Analisi e commenti

12 Novembre 2020

Dl “Ristori”, le misure – 5 il processo tributario anti-contagio

Tra le disposizioni utili a risarcire imprese e cittadini dal forzato ridimensionamento o stallo dell’attività a causa degli effetti della pandemia, è in vigore, dallo scorso 29 ottobre, anche quella finalizzata allo svolgimento dei processi tributari in chiave anti-contagio. Quella che riduce al minimo la presenza fisica in giudizio: l’articolo 27 del primo decreto “Ristori”. A tal fine, ieri, 11 novembre, è stata firmato il decreto direttoriale del Mef n. RR 46, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, che garantisce il contradditorio da remoto e disciplina le video-udienze, stabilendo le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell’udienza da remoto “a regime” nel processo tributario, tramite la piattaforma Skype for Business. Verranno impiegati, in particolare, dispositivi che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all’interno del sistema informativo della fiscalità (Sif) del ministero dell’Economia e delle Finanze, nei limiti delle risorse e apparati assegnati ai singoli uffici. Nell’area dedicata del portale del Mef saranno pubblicate le “linee guida tecnico-operative” per le parti e i loro difensori e l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

La norma del Dl “Ristori”, infatti, ha fissato precise modalità da seguire, durante tutto il periodo di emergenza nazionale, per la fissazione e la trattazione delle udienze. E così, al comma 1, stabilisce che, dove siano imposti limiti di circolazione totale o parziale, ovvero dove siano individuate situazioni di pericolo per la salute di cittadini e operatori della giustizia coinvolti nei processi tributari, i presidenti delle Commissioni tributarie provinciali o regionali sono autorizzati a decretare lo svolgimento da remoto (anche parziale) delle udienze pubbliche e camerali, almeno cinque giorni prima della data fissata per l’avvio del dibattito, attraverso adeguate tecnologie, quali piattaforme di videoconferenza o strumenti di comunicazione digitale.
Una volta stabilita la modalità “a distanza”, entrano in gioco le segreterie che, almeno tre giorni prima della trattazione, comunicano alle parti la data, l’ora e le procedure per collegarsi in Rete.

Il comma 2 contiene alcune deroghe comunque in sintonia con la finalità delle disposizioni in argomento. Statuisce, infatti che, in caso di impossibile collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica andranno decise sulla base degli atti, a meno che una delle parti non insista per la discussione. Intenzione da manifestare con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.
Ciò non vuol dire che si avrà un’udienza in presenza, continuerà uno scambio di carte. Chi insiste per la discussione dovrà presentare, in termini stringenti, le proprie note difensive (entro dieci giorni dall’udienza, le memorie conclusionali; entro cinque giorni quelle di replica). Nell’ipotesi non siano rispettati i tempi, la lite è rinviata a data non precisata e sempre con la previsione dell’eventualità di proseguire con la trattazione scritta, soggetta agli stessi termini. Quindi, un processo in presenza non è escluso, previa adozione di opportune cautele, ma l’ipotesi è molto residuale.

L’articolo 27 del decreto “Ristori” poi, con il comma 3, lascia a casa i giudici tributari residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza, ma non automaticamente. Questi devono richiedere e comunicare l’esonero dalla partecipazione alle udienze o alle camere di consiglio al presidente di sezione interessata.

Il comma 4, infine, sulle modalità di svolgimento delle udienze da remoto, rimanda alla disciplina contenuta nell’articolo 16 del Dl n. 119/2018, come modificato dall’articolo 135 del Dl “Rilancio” che, con il comma 2, ha rivoluzionato le procedure da seguire per lo svolgimento delle udienze a distanza sia pubbliche sia in camera di consiglio.
La nuova disciplina, tra l’altro, permette l’utilizzo del collegamento da remoto non solo per le parti processuali ma anche per i giudici e il personale amministrativo. Inoltre, soltanto le parti possono richiedere l’udienza a distanza nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con un atto successivo da notificare alle controparti. La richiesta deve essere effettuata prima della comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza.
Le regole tecniche e l’individuazione delle Commissioni tributarie preso le quali è possibile attivare le udienze a distanza sono demandate all’adozione di decreto direttoriale del dipartimento delle Finanze previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria e dell’Agid.
Infine, per ciò che interessa, la disposizione prevede che i giudici tributari, sulla base di criteri fissati dai presidenti delle Commissioni tributarie, possono disporre l’udienza a distanza e quindi autorizzare l’ufficio di segreteria a comunicare alle parti lo svolgimento dell’udienza con collegamento da remoto.

In sostanza, l’articolo 27 del decreto “Ristori” rimarca quanto già previsto dal “Rilancio”, rilanciando la procedura anti-Covid fino alla cessazione del periodo emergenziale, attualmente prevista per il 31 gennaio 2021: ma niente è più incerto.

continua
La prima puntata è stata pubblicata lunedì 2 novembre 2020
La seconda puntata è stata pubblicata mercoledì 4 novembre 2020
La
terza puntata è stata pubblicata venerdì 6 novembre 2020
La quarta puntata è stata pubblicata mercoledì 11 novembre 2020

Dl “Ristori”, le misure – 5 il processo tributario anti-contagio

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