesa era stato espresso anche in precedenti decreti ministeriali, in cui veniva intesa non solo come differenza tra il valore complessivo dei beni e il loro costo fiscale, ma anche come richiamo alla sostanziale unitarietà dell’oggetto del trasferimento che non consente una valorizzazione disorganica delle componenti dell’azienda, anche se prevalenti, come, appunto, illustrato con la circolare n. 6/2006.
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