Normativa e prassi

8 Aprile 2021

Iva, doppio modulo per dichiarare le operazioni pre e post fallimento

In caso di debito Iva riferito al fallito emerso in un periodo d’imposta diverso da quello dell’apertura della procedura concorsuale, il curatore deve presentare una dichiarazione Iva 2021 con due moduli, indicando nel primo le operazioni ante-fallimento anche se realizzate nel 2019, la cui Iva è divenuta esigibile e/o detraibile nel 2020, e nel secondo le operazioni attive e passive effettuate nel 2020.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 230 dell’8 aprile 2021.

L’istante è il curatore fallimentare di una società, che, prima di rivolgersi all’amministrazione centrale, ha chiesto alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente come trattare l’Iva di rivalsa relativa alle cessioni di contratti sportivi (assimilate alle prestazioni di servizi) effettuate precedentemente all’apertura della procedura concorsuale (2019), se il corrispettivo è stato incassato dopo l’apertura del fallimento e, in particolare, nel 2020.
La Dr ha risposto che la rivalsa relativa a prestazioni ante-fallimento ma addebitata nel corso della procedura concorsuale, non rappresenta un debito prededucibile ma concorsuale.
Di conseguenza, le fatture emesse nel 2020 riguardanti le cessioni avvenute nel 2019 devono essere annotate separatamente, senza far confluire il debito Iva nella liquidazione periodica e annuale. Al tempo stesso, il curatore deve comunicare tempestivamente al Fisco il debito non versato per consentirne l’insinuazione, anche se tardiva, al passivo.
L’istante ha seguito le indicazioni della direzione regionale, ha tenuto separatamente la contabilità per le cessioni dei contratti realizzate nel 2019, la cui imposta è divenuta esigibile e/o detraibile nel 2020, e per le operazioni post fallimento, realizzate sempre nel 2020, dopo l’apertura della procedura concorsuale, e ha comunicato all’Agenzia delle entrate, tramite Pec, il debito Iva non versato.

Il nodo da sciogliere, per il curatore, riguarda le modalità di compilazione della dichiarazione annuale Iva/2021, relativa al periodo d’imposta 2020, in modo da tenere separati i risultati riferibili alle prestazioni effettuate ante fallimento da quelle effettuate nel 2020, anche al fine di utilizzare in compensazione l’eccedenza Iva emersa per tale periodo.

L’istante ritiene di dover presentare due distinti moduli, uno riferito al periodo pre concorsuale ma con imposta esigibile dopo l’apertura del fallimento, e un altro relativo al 2020.
È la strada indicata anche dall’Agenzia, la quale conferma, in primis, quanto precisato dalla direzione regionale e cioè che un debito Iva divenuto esigibile dopo l’avvio del fallimento, anche se riferito a vicende accadute prima di tale evento, non può considerarsi prededucibile, ma partecipa alla ripartizione dell’attivo con gli altri crediti concorsuali.

Detto ciò, tornando al primo quesito, in mancanza di una modulistica specifica che consente di separare il debito Iva riferito al fallito, emerso in un periodo d’imposta diverso da quello di apertura della procedura concorsuale, l’istante, anche se il fallimento è stato aperto nel 2019, per le cessioni di contratti sportivi avvenute prima del fallimento, deve presentare la dichiarazione annuale Iva 2021 sulla base delle istruzioni del punto A, paragrafo 2.3 “Fallimento e liquidazione coatta amministrativa“, allegate al modello Iva/2021”. Dovrà, quindi, presentare una dichiarazione con due moduli, indicando nel primo, dopo aver barrato la casella del rigo VA3, le operazioni ante-fallimento con imposta esigibile e/o detraibile nel 2020, e nel secondo le operazioni attive e passive realizzate nel 2020.
Inoltre, sempre dalle istruzioni, nel caso in cui emerga un debito Iva dalle operazioni concluse prima del fallimento “…occorre riportare nel quadro VX solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo relativo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento …in quanto i saldi risultanti dalla sezione 3 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro”.

Il credito risultante dal quadro VX può essere utilizzato per compensare, tramite il modello F24, debiti fiscali e contributivi maturati successivamente all’apertura del fallimento (risposta n. 536/2020, circolare n. 13/2011, risoluzione n. 279/2002).

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