Normativa e prassi

19 Gennaio 2021

Piani di risparmio a lungo termine, al via la consultazione pubblica

Disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate lo schema di circolare sui piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir), che ripercorre le peculiarità dello strumento finanziario, a partire dalla sua costituzione e disciplina fiscale, fino alle novità apportate dal Dl n. 124/2019, dal decreto “Rilancio” e da ultimo dalla legge di bilancio 2021.
Tenuto conto del breve lasso temporale in cui sono intervenute le modifiche normative e della operatività del mercato, l’Agenzia avvia una consultazione pubblica sulla bozza del documento, per acquisire dai soggetti interessati, privati investitori ed operatori finanziari, contributi utili per la definitiva stesura della circolare. A partire da oggi fino al 16 febbraio 2021 gli operatori del settore potranno inviare osservazioni e proposte all’indirizzo e-mail dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it.

Nascita ed evoluzione dei Pir
Introdotti dalla legge di bilancio 2017, i piani individuali di risparmio a lungo termine sono degli strumenti finalizzati a canalizzare le risorse delle famiglie verso investimenti in strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali, italiane, europee ed estere, appartenenti allo Spazio economico europeo e radicate in Italia, che hanno bisogno di liquidità. La disciplina prevede un regime di non imponibilità dei proventi di natura finanziaria, redditi di capitale e redditi diversi, derivanti dagli investimenti operati tramite i Pir, che rispettino determinate caratteristiche (vincoli e divieti di investimento), e, parimenti, la non imponibilità ai fini dell’imposta di successione, per il trasferimento mortis causa degli strumenti finanziari detenuti nel piano.
Si tratta, quindi, di un “contenitore” fiscale a cui destinare il risparmio, entro un certo plafond, ossia entro certi limiti massimi, idoneo ad accogliere alcune “attività finanziarie” (investimenti qualificati), per un determinato periodo di tempo minimo, detto holding period, seguendo criteri stabiliti per legge (vincoli di composizione degli investimenti, limiti di concentrazione, nonché di “liquidità”), per garantire un adeguato bilanciamento tra gli obiettivi di politica economica e quelli di tutela del risparmio.

Per fruire della non imponibilità dei redditi è necessario un periodo di possesso degli investimenti di almeno cinque anni. E’ previsto un limite massimo dell’importo investito, che non può superare complessivamente il valore di 150mila euro (plafond complessivo), con un limite annuo di 30mila euro (plafond annuo). Per i soli Pir Alternativi il plafond complessivo è di 1.500.000 euro, con un limite, per ciascun anno solare di 300mila euro.
Il mancato rispetto dei requisiti indicati dalla normativa (natura e tipologia degli investimenti, specifici vincoli di composizione, ossia soglie minime di investimenti in determinate imprese, e limiti, ossia soglie massime di concentrazione e liquidità) comporta la decadenza dai benefici fiscali con conseguente obbligo di corrispondere le imposte e gli interessi, e in alcuni casi, la chiusura del piano.

Le agevolazioni prevedono la detassazione dei seguenti redditi:

  • i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria percepiti da persone fisiche, al di fuori di attività di impresa commerciale (rispettivamente, articoli 44 e 67, comma 1, lettere c-bis, c-ter, c-quater e c-quinquies, del Tuir) derivanti da investimenti effettuati nei Pir detenuti per almeno cinque anni
  • i redditi derivanti dagli investimenti nei Pir effettuati da Casse di previdenza e Fondi pensione.

Le modifiche intervenute nel tempo
Sono diverse le modifiche apportate ai Pir nell’arco di pochi anni. A partire dalla legge di bilancio 2019, con specifici vincoli nella composizione degli investimenti ammissibili nel Pir che, di fatto, ne hanno limitato l’operatività, fino all’introduzione di sostanziali modifiche con il Dl n. 124/2019. Tale decreto ha introdotto “nuovi” criteri per l’ammissibilità degli investimenti qualificati per i Pir costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, nonché regole specifiche per le Casse di previdenza e i Fondi pensione.
Successivamente, con il decreto “Rilancio” fanno il loro ingresso i “Pir alternativi” ovvero misure strutturali volte a incentivare l’afflusso di risorse alle imprese, non solo in capitale di rischio ma anche in capitale di debito, incrementando le capacità dei Pir di convogliare il risparmio privato verso le imprese diverse da quelle di dimensioni più rilevanti. E ancora il decreto “Agosto” ha innalzato il plafond, ossia i limiti quantitativi, degli investimenti in Pir alternativi.
Da ultimo, la legge di Bilancio 2021ha previsto, per i Pir alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021, un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli stessi siano detenuti per almeno 5 anni.

Pir 3.0 e Pir alternativi, ad oggi unici ammessi
Sulla base delle modifiche intervenute è possibile individuare, dunque, diverse tipologie di Pir, ciascuna delle quali è disciplinata dalla normativa vigente al momento dell’apertura del piano:

  • “Pir 1.0”, piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, a cui si applicano le regole previste dalla legge di bilancio 2017
  • “Pir 2.0”, piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, a cui si applicano le regole previste dalla legge di bilancio 2017, modificate poi dalla legge di bilancio 2019
  • “Pir 3.0”, piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2020, i cui investimenti siano costituiti per almeno il 70% in strumenti finanziari di cui al comma 2 dell’articolo 13-bis del Dl n. 124/2019, cui si applicano le disposizioni previste dalla legge di bilancio 2017 e dalla legge di bilancio 2019, in quanto compatibili
  • “Pir Alternativi”, piani costituiti a partire dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Dl “Rilancio”), i cui investimenti siano costituiti per almeno il 70% in strumenti finanziari di cui al comma 2-bis dell’articolo13-bis del Dl n. 124 /2019, ai quali si applica il regime lì delineato.

Attualmente, quindi, è possibile costituire esclusivamente Pir 3.0 o Pir Alternativi.

Legge di bilancio 2021 e credito d’imposta
La legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi da 219 a 225 della legge n. 178/2020) ha introdotto, per i Pir alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021, un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli stessi siano detenuti per almeno cinque anni.
L’Agenzia ritiene che il requisito temporale debba essere rispettato in relazione alla attività finanziaria relativamente alla quale si realizza la minusvalenza.
Pertanto, non concorrono alla determinazione del credito d’imposta eventuali minusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti che sono detenuti a seguito di reinvestimenti di somme derivanti da strumenti rimborsati, entro il quinquennio.
Il credito non può superare il 20% dell’intera somma destinata a investimenti qualificati fino al momento di realizzazione della minusvalenza ed è utilizzabile in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi, a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi si considerano realizzati, o in compensazione tramite F24.

Piani di risparmio a lungo termine, al via la consultazione pubblica

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