10 Maggio 2021
Registro per proroga concessioni: la norma non cambia le regole
Con la risposta n. 325 del 10 maggio 2021 l’Agenzia chiarisce che nel caso in cui la concessione sia prorogata per effetto dell’articolo 103, comma 2, del decreto “Cura Italia”, il regime di tassazione ai fini dell’imposta di registro, commisurato sul nuovo periodo della concessione, deve considerarsi analogo a quanto precisato con la risposta n. 569/2020, in relazione alle concessioni demaniali marittime prorogate dal decreto “Rilancio” (vedi articolo “La proroga ex lege della concessione non include l’esenzione dal tributo”).
Con la risposta n. 569/2020, citata dall’istante, l’Agenzia aveva chiarito che in caso di proroga ex lege delle concessioni marittime, per determinare il corretto trattamento ai fini dell’imposta di registro, si può far riferimento all’articolo 36, comma 3, del Tur, che reca la disciplina dei contratti con proroga tacita, in base a cui l’imposta è applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l’obbligo delle parti di denunciare l’ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto è divenuto vincolante per il nuovo periodo.
In sostanza, la proroga ex lege delle concessioni demaniali, indipendentemente dalla modalità utilizzata per la loro formalizzazione, fa sorgere per le parti l’obbligo di denuncia della proroga della concessione, per poter assolvere l’obbligo di pagamento della relativa imposta commisurata sul nuovo periodo di durata dell’atto concessorio (articolo 19 del Tur).
Tale disposizione, infatti, prevede che qualsiasi evento successivo alla registrazione che dia luogo a ulteriore liquidazione d’imposta, deve essere denunciato dalle parti entro 20 giorni e in questo senso anche la proroga della concessione costituisce un evento che produce un’ulteriore liquidazione dell’imposta.
A seguito di tale denuncia, l’Ufficio procede a liquidare la relativa imposta di registro, nella misura del 2% calcolata sul canone pattuito per tutta la durata di proroga (articolo 5, comma 2, della Tariffa, parte prima, allegata al Tur).
Il quesito è posto da un’autorità che amministra in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione e chiede se nel caso in cui la concessione sia prorogata per effetto dell’articolo 103, comma 2, del decreto “Cura Italia” possono applicarsi le soluzioni interpretative rappresentate nella risposta n. 569/2020.
Al riguardo, l’Agenzia ripercorrendo il quadro normativo di riferimento, ricordando che il decreto “Cura Italia” ha previsto che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’ articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Successivamente, il decreto “Rilancio”, integrando e modificando tali previsioni, ha disposto all’articolo 199, comma 3, lettera b) la proroga di 12 mesi della durata delle concessioni rilasciate nei porti e di quelle per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, in corso o scadute tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto stesso (19 maggio 2020).
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