16 Marzo 2021
“Miglia” tassate e non utilizzate. La sostitutiva in più va a rimborso
L’imposta sostitutiva versata in eccesso sulle “Miglia” accreditate ai passeggeri fedeli, non sfruttate a causa della pandemia e, pertanto, restituite agli stessi passeggeri come punti/premio, non può essere recuperata facendo ricorso alle modalità procedurali previste dalla disciplina Iva, bensì mediante richiesta di rimborso, che la società dovrà presentare all’ufficio delle Entrate competente, accompagnata dalla documentazione probatoria idonea a dimostrare l’ammontare della maggiore imposta pagata.
A differenza di quanto proposto dalla società istante, con la risposta n. 182 del 16 marzo 2021, l’Agenzia osserva che la norma alla base dell’imposta sostitutiva non prevede una modalità di recupero di quanto versato in eccesso. Si tratta dell’articolo 19 della legge n. 449/1997, il quale dispone, al comma 8, che “per le modalità di prelievo fiscale relativo a premi consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, si applica una imposta sostitutiva del 20 per cento con esclusione dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto”.
La società, partecipata al 100% da una compagnia aerea, che si occupa del programma di fidelizzazione dei clienti attraverso l’assegnazione di premi consistenti in biglietti aerei, ai quali applica la sostitutiva prevista dal richiamato articolo 19, auspica l’applicazione delle stesse regole valevoli per l’Iva, in quanto ha liquidato la sostitutiva conformemente ai chiarimenti forniti con la risoluzione n. 261/2009, ossia tramite modello F24, entro il sedicesimo giorno del mese successivo al pagamento del corrispettivo, o se precedente, alla data di emissione della fattura.
Come anticipato, l’amministrazione afferma che, in particolare, la preclusione all’utilizzo in via analogica della disciplina Iva, all’ipotesi di sostanziale determinazione del dovuto, deriva dalla circostanza che l’imposta sostitutiva in argomento non funziona con un sistema di rivalsa e detrazione come l’Iva. Diversamente, per risolvere la questione del versamento, l’applicazione analogica è possibile poiché riguarda esclusivamente l’individuazione di una data entro cui eseguire un adempimento già fissato dalla norma di riferimento; in tal senso è possibile valorizzare l’alternatività tra l’Iva e l’imposta sostitutiva.
Ecco perché, nel caso in esame, la società potrà recuperare l’imposta versata in eccesso rispetto all’importo effettivamente dovuto mediante richiesta di rimborso (articolo 21, comma 2, del Dlgs n. 546/1992), da presentare all’ufficio competente.
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