18 Marzo 2021
Contributo sportivi impatriati: in Gazzetta le regole ufficiali
Gli sportivi che trasferiscono la residenza in Italia possono aderire al regime speciale disciplinato dall’articolo 16, comma 5-quater del Dlgs n. 147/2015. Contestualmente al versamento del contributo, come presupposto dell’adesione, i soggetti optanti devono comunicare al dipartimento per lo Sport, mediante il modulo disponibile sul sito istituzionale dello stesso dipartimento, l’adesione al regime agevolato, la somma versata, i dati identificativi del soggetto optante, del datore di lavoro e della federazione sportiva nazionale di riferimento, al fine di avere contezza dei versamenti effettuati. Questi i criteri e le modalità tecniche per il versamento e l’utilizzo del contributo dovuto, previste dal Dpcm 26 gennaio 2021, pubblicato ieri, 17 marzo 2021, in Gazzetta ufficiale con la serie generale n. 66.
L’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015, ricapitolando, prevede che i soggetti titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o di redditi di lavoro autonomo, prodotti in Italia in qualità di lavoratori sportivi professionisti (Legge n. 91/1981), che optano per il regime agevolato tramite cui gli emolumenti ricevuti concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, sono tenuti a versare un contributo pari allo 0,5% della base imponibile che verrà destinato al potenziamento dei settori sportivi giovanili.
Le modalità di versamento del contributo sono riportate all’articolo 2 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri pubblicato ieri in Gazzetta.
Il contributo va versato, annualmente, entro il termine già previsto per il versamento del saldo dell’Irpef relativa al periodo d’imposta di riferimento.
Il pagamento delle somme dovute va effettuato per mezzo del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, senza possibilità di compensazione, utilizzando il codice tributo “1900”, denominato “Contributo sportivi professionisti impatriati – adesione al regime agevolato di cui all’articolo 16, comma 5-quater, del d.lgs. n. 147 del 2015” (vedi articolo “Potenziamento dei settori giovanili, il codice per versare il contributo“).
L’Agenzia delle entrate provvede a comunicare al dipartimento per lo Sport, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per i versamenti, l’ammontare dei versamenti effettuati, nonché i dati identificativi dei lavoratori e dei datori di lavoro, indicati nei modelli F24.
L’eventuale omesso o insufficiente versamento del contributo entro i termini comporta la decadenza del beneficio.
Il Dipartimento per lo sport cura l’istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata a verificare i requisiti di ammissibilità delle istanze alla procedura. Per la valutazione delle istanze, si procede mediante nomina di un’apposita commissione, composta da tre membri del dipartimento, con adeguati requisiti di esperienza e competenza professionale.
La commissione elabora una proposta di ammissione delle domande pervenute e la trasmette al dipartimento per lo Sport, che provvede ad approvarla e a pubblicarla sul proprio sito istituzionale.
All’esito della procedura, il contributo verrà erogato con provvedimento del dipartimento per lo Sport.
Il Dpcm specifica che possono accedere al beneficio le federazioni sportive le cui società affiliate abbiano contrattualizzato persone fisiche che si siano avvalse del regime fiscale agevolato.
All’esito delle procedure, il dipartimento per lo Sport pubblica, con cadenza annuale, un elenco attestante il totale dei contributi versati riferibile a ciascuna federazione sportiva nazionale. Tali somme determinano il tetto massimo per la proposizione delle domande di contributo.
Nello specifico, per accedere al contributo, le federazioni dovranno presentare un progetto, un programma o un piano finalizzato al sostegno dei settori giovanili di propria competenza.
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