Normativa e prassi

2 Febbraio 2021

Prima casa: agevolazioni salve anche se la donazione è “risolta”

L’impegno a cedere entro un anno dall’atto la prima casa “agevolata”, assunto in sede di acquisto di un’altra abitazione, non si considera disatteso se, donato il primo immobile, il medesimo atto di donazione è successivamente oggetto di risoluzione: la pattuizione con cui il bene retrocede in capo all’originario proprietario configura un nuovo atto di donazione. In tale ipotesi, non c’è decadenza dalle agevolazioni fruite.
È il principale, importante, principio contenuto nella risposta n. 77 del 2 febbraio 2021.

L’istanza di interpello è presentata da un contribuente che, dopo aver comprato nel 2014 un’abitazione con i benefici “prima casa”, nel 2017 acquista un secondo immobile, richiedendo nuovamente l’applicazione delle agevolazioni e, impegnandosi, a tal fine, ad alienare l’appartamento preposseduto entro un anno dall’atto, così come richiesto dalle disposizioni di legge per le compravendite poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2016 (articolo 1, nota II-bis, comma 4-bis, Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986 – circolare 12/2016, paragrafo 2.4). Il vincolo viene rispettato attraverso una tempestiva donazione nei confronti del padre.
Ora, però, i due intendono risolvere quell’atto: tale comportamento determina la perdita delle agevolazioni godute? Si chiede, inoltre, la corretta tassazione dell’atto di risoluzione e se, una volta effettuato il trasferimento, sussistano vincoli per l’eventuale rivendita dell’immobile.

L’Agenzia, preliminarmente, ricorda che la condizione voluta dal citato comma 4-bis (alienazione dell’immobile preposseduto entro un anno dalla data dell’atto di acquisto del secondo appartamento) risulta soddisfatta anche se realizzata, come nel caso rappresentato, tramite un atto di donazione. E non viene meno – puntualizza la risposta – se quest’ultimo è poi oggetto di risoluzione per “mutuo consenso”, in quanto la pattuizione con la quale si realizza la retrocessione del bene donato in capo all’originario donante configura un nuovo atto di donazione.
Pertanto, le agevolazioni “prima casa” fruite non vanno disconosciute, perché il contribuente ha correttamente alienato il primo immobile entro un anno dal secondo acquisto, né la risoluzione per “mutuo consenso” rientra fra le ipotesi di decadenza disciplinate dalla norma.

Riguardo alla tassazione dell’atto di risoluzione per “mutuo consenso” di una donazione immobiliare che non prevede alcun corrispettivo, viene richiamato un precedente documento di prassi (risoluzione 20/2014): deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso, con applicazione dell’imposta in misura fissa.

Infine, quanto all’ultimo dubbio, viene affermato che, ai fini del mantenimento dei benefici “prima casa”, non sussistono vincoli temporali per l’eventuale successiva rivendita dell’immobile riacquisito a seguito della risoluzione dell’atto di donazione.

Prima casa: agevolazioni salve anche se la donazione è “risolta”

Ultimi articoli

Normativa e prassi 30 Aprile 2024

Cfc, pronte le regole che consentono di optare per l’imposta sostitutiva

Per snellire, come indicato dalla legge di delega fiscale, la disciplina delle imprese estere controllate, il Dlgs n.

Normativa e prassi 30 Aprile 2024

Approvate con decreto le modifiche agli Isa 2024

Con il decreto 29 aprile 2024 del Ministero dell’Economia e delle finanze, in corso di pubblicazione, sono state approvate le modifiche ai 175 indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), applicabili al periodo d’imposta 2023 (“Isa 2024”), al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse.

Attualità 30 Aprile 2024

Al via la Precompilata 2024, consultabili online modello e dati

È ufficialmente partita la stagione della Precompilata 2024.

Attualità 30 Aprile 2024

Bonus pubblicità, online l’elenco per gli investimenti incrementali

Il provvedimento adottato il 29 aprile 2024 dal Capo dipartimento per l’informazione e l’editoria fornisce l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2023 su quotidiani e periodici.

torna all'inizio del contenuto