8 Gennaio 2021
Il bonus facciate guarda oltre la denominazione della zona
Può usufruire della detrazione del 90% per i lavori di restyling delle facciate, il condominio che effettua parte degli interventi agevolabili in una zona classificata a “uso terziario” se questa, dalla certificazione dell’ente competente, risulta assimilabile a una zona interessata dalla misura favore. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 23 dell’8 gennaio 2021.
L’interpello è di un condominio che deve effettuare lavori di rinnovamento e consolidamento della facciata esterna di edifici. Parte degli interventi interessano la “zona di completamento B3” e una parte un’area (minima) destinata ad “attività terziarie”. L’istante evidenza che l’intero fabbricato possiede le stesse caratteristiche funzionali, tipologiche e d’uso degli edifici confinanti della “zona di completamento B3” (in cui parzialmente ricade), mentre non ha nulla in comune con gli immobili destinati ad attività terziarie.
Il chiarimento richiesto riguarda la possibilità di applicare la detrazione del 90% prevista dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 219-224, legge n. 160/2019) per tutti i lavori effettuati e, in caso di risposta positiva, di cedere il corrispondente credito a terzi, come previsto dall’articolo 121 del Dl n. 34/2020.
Il dubbio nasce perché l’agevolazione in argomento, ovvero il bonus facciate, può essere applicato soltanto in caso di spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici situati nelle zone A o B delle città, secondo le indicazioni del decreto n. 1444/1968 del ministro dei Lavori pubblici.
La misura agevolativa, ricordiamo, è stata introdotta per dare nuovo look e decoro alle città di particolare pregio storico, artistico e ambientale e favorire, in generale, il restyling degli edifici situati nei centri urbani con determinate caratteristiche.
L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla sua applicazione con la circolare n. 2/2020 (vedi articolo “Bonus facciate: è arrivata l’ora della circolare con i chiarimenti”). La maxi-detrazione spetta, in breve, per gli immobili situati nelle zone A e B indicate dall’articolo 2 del Dm n. 1444/1968 su richiamato o in zone a queste equivalenti in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’eventuale assimilazione deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.
Tornando al caso dell’interpello, con la circolare n. 2/2020 l’amministrazione finanziaria ha confermato il via libera al beneficio anche per gli interventi effettuati in aree assimilabili alle zone A o B, con riferimento alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
I criteri stabiliti dal citato Dm n. 1444, osserva l’Agenzia, identificano, nell’ambito della competenza esclusiva statale, zone omogenee per stabilire le dotazioni urbanistiche, i limiti di densità edilizia, di altezze e di distanze tra gli edifici da osservare nella formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti e tali criteri sono stati fissati dal legislatore al solo fine di offrire un parametro di riferimento uniforme su tutto il territorio nazionale. I Comuni, tuttavia, non sono obbligati a suddividere il territorio in base a tali classificazioni e relative denominazioni.
Considerato ciò, il beneficio può essere applicato a prescindere dal nome della zona in cui si trova l’immobile, purché questa sia riconducibile o similare a una di quelle individuate dalla disposizione e l’equipollenza deve essere attestata da una certificazione dell’ente territoriale competente.
Anche nell’ipotesi in esame, quindi, il condominio, per poter beneficiare dello sconto d’imposta, deve munirsi di una certificazione urbanistica dalla quale risulti l’equipollenza in questione. In caso contrario, l’agevolazione spetterà soltanto per le spese riferibili alla parte dell’edificio situato sulla “zona di completamento B3”.
L’istante può, inoltre, può trasformare la detrazione d’imposta in sconto in fattura o in un credito d’imposta che può cedere a terzi, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, come prevede l’articolo 121 del decreto “Rilancio”.
Ultimi articoli
Attualità 24 Aprile 2026
Modello Iva 2026, invio entro il 30 aprile
Scadenza in arrivo per i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, artistiche o professionali, tenuti a presentare la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2025 Ancora qualche giorno, fino a giovedì 30 aprile, per inviare il modello Iva 2026, anno d’imposta 2025.
Dati e statistiche 24 Aprile 2026
Dichiarazioni Irpef e Iva 2025, online le statistiche del Mef
Il 58,9% delle persone fisiche ha utilizzato il modello 730 (+3,1% rispetto al 2023), mentre il numero di coloro che hanno utilizzato il modello Redditi si è ridotto (-2,8% rispetto al 2023) Nel 2024 i contribuenti Irpef sono stati oltre 42,8 milioni, in lieve aumento rispetto all’anno precedente.
Normativa e prassi 23 Aprile 2026
Irap 2026: ok alle specifiche tecniche per inviare i dati agli enti locali
La trasmissione delle informazioni è effettuata dall’Agenzia delle entrate verso la regione o la provincia autonoma competente, in base al domicilio fiscale del contribuente soggetto passivo Definite, con il provvedimento del 23 aprile 2026, le specifiche tecniche per la trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano dei dati contenuti nella dichiarazione Irap 2026.
Attualità 22 Aprile 2026
Servizi estimativi e dell’Omi: il punto su stato dell’arte e futuro
Nel 2025, le consultazioni delle quotazioni immobiliari sono state circa 9,1 milioni sul sito dell’Agenzia e 440mila tramite app, per i servizi estimativi sono stati offerti 13.