Attualità

22 Marzo 2021

Cessione Superbonus, entro marzo la comunicazione per le spese 2020

Prima scadenza per i beneficiari del Superbonus che hanno optato, in alternativa all’utilizzo diretto della maxi-detrazione, per la cessione a terzi di un credito d’imposta corrispondente all’agevolazione spettante. La comunicazione, relativa alle spese sostenute nel 2020, dovrà essere inviata, tramite l’apposita applicazione web o i canali telematici dell’Agenzia delle entrate entro mercoledì 31 marzo. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dello scorso 22 febbraio ha fatto slittare, per il primo appuntamento, il termine ordinario del 16 marzo alla fine del mese (vedi articolo “Superbonus: per le spese 2020 più tempo per scegliere lo sconto”).

La possibilità di trasformare lo sconto Irpef del 110% (articolo 119, Dl n. 34/2020) in un credito di imposta da trasferire a terzi, è previsto dall’articolo 121 del decreto “Rilancio”. Destinatari della cessione possono essere i fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Chi riceve il credito può, a sua volta, cederlo ad altri.

Un modello ad hoc, trasmissione telematica
Le regole per la cessione del contributo e i termini di presentazione dell’opzione sono stati definiti dall’Agenzia delle entrate nel provvedimento dell’8 agosto 2020, che ha approvato anche il modello da utilizzare, insieme alle istruzioni, perfezionato successivamente con il provvedimento del 12 ottobre contenente, quest’ultimo, anche le specifiche tecniche per la trasmissione della comunicazione (vedi, rispettivamente, articoli “Superbonus 110%: via libera al modello per la cessione o lo sconto in fattura” e “Superbonus: un ritocco al modello, poi il via con le specifiche tecniche”).
La comunicazione può essere presentata esclusivamente tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure attraverso i canali telematici Entratel e Fisconline.
La comunicazione delle opzioni relative alle spese per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari ammessi al Superbonus deve essere comunicata dal Caf o dal professionista che rilascia il visto di conformità attestante la sussistenza dei requisiti che danno diritto all’agevolazione. Maggiori le alternative per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici: in tal caso il modello può essere inviato anche dall’amministratore del condominio o dal condomino incaricato, ma con questa procedura, l’opzione diverrà efficace però soltanto dopo che il soggetto che ha apposto il visto di conformità abbia verificato e validato i dati contenuti nella comunicazione attraverso il suddetto servizio web.

I presupposti per la cessione
Trasformare la detrazione in credito d’imposta cedibile è possibile a determinate condizioni.
L’opzione può essere esercita soltanto due volte per le spese relative allo stesso Superbonus, in relazione ad altrettanti stati avanzamento dei lavori, il primo dei quali deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento complessivo e il secondo ad almeno il 60 per cento.
In poche parole, la cessione del credito, per gli interventi effettuati nel 2020, può essere presentata soltanto se le spese sostenute nel 2020 riguardano almeno il 30% dell’avanzamento dei lavori rispetto al completamento del progetto pianificato (articolo 121, comma 1-bis, Dl n. 34/2020), condizione che deve essere attestata con visto di conformità.
In caso contrario, la strada diventa obbligata, il contribuente non potrà esercitare l’opzione per la cessione del credito, dovrà pagare il fornitore tramite bonifico bancario o postale (contenente le informazioni necessarie per usufruire delle altre detrazioni come quella spettante per le ristrutturazioni edilizie) e potrà usufruire della detrazione del 110% in sede di dichiarazione dei redditi, ripartita in cinque quote annuali di pari importo a partire dall’anno in cui ha effettuato il pagamento. La somma non utilizzata in un periodo d’imposta non può essere portata in detrazione nell’anno successivo o chiesta a rimborso.

Cessione Superbonus, entro marzo la comunicazione per le spese 2020

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