21 Dicembre 2020
Split payment, per lo scomputo Iva è necessaria una nota di accredito
Con la risoluzione n. 79/E del 21 dicembre 2020, l’Agenzia delle entrate chiarisce che nel caso in cui una Pubblica amministrazione, nel caso specifico una Provincia, abbia effettuato nell’ambito di contratti pubblici maggiori versamenti Iva in base allo split payment (articolo 17-ter del Dpr. 633/1972), in assenza di emissione di una nota di variazione in diminuzione da parte del fornitore (articolo 26 del Dpr n. 633/1972) non potrà computare i maggiori esborsi a scomputo dei successivi versamenti Iva da effettuare nell’ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti.
La Provincia, in tal caso, potrà recuperare i maggiori versamenti Iva presentando all’Amministrazione finanziaria un’istanza di rimborso (articolo 21, comma 2, del Dlgs n. 546/1992), provando che:
- l’Iva versata a fronte della fattura ricevuta e richiesta a rimborso non sia effettivamente più dovuta e che sussiste una fattispecie di pagamento indebito oggettivo o di arricchimento senza causa da parte dell’amministrazione finanziaria in relazione a tale versamento
- il cedente/fornitore non può più emettere nota di variazione, ai sensi dell’articolo 26 del decreto Iva.
L’istante chiedeva se, nell’ambito di contratti stipulati con le imprese fornitrici che non provvedono a emettere nota di accredito in restituzione dell’anticipazione a mezzo escussione della fideiussione, sia possibile recuperare l’Iva versata in regime di split payment in sede di pagamento della fattura di anticipazione mediante scomputo dei successivi versamenti Iva.
L’Agenzia, nel formulare la risposta, ricorda in primo luogo l’articolo 17-ter del Dpr n. 633/1972, introdotto dalla legge di stabilità 2015, secondo cui “Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.
Con le circolari n. 1/2015, n. 15/2015 e n. 27/2017, inoltre, è stato chiarito che nell’ipotesi in cui il fornitore, emetta una nota di variazione in diminuzione, se si riferisce a una fattura originaria emessa in regime di split payment, la stessa dovrà essere numerata, indicare il totale della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria.
Di conseguenza, la Pubblica amministrazione committente o cessionaria:
- nell’acquisto in ambito commerciale, dovrà provvedere alla registrazione di tale nota nel registro “Iva vendite”, oltre alla contestuale registrazione nel registro “Iva acquisti”, al fine di stornare la parte di imposta precedentemente computata nel debito e rettificare l’imposta detraibile
- nell’acquisto in ambito istituzionale, in relazione alla parte d’imposta versata in eccesso, rispetto all’Iva indicata nell’originaria fattura, potrà computare tale maggior versamento a scomputo dei successivi versamenti Iva da effettuare nell’ambito dello split payment.
Se il fornitore non emette la nota di variazione in diminuzione, come nel caso in esame, l’istante Provincia non potrà computare maggiori versamenti dell’imposta a scomputo dei successivi versamenti Iva da effettuare nell’ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti e per recuperare l’Iva dovrà presentare l’istanza di rimborso. La soluzione proposta dall’Agenzia scaturisce dal particolare meccanismo dello split payment, in base al quale le pubbliche amministrazioni committenti-cessionarie, anche se non sono debitori di imposta, sono i soggetti tenuti a versare all’erario l’Iva addebitata dai loro fornitori.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 23 Ottobre 2026
Ravvedimento e concordato: le regole per sanare gli anni passati
L’opzione per regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023 può essere esercitata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027 Con un provvedimento del 23 ottobre 2026, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha definito modalità e termini per accedere al ravvedimento speciale previsto dall’articolo 29 del Dlgs n.
Normativa e prassi 23 Ottobre 2026
Erasmus Mundus, borsa senza Irpef Il master Ue supera il test fiscale
Con la risposta a interpello n. 187/2026, l’Amministrazione riconosce la continuità tra i programmi europei Erasmus+ e Emjm e conclude per l’esenzione dal prelievo sul reddito Borse per master internazionali: riconosciuta l’esenzione Irpef dei sostegni economici erogati agli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) per l’intera durata del programma Erasmus+.
Normativa e prassi 23 Ottobre 2026
Gmt: conta il bilancio approvato. Oic 34 rilevante solo a confronto
Le rettifiche derivanti dai nuovi criteri di contabilizzazione non incidono sulla verifica dei requisiti previsti dalla disciplina internazionale, per l’applicazione della global minimum tax In caso di adozione del nuovo principio contabile Oic 34, la rideterminazione retroattiva dei ricavi non può essere utilizzata per modificare l’esito della verifica della soglia dimensionale richiesta dalla disciplina della global minimum tax (Gmt).
Attualità 23 Ottobre 2026
Phishing: false regolarizzazioni sulla dichiarazione dei redditi
Una finta comunicazione dell’Agenzia, che arriva via mail, induce i destinatari a fare dei pagamenti online per saldare presunti importi dovuti L’Agenzia delle entrate, con l’avviso del 23 ottobre 2026, mette in guarda i contribuenti su una campagna di phishing veicolata tramite mail che utilizza indebitamente il nome e l’immagine dell’Amministrazione finanziaria per indurre i destinatari a effettuare pagamenti non dovuti.