23 Aprile 2021
Errori contabili da adozione Ifrs 15, come emendarli in dichiarazione
Per la correzione degli errori contabili, individuati sia in sede di prima applicazione (retroattiva) dell’Ifrs 15 che nel periodo d’imposta in cui il principio contabile è stato adottato, è necessario imputare i componenti reddituali nel corretto periodo di competenza fiscale, non essendo possibile attribuire rilevanza tributaria nel periodo in cui gli errori sono rettificati in bilancio.
È la soluzione che l’Agenzia, con la risposta n. 285 del 23 aprile 2021, ritiene aderente al caso prospettatole da una società che ha adottato, nel 2018, il principio contabile internazionale Ifrs 15 “Ricavi provenienti da contratti con i clienti”, applicandolo retroattivamente e si è accorta di aver errato sia la rilevazione dei ricavi sia l’imputazione dei costi al momento di prima applicazione del principio contabile e anche nell’esercizio 2018. Gli errori contabili hanno comportato che nel periodo d’imposta 2018 la società ha fatto concorrere alla formazione della base imponibile maggiori ricavi e minori costi rispetto a quelli di competenza, con l’effetto complessivo di assoggettare a tassazione ad imposizione un maggior reddito. Di fatto, nel 2018 la società ha anticipato il versamento di imposte, Ires e Irap, che sarebbero state dovute in periodi d’imposta successivi. L’istante, che ha sistemato i conti nel bilancio relativo al 2019, chiede quale sia, al fine di determinare le giuste Ires e Irap, la procedura da attuare.
In particolare, sostiene l’amministrazione, la chiave di volta è nella circolare n. 31/2013, che ha consentito la possibilità – in presenza di un corretto trattamento contabile degli errori di qualsiasi tipologia, purché aventi riflesso su componenti negativi e positivi che concorrono alla formazione del reddito imponibile – di recuperare un componente negativo non contabilizzato nel periodo di imposta nel quale è stato commesso l’errore, ovvero l’opportunità di assoggettare a tassazione il componente positivo, anch’esso non rilevato, nel periodo d’imposta corretto.
Questo, per evitare lo spostamento del momento impositivo e garantire tanto il rispetto del divieto di doppia imposizione quanto la corretta determinazione del reddito rappresentativo della capacità contributiva riferibile al singolo periodo d’imposta.
Nel dettaglio, il documento di prassi ha precisato che l’emersione nel bilancio dell’anno di rilevazione dell’errore di un componente di natura reddituale negativo o positivo, che risulta imputato nello stato patrimoniale per i soggetti Ias/Ifrs adopter (o, in ipotesi residuale, al conto economico), non può assumere immediato rilievo fiscale.
Tanto premesso, il contribuente che non abbia imputato il componente negativo nel corretto esercizio di competenza e, in un periodo d’imposta successivo, abbia contabilizzato, al conto economico o nello stato patrimoniale, un componente negativo per mettere in evidenza l’errore, dovrà operare, nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui registra la correzione dell’errore, una variazione in aumento per annullare, sul piano fiscale, il componente transitato al conto economico, oppure astenersi dall’operare una variazione in diminuzione per far concorrere alla determinazione del reddito d’esercizio il predetto componente, se imputato al patrimonio netto. In tal caso, la deduzione potrà essere recuperata nel periodo d’imposta di competenza.
Qualora, invece, il contribuente non abbia imputato il componente positivo nel corretto esercizio di competenza e, in un periodo d’imposta successivo, abbia contabilizzato, al conto economico o nello stato patrimoniale, un componente positivo per dare evidenza all’errore, è possibile operare – previo assoggettamento a tassazione del componente positivo nel corretto periodo d’imposta – in sede di dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui registra la correzione dell’errore, una variazione in diminuzione per eliminare sul piano fiscale il componente transitato al conto economico o astenersi dall’operare variazioni in aumento per far concorrere alla determinazione del reddito d’esercizio il predetto componente se imputato al patrimonio netto.
In conclusione, l’Agenzia evidenzia che sono queste le corrette procedure che la società dovrà seguire per emendare gli errori, ossia imputare i componenti reddituali nel corretto periodo di competenza fiscale, non essendo possibile attribuire rilevanza fiscale nel periodo in cui l’errore è corretto in bilancio.
Ultimi articoli
Attualità 13 Marzo 2026
In cassa entro lunedì 16 marzo per il saldo Iva senza maggiorazioni
Il contribuente può versare in un’unica soluzione o scegliere la rateazione.
Normativa e prassi 12 Marzo 2026
Valori bollati acquistati in contanti: controllo “lungo” oltre i 500 euro
La riduzione di due anni del termine di accertamento ai fini delle imposte dirette e Iva è possibile solo se i pagamenti superiori a tale soglia, sia ricevuti sia effettuati, sono tracciabili Acquistare valori bollati in contanti, quindi attraverso strumenti non tracciabili per importi superiori a 500 euro non consente la riduzione di due anni dei termini di accertamento prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo n.
Normativa e prassi 12 Marzo 2026
L’addestramento dei vigili urbani è un’attività esente da Iva
La formazione impartita alla polizia locale non costituisce un servizio generico, ma un insegnamento qualificato, che risponde a un preciso obbligo normativo I corsi di formazione rivolti agli agenti della polizia locale, quali l’addestramento al tiro, l’uso del distanziatore telescopico e l’impiego dello spray urticante, rientrano a pieno titolo nel regime di esenzione Iva (articolo 14, comma 10, legge n.
Analisi e commenti 12 Marzo 2026
Determinazione del reddito d’impresa: le nuove regole nel Bilancio 2026
Il legislatore è intervenuto sulla rivendita delle azioni proprie, la deduzione di oneri connessi a piani di stock option e del costo di marchi d’impresa, avviamento e attività immateriali L’articolo 1, comma 131, della legge n.