2 Marzo 2021
Senza Iva l’ecografo portatile acquistato dal medico veterinario
L’agevolazione prevista dal decreto “Rilancio” per le cessioni delle apparecchiature e dei beni necessari per contrastare l’emergenza sanitaria non pone paletti alla destinazione per uno specifico uso a favore delle persone. Di conseguenza, il beneficio è applicabile anche per la cura degli animali. L’esenzione prima e l’aliquota ridotta poi è condizionata alla natura sanitaria del bene acquistato o ceduto.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 128 del 2 marzo 2021.
A sollevare il problema è un veterinario che ha acquistato un ecografo portatile da utilizzare per i suoi “pazienti”. L’istante chiede se ha diritto all’esenzione Iva prevista dall’articolo 124 del decreto “Rilancio” per l’acquisto di specifici macchinari sanitari utili a diagnosticare e contrastare la diffusione del Covid-19, visto che la norma non specifica se possono beneficiare dell’agevolazione anche i medici degli animali, oltre che i medici degli umani.
Il veterinario fa presente, inoltre, di applicare il regime forfetario e chiede, in caso di risposta positiva ma tardiva rispetto ai termini di urgenza indicati nella disposizione agevolativa (cessioni di beni effettuate entro il 31 dicembre 2020), come possa recuperare l’imposta versata ma non dovuta.
Il richiedente ritiene di poter usufruire dell’esenzione perché il dispositivo acquistato è tra quelli agevolabili indicati dall’articolo 124 e perché l’esenzione, in base a quanto chiarito con la circolare n. 26/2020, è disposta a favore delle cessioni dei macchinari destinati a contrastare non soltanto il Covid-19, ma le pandemie in genere, necessari per curare le persone affette da questa famiglia di virus e a protezione della collettività.
In sintesi, secondo il veterinario, la ratio della norma fa ritenere che il regime di favore sia applicabile non solo ai fini della cura delle persone, ma che svolga una più ampia e complessiva funzione di prevenzione e di protezione della collettività, che non esclude un ruolo epidemiologico anche degli animali domestici, quali possibili portatori di infezioni.
L’Agenzia delle entrate condivide le conclusioni dell’istante. L’articolo 124 del decreto “Rilancio” ha modificato la Tabella A, parte II-bis, allegata al decreto Iva, aggiungendo al numero 1-ter, il numero 1-ter.1 che elenca i beni necessari al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica sottoposti ad aliquota ridotta al 5% a partire dal 1° gennaio 2021. L’agevolazione diventa esenzione per gli stessi beni acquistati entro il 31 dicembre 2020.
Come precisato con la circolare n. 26/2020 richiamata dall’istante, il regime di favore può essere applicato esclusivamente ai dispositivi indicati nell’articolo 124 (vedi articolo “Iva agevolata per gli “accessori” alle strumentazioni anti-Covid”). A confermarlo anche l’Agenzia delle dogane e dei monopoli con la circolare n. 12/2020, aggiornata al 16 novembre 2020, che assegna i codici Taric dei beni agevolati.
In particolare, l’ecotomografo portatile rientra tra le apparecchiature classificate con codice Taric 9018 che identifica gli “Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici”.
Inoltre, sempre con la circolare n. 26/2020, l’Amministrazione ha precisato che ad aliquota ridotta dal 1° gennaio 2021 “non possano ricevere un trattamento differente se acquisiti per qualunque finalità sanitaria, stante l’impossibilità di determinare con criteri oggettivi la specifica destinazione di contrasto al COVID-19 e alle pandemie in generale”.
In conclusione la disposizione delimita il regime agevolativo alla funzione sanitaria dei prodotti interessati ma non fissa paletti riguardo allo specifico uso umano. L’ecotomografo portatile acquistato dall’istante, quindi, anche se a uso veterinario, in quanto necessario per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, può beneficiare dell’esenzione Iva.
Infine, riguardo la possibilità di recuperare l’imposta applicata erroneamente dal fornitore, l’istante potrà emettere una nota di variazione in diminuzione così da ottenere da parte del fornitore la restituzione dell’Iva indebitamente applicata.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 6 Novembre 2026
Partita Iva più semplice per artisti e liberi professionisti
Un nuovo servizio online, che sarà disponibile in area riservata, guiderà il richiedente nella compilazione della dichiarazione di inizio attività fino all’attribuzione del numero da parte dell’Agenzia La digitalizzazione dei servizi dell’Agenzia delle entrate compie un ulteriore passo avanti, con il varo di un nuovo servizio dedicato agli artisti e ai liberi professionisti che desiderano aprire la propria partita Iva.
Attualità 6 Novembre 2026
A Dublino la conferenza sul futuro del catasto europeo
Al centro dell’incontro internazionale, innovazione, cooperazione e il riconoscimento del catasto come infrastruttura strategica per la competitività economica del continente La capitale irlandese ha ospitato la Conferenza congiunta del Permanent committee on cadastre in the european union (Pcc) e della rete Clrken (Cadastre and land registry knowledge exchange network), un appuntamento di riferimento per le amministrazioni catastali e cartografiche europee dedicato al tema “Modern cadastre for a competitive, sustainable and secure Europe”.
Attualità 6 Novembre 2026
Agenzia e Inps incontrano gli studenti del Politecnico di Torino
L’11 novembre è la data fissata per la seconda tappa del roadshow dedicato a fisco, previdenza e servizi digitali.
Normativa e prassi 6 Novembre 2026
Pensione e doppia cittadinanza, imponibilità esclusiva in Italia
In base alla Convenzione Italia/Libano, la pensione pubblica erogata dall’Italia a un residente in Libano è tassata solo nel nostro Paese se il percettore possiede anche la nazionalità italiana Il trattamento pensionistico corrisposto a un cittadino residente fiscalmente in Libano, con cittadinanza sia libanese che italiana, per servizi prestati presso un Ministero italiano, deve essere assoggettato a tassazione esclusivamente in Italia secondo quanto previsto dall’articolo 19, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione contro le imposizioni fra Italia e Libano.