10 Maggio 2021
Registro per proroga concessioni: la norma non cambia le regole
Con la risposta n. 325 del 10 maggio 2021 l’Agenzia chiarisce che nel caso in cui la concessione sia prorogata per effetto dell’articolo 103, comma 2, del decreto “Cura Italia”, il regime di tassazione ai fini dell’imposta di registro, commisurato sul nuovo periodo della concessione, deve considerarsi analogo a quanto precisato con la risposta n. 569/2020, in relazione alle concessioni demaniali marittime prorogate dal decreto “Rilancio” (vedi articolo “La proroga ex lege della concessione non include l’esenzione dal tributo”).
Con la risposta n. 569/2020, citata dall’istante, l’Agenzia aveva chiarito che in caso di proroga ex lege delle concessioni marittime, per determinare il corretto trattamento ai fini dell’imposta di registro, si può far riferimento all’articolo 36, comma 3, del Tur, che reca la disciplina dei contratti con proroga tacita, in base a cui l’imposta è applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l’obbligo delle parti di denunciare l’ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto è divenuto vincolante per il nuovo periodo.
In sostanza, la proroga ex lege delle concessioni demaniali, indipendentemente dalla modalità utilizzata per la loro formalizzazione, fa sorgere per le parti l’obbligo di denuncia della proroga della concessione, per poter assolvere l’obbligo di pagamento della relativa imposta commisurata sul nuovo periodo di durata dell’atto concessorio (articolo 19 del Tur).
Tale disposizione, infatti, prevede che qualsiasi evento successivo alla registrazione che dia luogo a ulteriore liquidazione d’imposta, deve essere denunciato dalle parti entro 20 giorni e in questo senso anche la proroga della concessione costituisce un evento che produce un’ulteriore liquidazione dell’imposta.
A seguito di tale denuncia, l’Ufficio procede a liquidare la relativa imposta di registro, nella misura del 2% calcolata sul canone pattuito per tutta la durata di proroga (articolo 5, comma 2, della Tariffa, parte prima, allegata al Tur).
Il quesito è posto da un’autorità che amministra in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione e chiede se nel caso in cui la concessione sia prorogata per effetto dell’articolo 103, comma 2, del decreto “Cura Italia” possono applicarsi le soluzioni interpretative rappresentate nella risposta n. 569/2020.
Al riguardo, l’Agenzia ripercorrendo il quadro normativo di riferimento, ricordando che il decreto “Cura Italia” ha previsto che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’ articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Successivamente, il decreto “Rilancio”, integrando e modificando tali previsioni, ha disposto all’articolo 199, comma 3, lettera b) la proroga di 12 mesi della durata delle concessioni rilasciate nei porti e di quelle per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, in corso o scadute tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto stesso (19 maggio 2020).
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.