28 Gennaio 2021
Recupero taglio cuneo fiscale: i codici per distinguerlo in F24
Istituiti, con la risoluzione n. 6 del 28 gennaio 2021, i codici tributo che consentono ai sostituti d’imposta di distinguere i versamenti delle ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi di lavoro dipendente e assimilati operate, dal 2021, dopo il conguaglio di fine anno, non entro febbraio – per incapienza della retribuzione – e nelle buste paga successive (articoli 23, comma 3, secondo periodo, Dpr n. 600/1973 e 38, comma 7, Dl n. 78/2010), da quelli relativi al recupero dell’indebita ulteriore detrazione fiscale, fruita ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del Dl n. 3/2020.
Per l’ordinario F24 sono:
- “1066” per le “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno”
- “4934” per le “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa”
- “4935” per le “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa”.
Tali codici, nel modello, vanno sistemati nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, riportando nei campi “Rateazione/regione/prov./mese rif.” e “Anno di riferimento”, rispettivamente, il mese per cui si effettua il pagamento della ritenuta e l’anno d’imposta cui si riferisce la ritenuta stessa, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Per l’F24 Ep “enti pubblici”, invece:
- “103E” per le “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno”
- “193E” per le “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa”
- “194E” per le “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa”.
Questi, nel modello, trovano posto nella sezione “dettaglio versamento”, nello spazio “codice tributo/causale”. Gli altri campi da riempire sono:
- “sezione”, con il valore “F” (Erario)
- “riferimento A”, che richiede l’indicazione del mese per cui si effettua il pagamento della ritenuta, nel formato “00MM”
- “riferimento B”, con l’anno d’imposta cui si riferisce la ritenuta, nel formato “AAAA”.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 10 Dicembre 2025
Franchigia Iva transfrontaliera: le regole per chi aspira al regime
Verifiche concentrate sulla comunicazione preventiva, sulle soglie di fatturato e sulla comunicazione trimestrale.
Attualità 10 Dicembre 2025
Oic, pubblicati gli aggiornamenti ai principi contabili nazionali
Le modifiche, fa sapere l’Organismo italiano di contabilità tramite un comunicato, saranno applicabili ai primi bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 ma sono anticipabili anche ai bilanci 2025 L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato i nuovi emendamenti ai principi contabili nazionali, frutto del periodico aggiornamento degli standard necessario per rimanere al passo con la prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi.
Attualità 10 Dicembre 2025
Roulotte e autocaravan in campeggi: aggiornamento catastale in chiusura
Le strutture ricettive all’aperto hanno tempo fino al 15 dicembre per presentare le nuove denunce catastali che escludono gli allestimenti mobili di pernottamento dal computo delle rendite dirette Dal 1º gennaio 2025 per la determinazione delle rendite catastali non hanno più rilevanza diretta gli allestimenti mobili di pernottamento, come ad esempio le roulotte, i camper, i caravan e le “case mobili” (o “mobile home”) che sono posti all’interno delle strutture ricettive all’aperto.
Normativa e prassi 9 Dicembre 2025
Straordinario degli infermieri, 5% esteso alle ore di “disponibilità”
In linea con il parere dell’ufficio legislativo e del ministero della Salute, ogni prestazione effettuata oltre l’orario ordinario deve essere qualificata e retribuita come lavoro straordinario L’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 5%, prevista per lo straordinario effettuato dagli infermieri, si applica anche ai compensi per le ore di “pronta disponibilità” effettuate.