Normativa e prassi

10 Maggio 2021

Bollo virtuale per la società che fattura in nome dei riders

La risposta n. 324 del 10 maggio 2021 risolve il dubbio di una srl che opera in un settore particolarmente attivo in questo periodo di cene e pranzi da “asporto”.
La società istante fornisce servizi nell’ambito del food delivery e mette in comunicazione i consumatori finali e i corrieri per il ritiro e la consegna a domicilio dei pasti ordinati.
I riders, indipendenti e autonomi dall’istante, che collaborano con la srl, sono di tre tipologie:

  • con partita Iva ordinaria e, quindi, tenuti alla fatturazione per i servizi resi all’istante
  • forfetari e, quindi, senza, obbligo di fatturazione elettronica, con la possibilità di scegliere tra fattura cartacea o elettronica. In tal caso è dovuta l’imposta di bollo se l’importo supera i 77,47 euro
  • autonomi e occasionali, non soggetti Iva, che emettono nei confronti dell’istante una ricevuta non fiscale con Bollo se l’importo supera i 77,47, euro.

L’istante lamenta di dover eseguire numerosi controlli sulle fatture emesse dai corrieri forfetari e autonomi/occasionali, poiché, ai fini della corresponsione del Bollo, è responsabile solidale del pagamento dell’imposta. I controlli, attualmente, risultano scanditi nel tempo, successivi ad adempimenti che i riders compiono mensilmente a seguito dell’invio, da parte dell’istante, di un modello da riempire a cura dei riders. Solo successivamente ai controlli la società versa quanto dovuto ai corrieri per le prestazioni effettuate, i quali, a loro volta, emettono un unico documento fiscale.

La srl, per semplificare il processo, intende attivare un nuovo metodo di pagamento che, in sintesi, non mette limiti al rilascio di fatture da parte dei collaboratori. Il sistema prevede, tra l’altro, che l’istante possa emettere, previa autorizzazione degli interessati, fattura o ricevuta occasione, per conto e in nome, rispettivamente, dei forfetari e dei riders occasionali.

Detto ciò la società chiede se, una volta attivata la suddetta procedura, rientrerà tra i soggetti “interessati” che possono chiedere l’autorizzazione a emettere il pagamento dell’imposta in modo virtuale come prevede l’articolo 15 del Dpr n. 642/1972.

L’Agenzia ricorda i documenti sottoposti al Bollo secondo la disciplina di riferimento (articolo 13, tariffa, Dpr n. 642/1972) e tra questi sono presenti anche le fatture che emetterà l’istante dopo il passaggio al nuovo metodo. L’imposta può essere versata mediante acquisto del contrassegno da un intermediario autorizzato (tabaccheria ad esempio), o in modo virtuale, presso l’Agenzia delle entrate o altri uffici autorizzati oppure tramite conto corrente postale.
Il Bollo è dovuto, precisa la risposta, fin dall’origine, da chi emette i documenti da tassare e, quindi, li consegna o li spedisce.
Il sistema di pagamento prospettato comporterà l’emissione della fattura o ricevuta da parte dell’istante per conto dei riders forfetari e occasionali, circostanza che fa rientrare la società, ritiene l’Agenzia, tra i “soggetti interessati” che possono presentare richiesta di autorizzazione al pagamento virtuale dell’imposta di bollo, in quanto responsabili del tributo secondo le previsioni della norma sopra richiamata.

Bollo virtuale per la società che fattura in nome dei riders

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

torna all'inizio del contenuto