Normativa e prassi

2 Dicembre 2020

“3970”: arriva il codice tributo per il versamento dell’Impi

Con la risoluzione n. 77/E del 2 dicembre 2020 dell’Agenzia delle entrate viene istituito il codice tributo “3970” per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta (Impi),  prevista dall’articolo 38 del collegato fiscale alla legge di Bilancio 2020, il Dl n. 124/2019, in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti (vedi articolo: “Collegato fiscale – 8: arriva l’Impi, l’imposta per le piattaforme marine”).
La piattaforma marina quella con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale, come individuato dall’articolo 2 del codice della navigazione.

L’imposta in questione è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille ed è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l’aliquota pari al 7,6 per mille.
Il gettito dell’imposta sulle piattaforme marine spetta ai Comuni, individuati con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con i ministri dell’Interno, della difesa e dello Sviluppo economico, d’intesa in sede di conferenza Stato-Città ed autonomie locali, e con definizione di criteri e modalità di attribuzione e di versamento, nonché quota del gettito spettante ai Comuni interessati.

Limitatamente all’anno 2020, il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato, che provvederà all’attribuzione del gettito di spettanza comunale, come stabilito dal comma 5 del citato articolo 38.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo, oggi istituito, “3970”, denominato “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – STATO”, è esposto nella sezione “Imu e altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, con i seguenti dati:
– nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice “Z999”
– barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento
– barrare la casella “Saldo” per il pagamento dell’anno 2020
– nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili
– nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” occorre indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

Infine, la risoluzione precisa che in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.

“3970”: arriva il codice tributo per il versamento dell’Impi

Ultimi articoli

Normativa e prassi 3 Maggio 2024

Integratori alimentari con Iva al 10%, serve la classificazione delle Dogane

L’aliquota Iva ridotta, pari al 10%, non può applicarsi in via generalizzata alle vendite di integratori alimentari, essendo riconosciuta solo se i prodotti sono classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui al regolamento Cee 2658/87, allegato 1.

Normativa e prassi 3 Maggio 2024

Depositi fiscali e recupero Iva, che fare per il surplus d’imposta

L’azienda che acquista gasolio per autotrazione immesso in un deposito fiscale, senza addebito Iva al momento della transizione, in base al regime introdotto dalla legge di bilancio 2018, e provvede al versamento cumulativo dell’imposta sulla stima delle estrazioni previste, recupera l’eventuale eccedenza Iva nei periodi successivi fino a esaurimento del credito.

Attualità 3 Maggio 2024

Attenzione allo “smishing”, falsi rimborsi che corrono via sms

È in circolazione una nuova forma di false comunicazioni dell’Agenzia delle entrate costruite ad arte da malintenzionati per acquisire illecitamente dei dati.

Attualità 2 Maggio 2024

Definizione agevolata dei pvc, modello fac-simile dell’Agenzia

A partire dai verbali emessi dalle Entrate o dalla Guardia di finanza a decorrere dallo scorso 30 aprile, il contribuente che riceve un processo verbale di constatazione può scegliere di definire il suo contenuto integrale con sanzioni particolarmente ridotte, secondo il nuovo istituto previsto dall’articolo 5-quater del Dlgs n.

torna all'inizio del contenuto