Attualità

12 Dicembre 2025

Imposta sulla rivalutazione del Tfr: acconto in vista per i sostituti

Entro il 16 dicembre va versata tramite F24 la prima parte della sostitutiva del 17% sulla rivalutazione dei fondi Tfr. Il saldo è previsto per il 16 febbraio 2026

Sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (Tfr) è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17%, secondo quanto disposto dall’articolo 11, comma 3 del Dlgs n. 47/2000.

Il versamento, a carico del datore di lavoro o dell’ente pensionistico, si effettua in due rate: acconto entro il 16 dicembre e saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

Rivalutazione Tfr: che cos’è?
Il fondo di Trattamento di fine rapporto lavorativo accantonato al 31 dicembre di ogni anno (esclusa la quota maturata nell’anno) deve essere rivalutato sulla base di un apposito coefficiente. La rivalutazione si effettua alla fine di ciascuno anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, il coefficiente di rivalutazione è composto da un tasso fisso pari all’1,50% e da uno variabile, pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro l’indice Istat è quello che risulta nel mese in cui è avvenuta l’interruzione.

Modalità di versamento
Il pagamento dell’imposta avviene tramite modello F24 indicando i seguenti codici tributo:

  • 1712 per l’acconto
  • 1713 per il saldo.

I datori di lavoro possono compensare l’imposta sostitutiva, direttamente nel modello F24, utilizzando eventuali crediti maturati per altre imposte o contributi.

Per il versamento dell’imposta sostitutiva è possibile usufruire anche del credito che deriva dal prelievo anticipato sui trattamenti di fine rapporto (articolo 3 della legge n. 662/1996). Questo credito può essere utilizzato fino a compensazione dell’imposta sostitutiva dovuta e l’importo compensato non rileva per la determinazione del limite annuo massimo di compensazione.

Calcolo dell’acconto
L’acconto da versare a dicembre si può determinare utilizzando due metodi alternativi tra loro: quello storico o previsionale.

Se si utilizza il metodo storico, il datore di lavoro o l’ente pensionistico devono calcolare l’acconto sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, considerando anche le rivalutazioni relative ai Tfr eventualmente erogati nel corso dell’anno.

Il metodo previsionale, invece, prevede un calcolo del 90% delle rivalutazioni stimate per l’anno in corso. In questo caso, l’imponibile da utilizzare è dato dal Tfr maturato fino a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente relativo a tutti i dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso (per esempio, l’imponibile da utilizzare per il 2025 sarà calcolato sul Tfr maturato fino al 31 dicembre 2024 facendo riferimento al numero dei dipendenti ancora in forza al 30 novembre 2025).

Nell’ipotesi in cui prima del 16 dicembre tutti i dipendenti abbiano cessato il rapporto di lavoro, è possibile determinare l’acconto non sulla quota di rivalutazione dell’anno precedente ma su quella maturata nello stesso anno in cui si versa.

Calcolo del saldo
Il saldo dell’imposta sostitutiva si calcola prendendo come riferimento la fine dell’anno e applicando l’aliquota dell’17% sulle rivalutazioni del Tfr che si sono determinate nell’anno stesso.

L’importo da versare è al netto di quanto già versato in acconto.

Alcune ipotesi particolari
In presenza di operazioni straordinarie, come fusioni e scissioni, che determinano l’estinzione dei soggetti fusi o scissi, i versamenti dell’imposta sostitutiva in acconto e saldo dovranno essere effettuati dagli stessi soggetti fusi o scissi fino alla data di efficacia dell’operazione, o successivamente dalla società incorporante o beneficiaria della scissione.

Nel caso in cui, invece, alle operazioni straordinarie non consegua l’estinzione del soggetto preesistente (ad esempio nei casi di scissione parziale), i versamenti saranno effettuati in proporzione ai rapporti di lavoro rimasti nella società originaria o trasferiti in quella beneficiaria.

Imposta sulla rivalutazione del Tfr: acconto in vista per i sostituti

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