Normativa e prassi

30 Aprile 2021

Consulenza come ditta individuale, la parcella va senza ritenuta

Se il consulente aziendale svolge la propria attività in forma di impresa (ditta individuale o società), iscritta al registro delle imprese e con regolare partita Iva, il corrispettivo corrisposto al momento del pagamento della parcella non è soggett o a ritenuta a titolo d’acconto.
Questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 312 del 30 aprile 2021 ad una richiesta di chiarimenti di una società che ha conferito ad un consulente l’incarico per supportare le strategie commerciali e di sviluppo mediante la valutazione dei mercati.
Il professionista svolge l’attività di consulenza personalmente quale prestazione professionale intellettuale e percepisce un compenso mensile pari a 10mila euro più Iva, per un periodo di 12 mesi rinnovabili.
La società istante chiede lumi circa le modalità di tassazione dei compensi mensili da corrispondere al consulente, previa emissione di fattura con Iva, e se è corretta l’applicazione al momento del pagamento della ritenuta d’acconto nella misura del 20%.

Il nocciolo della questione sta nella legge n. 4/2013, che ha disciplinato in materia organica le professioni non organizzate in ordini e collegi quelle cioè  “senza albo“, definite come attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabili abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi elenchi. La norma, di fatto, si propone di regolamentare l’attività di quei professionisti che non sono inquadrati in ordini o collegi e che svolgono attività spesso molto rilevanti in campo economico, consistenti nella prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo.
In particolare, il comma 3 dell’articolo 1 della legge prevede che “Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge” e, in caso di inosservanza di tale disposizione, il professionista è sanzionabile ai sensi del Codice del consumo (Dlgs n. 206/2005), in quanto “responsabile” di una pratica commerciale scorretta nei confronti del consumatore, con un’ammenda amministrativa pecuniaria che varia in funzione della gravità e della durata della violazione.

Riguardo alla modalità di esercizio della professione, il comma 5 dell’articolo 1 dispone che “La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente”, lasciando al professionista per il quale non è prevista l’iscrizione ad un albo professionale la libertà di scegliere la modalità di svolgimento della propria attività.
Nel caso in cui il professionista svolga la propria attività come lavoratore autonomo, il committente della prestazione, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad applicare sull’imponibile della fattura la ritenuta d’acconto del 20% (articolo 25 del Dpr n. 600/1973).
Nel caso, invece, in cui l’attività sia svolta in forma di impresa (ditta individuale o società), l’importo corrisposto non è assoggettato a ritenuta a titolo d’acconto.

Fatte le premesse, nel caso in esame, l’Agenzia ritiene che, trattandosi di “prestazioni di consulenza aziendale eseguite da un consulente titolare di una ditta individuale iscritta al registro delle imprese con regolare partita iva”, il corrispettivo dovuto non è soggetto a ritenuta.

Consulenza come ditta individuale, la parcella va senza ritenuta

Ultimi articoli

Normativa e prassi 30 Aprile 2024

Cfc, pronte le regole che consentono di optare per l’imposta sostitutiva

Per snellire, come indicato dalla legge di delega fiscale, la disciplina delle imprese estere controllate, il Dlgs n.

Normativa e prassi 30 Aprile 2024

Approvate con decreto le modifiche agli Isa 2024

Con il decreto 29 aprile 2024 del Ministero dell’Economia e delle finanze, in corso di pubblicazione, sono state approvate le modifiche ai 175 indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), applicabili al periodo d’imposta 2023 (“Isa 2024”), al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse.

Attualità 30 Aprile 2024

Al via la Precompilata 2024, consultabili online modello e dati

È ufficialmente partita la stagione della Precompilata 2024.

Attualità 30 Aprile 2024

Bonus pubblicità, online l’elenco per gli investimenti incrementali

Il provvedimento adottato il 29 aprile 2024 dal Capo dipartimento per l’informazione e l’editoria fornisce l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2023 su quotidiani e periodici.

torna all'inizio del contenuto