Analisi e commenti

22 Marzo 2021

Registro proporzionale per l’omologa del concordato con terzo assuntore

Il decreto di omologa di un concordato fallimentare con terzo assuntore, previsto dall’articolo 124, Rd, n. 267/1942 (legge fallimentare) sconta l’imposta di registro in misura proporzionale anche nell’ipotesi in cui la massa attiva comprenda solo crediti della società in fallimento.
Il dato normativo di partenza è rappresentato dall’articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986 recante il trattamento fiscale degli atti giudiziari, discutendosi se i provvedimenti in questione siano annoverabili tra quelli di cui alla lettera g) relativa agli “atti di omologazione”.
Tale soluzione privilegerebbe un “criterio nominalistico” adottato dalla giurisprudenza della Cassazione con riferimento alle ipotesi di concordato con cessione di beni o quella di concordato con garanzia (sentenze n. 10352/2007 e n. 19141/2010).
A tali conclusioni si è uniformata l’Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 27/2012, superando le indicazioni in precedenza fornite con la risoluzione n. 28/2008.
Entrambe le ipotesi, peraltro, sono da tenere distinte rispetto al caso di concordato con trasferimento dei beni al terzo assuntore in cui prevale l’effetto traslativo ai fini della corretta tassazione, come precisato dalla risoluzione summenzionata e ribadito dalla circolare n. 27/2012.

Esattamente, il concordato fallimentare con l’intervento del terzo assuntore, disciplinato dall’articolo 124 della legge fallimentare, si caratterizza in via generale per la circostanza che l’assuntore si obbliga a soddisfare i crediti concorsuali nella misura concordata in base allo schema civilistico dell’accollo (articolo 1273 del codice civile), dietro corrispettivo della cessione delle attività fallimentari.

Contrariamente a quanto accade nella procedura di concordato con cessione di beni o in quella con garanzia, nel caso del concordato con terzo assuntore, l’atto giudiziario di omologa produce effetti immediatamente traslativi. È proprio tale effetto a giustificare il diverso trattamento impositivo in sede di registrazione del decreto di omologa.
Ciò è quanto affermato anche dalla Corte di cassazione che ha ritenuto il provvedimento soggetto all’imposta di registro in misura proporzionale in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari, escludendo la rilevanza del generico e nominalistico riferimento agli “atti di omologazione” contenuto nella lettera g) del suddetto articolo (Cassazione civile, sezione VI, ordinanza n. 3286/2018).
Sul fatto che il terzo assuntore acquisti i beni fallimentari già con l’omologa del concordato, ponendosi gli eventuali successivi provvedimenti del giudice delegato quali atti meramente esecutivi si richiamano anche: Cassazione, pronunce nn. 15716/2002, 8832/2007, 4863/2010 e 6643/2013.

La Corte suprema ha, in particolare, evidenziato che i pronunciamenti che hanno ritenuto applicabile l’imposta in misura fissa avevano come oggetto ipotesi di concordato con cessione dei beni e a garanzia (ex plurimis: Cassazione nn. 19141/2010, 19596/2015 e 11585/2007) in cui manca l’immediato effetto traslativo.
Tali principi sono stati ribaditi anche recentemente con l’ordinanza n. 13352 del 1° luglio 2020 in una fattispecie in cui oggetto del trasferimento in capo al terzo assuntore era rappresentato non da beni o diritti reali, bensì da crediti.
In particolare la Cassazione, in accoglimento del ricorso dell’Amministrazione finanziaria, confermando il precedente indirizzo, ha ancora una volta fatto leva sull’effetto immediatamente traslativo del decreto di omologazione del concordato fallimentare, in quanto è già con questo provvedimento che il terzo assuntore acquista i beni fallimentari.

Nella specifica ipotesi i giudici di legittimità, quindi, hanno ritenuto correttamente applicata l’imposta in misura proporzionale rientrando la fattispecie nell’ambito dell’articolo 6 della Tariffa, parte prima, del Dpr. n. 131/1986, che fa specifico riferimento alle cessioni di credito, in luogo dell’articolo 8 lettera g) della Tariffa citata.
La posizione, peraltro, non sarebbe neppure in contrasto con i diversi e antecedenti pronunciamenti della stessa giurisprudenza di legittimità, che ha invocato il criterio nominalistico come giustificazione della tassazione in misura fissa (Cassazione, decisione n. 11585/2007), riguardando in quel caso, la fattispecie, un concordato con garanzia, senza immediato effetto traslativo.

In conclusione, ai fini dell’imposta di registro, occorre guardare all’effetto prodotto dall’atto e, qui specificamente, all’effetto traslativo che il provvedimento produce in capo al terzo assuntore; ciò in coerenza – si legge nell’ordinanza da ultimo citata – con quanto previsto dall’articolo 20 del Dpr in discorso, anche nella formulazione risultante dalla modifica apportata alla legge n. 205/2017.

Registro proporzionale per l’omologa del concordato con terzo assuntore

Ultimi articoli

Attualità 30 Aprile 2024

Al via la Precompilata 2024, consultabili online modello e dati

È ufficialmente partita la stagione della Precompilata 2024.

Attualità 29 Aprile 2024

Bonus impianti di compostaggio, richieste fino al 31 maggio

Le aziende interessate hanno tempo fino al 31 maggio per inviare all’Agenzia delle entrate il modello con le spese sostenute nel 2023 per l’installazione e la messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti in Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia e beneficiare così dell’apposito credito d’imposta, pari al 70% degli importi rimasti a carico del contribuente.

Attualità 29 Aprile 2024

Richiesta Precalcolate Isa 2024, disponibile il software di compilazione

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Attualità 29 Aprile 2024

Beneficiari tax credit musica, disponibile online l’elenco 2024

La Direzione generale cinema e audiovisivo, con un avviso ha reso pubblico l’elenco dei beneficiari del credito d’imposta pari al 30% dei costi dal 1° gennaio 2021 per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali.

torna all'inizio del contenuto