2 Febbraio 2021
Patent box, tempi prolungati per la marca temporale
Con la risposta n. 73 del 2 febbraio 2021 l’Agenzia delle entrate chiarisce il dubbio di una Pmi innovativa che possiede beni immateriali ammessi al regime agevolativo “patent box”. Il quesito riguarda, in particolare, un software originale, sviluppato internamente dalla ditta, per il quale l’istante intende fruire del beneficio fiscale tramite “autoliquidazione” (articolo 4, decreto “Crescita”).
Per applicare la tassazione agevolata occorre che i software originali siano protetti da copyright e, a tal fine, l’impresa a maggio ha presentato richiesta di registrazione presso il Pubblico registro del software presso la Siae senza avere ancora ottenuto, nonostante i 60 giorni trascorsi, il certificato di avvenuta registrazione.
La Pmi intende procedere autonomamente alla determinazione del reddito agevolabile sulla base della documentazione valutata come idonea dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019. La documentazione, stabilisce il provvedimento, deve essere firmata e recare una marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, a pena di recupero dell’agevolazione oltre a interessi e sanzioni.
Tuttavia, mancando ancora la certificazione di avvenuta registrazione del software, la Pmi non può procedere con la determinazione diretta del reddito agevolabile come previsto dal decreto “Crescita”, e chiede se può produrre la documentazione prevista dal provvedimento e apporre la firma e la marca temporale oltre i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi conservando l’efficacia della documentazione ai fini sia dell’autoliquidazione sia dell’applicazione della “penalty protection”.
L’istante ritiene di poter beneficiare della remissione in bonis o, in alternativa, di poter presentare la suddetta documentazione entro il termine per la dichiarazione dei redditi tardiva.
L’istituto del patent box, introdotto dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi da 37 a 45, legge n. 190/2014) prevede un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Diversi i documenti di prassi dell’Agenzia che hanno definito e chiarito le modalità applicative del regime e, in particolare, la circolare n. 11/2016, richiamata anche dall’istante, ha chiarito cosa debba intendersi per software protetto da copyright e ha precisato che il possesso delle caratteristiche è provato tramite una dichiarazione sostitutiva da trasmettere all’Agenzia delle entrate, che attesti la titolarità dei diritti esclusivi su di esso da parte del richiedente, a titolo originario o derivativo (in tal caso specificando il venditore), e la sussistenza dei requisiti di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno.
Con la più recente circolare n. 28/2020, l’amministrazione finanziaria ha specificato che la firma elettronica con marca temporale sulla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di accesso alla tassazione agevolata “deve essere apposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta cui si riferisce l’autoliquidazione OD, o nel maggior termine di 90 giorni in caso di dichiarazione tardiva”.
L’Agenzia delle entrate, ritiene che, esaminati i documenti di prassi disponibili sull’argomento, l’istante possa apporre la marca temporale sulla dichiarazione sostitutiva che attesta anche la sussistenza dei requisiti di originalità e creatività necessari per poter identificare tale bene immateriale come opera dell’ingegno, conservando la piena efficacia della documentazione ai fini dell’agevolazione, entro il maggior termine di 90 giorni in caso di dichiarazione dei redditi tardiva.
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