7 Gennaio 2021
Legge di bilancio e Fisco – 4 Zes, imposta light per nuove attività
La legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020) ha introdotto una serie di misure finalizzate a ridurre il carico fiscale e incentivare la ripresa delle attività economiche nelle zone maggiormente colpite dalla pandemia. In particolare, i commi 173-176 dell’articolo 1 della citata legge prevedono una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno delle Zone economiche speciali, a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa l’attività e per i sei periodi d’imposta successivi.
Si ricorda che, in base al Dl n. 91/2017, “Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purche’ presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)”.
Le proposte di istituzione della Zes possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate (con Pil pro capite inferiore al 75% della media europea) o in transizione (con Pil pro capite tra il 75 e il 90% della media europea). Tali regioni possono presentare una sola proposta di istituzione della Zes nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali, accompagnata da un piano di sviluppo strategico.
Lo scopo delle Zone economiche speciali, pertanto, è quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti o l’insediamento di nuove.
In particolare, le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o effettuano investimenti incrementali all’interno delle Zes usufruiscono di vari benefici fiscali, oltre alla riduzione dei termini dei procedimenti, la semplificazione degli adempimenti rispetto alla normativa vigente per tutte le altre imprese.
In attuazione del menzionato decreto legge, negli ultimi anni, all’interno delle regioni meno sviluppate (Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania) e delle regioni in transizione (Sardegna, Abruzzo e Molise), sono state istituite le seguenti Zone economiche speciali: la Zes Calabria (Dpcm n. 21/5/2018), la Zes Campania (Dpcm n. 21/5/2018), la Zes ionica interregionale Puglia e Basilicata (Dpcm n. 13/6/2019) e la Zes adriatica interregionale Puglia-Molise (Dpcm n. 5/9/2019).
Sulla base di quanto sopra riportato, il comma 174 della legge di bilancio, in linea con altre disposizioni già vigenti, prevede per le imprese che intraprendono una nuova attività all’interno della Zes, una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito, a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale l’attività è stata intrapresa e per i sei periodi d’imposta successivi.
La fruizione di tale beneficio è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
a) le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell’area Zes per almeno 10 anni
b) le imprese conservino per almeno 10 anni i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività svolta all’interno della Zes.
L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento Ue n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
continua
La prima puntata è stata pubblicata giovedì 31 dicembre 2020
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 4 gennaio 2021
La terza puntata è stata pubblicata martedì 5 gennaio 2021
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